Liberazione condizionale, cosa deve intendersi per ravvedimento

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     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 176)

1. Il fatto 

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva una istanza volta a ottenere la concessione della liberazione condizionale a favore di una persona condannata all’ergastolo con isolamento diurno di anni tre, collaboratore di giustizia e già sottoposto alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16 nonies d.l. 8 del 1991.

In particolare, fermo restando che la DNA aveva espresso parere contrario, pur dando atto del contributo fornito anche recentemente e della recisione di ogni collegamento con la criminalità organizzata, a sua volta, pur dando parimenti atto della correttezza del comportamento come collaboratore di giustizia e durante l’espiazione della pena, il Tribunale di Sorveglianza riteneva insussistente il ravvedimento del condannato considerando “risibile” il saltuario svolgimento di attività di volontariato, a partire dall’aprile 2019, a fronte dei numerosi e gravissimi reati posti in essere, tenuto conto del fatto che la concessione della liberazione condizionale non può essere considerata un beneficio che discende automaticamente dalla regolarità della condotta e dal corretto comportamento processuale: il condannato aveva chiesto la concessione della liberazione condizionale solo due anni dopo aver potuto beneficiare della detenzione domiciliare, dimostrando di non comprendere il principio della gradualità nell’amissione ai benefici penitenziari, al fine di sedimentare i risultati raggiunti.

Secondo il Tribunale, inoltre, erano ostativi alla concessione della liberazione condizionale i due procedimenti pendenti per plurime ipotesi di omicidio aggravato, tenuto conto che la liberazione condizionale costituisce il beneficio di chiusura a definizione di tutte le vicende giudiziarie che riguardano il collaboratore.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, stigmatizzando quanto affermato dal giudice di merito, con particolare riguardo al fatto che la gravità dei reati commessi non può essere condizione di ammissibilità della domanda, né è ammissibile una motivazione che si limiti a richiamare la necessità di un ulteriore periodo di osservazione, così come non risulta affatto decisivo il mancato interessamento nei confronti della vittima.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto fondato.

Si osservava prima di tutto in via preliminare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, secondo gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza non aveva espressamente individuato, tra le cause ostative all’accoglimento della domanda, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai sensi dell’art. 176, ultimo comma, cod. pen.: in effetti, l’art. 16 nonies, comma 4, d.l. 8 del 1991 permette la concessione (tra l’altro) della liberazione condizionale “anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’art. 176 cod. pen.”, “sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata”: di conseguenza, alla concessione della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto l’art. 16 nonies cit. deroga anche all’art. 176, comma 4 cod. pen. (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019).

Piuttosto, sempre a detta del Supremo Consesso, l’ordinanza faceva cenno alla mancanza di un reale interessamento verso le vittime dei reati, ad una sollecitudine nei loro confronti, da distinguersi dal risarcimento dei danni: in effetti, si è affermato che, ai fini della concessione della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all’art. 16 nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione – quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio – ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020).

Se, quindi, deve escludersi che il mancato risarcimento – o la mancata riparazione – da parte del detenuto costituisca un dato ritenuto ostativo dal Tribunale di Sorveglianza, nel ricorso, per i giudici di piazza Cavour, si intravedeva la prospettazione di una nozione differente di “ravvedimento” rispetto a quella adottata dal Tribunale nel senso che, mentre l’ordinanza distingue tra il percorso avviato di ravvedimento e il risultato al termine di tale percorso, il ricorrente sosteneva, al contrario, che non occorre la prova che il soggetto abbia completato la revisione critica del passato deviante ovvero che si sia del tutto ravveduto, essendo sufficiente che il processo risocializzante sia proficuamente iniziato, cosicché sarebbe sufficiente, appunto, accertare l’inizio di un percorso di ravvedimento.

Il tema, di conseguenza, per la Corte di legittimità, riguardava l’utilizzo dello stesso termine – appunto: ravvedimento – da parte di due norme differenti.

Orbene, si evidenziava a tal riguardo che, come è noto, l’art. 176, primo comma, cod. pen. permette la concessione della liberazione condizionale se il detenuto ha tenuto “un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento“; la giurisprudenza costante descrive la nozione come il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012).

Invece, l’art. 16 nonies cit. permette la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla detenzione domiciliare anche in deroga alle relative disposizioni “sempre che sussista il ravvedimento”.

Il problema, che la Cassazione riteneva pertanto da doversi risolvere, consisteva nel chiedersi se il “ravvedimento“, menzionato nelle due norme, sia il medesimo e anche se il grado di certezza di tale ravvedimento sia lo stesso, e ciò in quanto la norma sui collaboratori di giustizia si riferisce a tutti e tre gli istituti – permessi premio, detenzione domiciliare, liberazione condizionale – e non soltanto al terzo di essi.

Ebbene, la Suprema Corte riteneva di dovere risolvere tale problematica, postulando che, se la nozione di “ravvedimento” è la medesima non essendovi alcuna ragione per ritenere che le due norme – che trattano pur sempre del medesimo ambito di esecuzione della pena – abbiano inteso attribuire ad un termine così “pregnante” un significato differente, piuttosto, è differente il grado di certezza dell’intervenuto ravvedimento del detenuto: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013).

All’opposto, per la concessione della liberazione condizionale, occorre, al contrario, un giudizio di certezza, nel senso che il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini per l’appunto di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009).

In definitiva, sotto questo profilo, la censura mossa al provvedimento era reputata, da parte dei giudici di legittimità ordinaria, infondata.

In senso contrario, viceversa, si poneva il giudizio della Suprema Corte per quanto concerne l’apposizione di un ulteriore limite da parte del Tribunale di Sorveglianza, costituito dalla pendenza di altri procedimenti penali, definita “causa ostativa” nel provvedimento impugnato, trattandosi di una condizione di ammissibilità che non è prevista dalla norma e che, quindi, non può essere apposta in via giurisprudenziale, anche perché sottopone la concessione del beneficio ai tempi variabili della giustizia penale, rischiando di vanificare le finalità dell’istituto della liberazione condizionale.

Nel caso di specie, per di più, era altresì fatto presente come i delitti contestati risalissero ad epoca molto risalente cosicché la eventuale affermazione di responsabilità del condannato, per la Corte di legittimità, non avrebbe potuto influire, né sulla misura della pena, già fissata nel massimo ipotizzabile dell’ergastolo con isolamento diurno di anni tre, né sulla valutazione dell’intervenuto ravvedimento del condannato.

Ciò premesso, il ricorso, ad avviso degli Ermellini, dimostrava come la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza non avesse utilizzato tutti i dati a disposizione per effettuare una valutazione concreta ed effettiva in ordine al ravvedimento del condannato e, dunque, l’ordinanza impugnata era annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve intendersi per ravvedimento in materia di liberazione condizionale.

Difatti, fermo restando che l’art. 176, co. 1, cod. pen. dispone che il “condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni”, si afferma, in tale pronuncia, lungo il solco di un consolidato orientamento nomofilattico, che, si possono ritenere sussistente comportamenti di questo genere, allorchè essi siano obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate.

Ad ogni modo, affinchè il condannato possa ritenersi “ravveduto” e quindi possa beneficiare di tale liberazione, il giudizio, attraverso cui addivenire a siffatta conclusione, deve essere certo nel senso che il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la liberazione condizionale possa essere (o meno) riconosciuta.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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