L’età del consenso: una panoramica

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In diritto è chiamata età del consenso l’età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato ai rapporti sessuali. Non va confusa con la maggiore età, e neanche con l’età minima richiesta per contrarre matrimonio.

Indice

1. L’età del consenso per i rapporti sessuali


L’età del consenso varia da Stato a Stato. La media mondiale è di 16 anni, con punte verso il basso di 12 anni e verso l’alto di 19 anni, ma in molti Stati l’età varia se c’è poca differenza di età tra i partner. In alcuni Stati il concetto legale di età del consenso è assente e ci sono Stati dove è diversa a seconda che si parli di rapporti eterosessuali oppure omosessuali. In altri si prende in considerazione la manifestazione dei caratteri sessuali secondari come elemento discriminante.

2. L’età del consenso in Italia


In Italia, gli atti sessuali con minorenni sono puniti (art. 609-quater c.p.), come il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Dalla definizione di questi divieti, si può dedurre quando sia l’età del consenso. Un maggiorenne può compiere atti sessuali consenzienti con minori, se hanno compiuto 14 anni (art. 609-quater, comma 1). Se il maggiorenne è un ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, vale a dire, altra persona alla quale, per ragioni di attenzione, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con lo stesso, una relazione di convivenza, può compiere atti sessuali esclusivamente con minorenni consenzienti, di 16 anni compiuti (art. 609-quater c.p., comma 1). Questi adulti, se ottengono il consenso del maggiore di 16 anni con l’abuso dei poteri legati alla loro posizione, commettono un reato (art. 609-quater c.p., comma 2). La punizione degli atti sessuali con minorenni non cancella, ma si somma alle norme sul reato d’incesto che punisce i rapporti carnali tra consanguinei (art. 564 c.p.). I minorenni possono avere rapporti consenzienti a partire dal compimento dei 13 anni, purché l’altro sia un minore con una differenza massima di età di 4 anni. (art. 609-quater c.p., comma 4).   Il reato è punibile a querela della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d’ufficio quando il minore abbia meno di 10 anni, il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con lo stesso una relazione di convivenza, il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni. Se gli atti sessuali avvengano consenzientemente in cambio di denaro o altra utilità economica con un minore di 18 anni, anche se maggiore dell’età del consenso, si ha il reato di prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 2 c.p.). Oltre a questo, il minore di anni 18 non può validamente disporre, a scopo sessuale, della propria immagine essendogli questa possibilità preclusa dagli artt. 600-ter e 600-quater. In merito alla possibilità di un eventuale errore in relazione all’età del minore di anni 18 l’articolo 609-sexies del codice penale, rubricato “Ignoranza dell’età della persona offesa” recita: Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. In merito alla produzione di materiale pornografico e spettacoli pornografici con minori si deve osservare che l’articolo 600-ter del codice penale, rubricato “Pornografia minorile” recita: È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici dai quali trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.


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3. L’età del consenso nei paesi di lingua tedesca


In Germania sotto i 14 anni, gli autori non sono perseguibili, se ambedue sono sotto i 14 anni, perché non responsabili. Se uno dei due o ambedue sono sopra i 13 anni, ma sotto i 16 anni, chi si trova in questa fascia è perseguibile come reato commesso da minori. Se è uno dei due è maggiorenne, subisce le piene conseguenze giuridiche da maggiorenne. Se ambedue sono sopra i 15 anni, ma non maggiorenni, non si ha perseguibilità. In Svizzera l’età del consenso è di 16 anni, ma quando il partner di età maggiore non abbia raggiunto la maggiore età, 18 anni, il partner più giovane può avere un’età minima di 15 anni. In Austria l’età del consenso è di 14 anni.

4. L’età del consenso in Francia


In Francia, tra il 1977 e il 1979, all’epoca nella quale nel Parlamento francese era in discussione la riforma del codice penale, numerosi intellettuali francesi si schierarono a favore dell’abolizione della legge sull’età del consenso. Nel 1977, molti filosofi e pensatori, tra i quali Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes e Simone de Beauvoir, sottoscrissero una petizione indirizzata al Parlamento, chiedendo l’abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di quindici anni (l’età del consenso in Francia) (Pétitions françaises contre la majorité sexuelle). Il 4 aprile 1978, Michel Foucault, lo scrittore e attore Jean Danet e lo scrittore e attivista a favore degli omosessuali Guy Hocquenghem – che avevano tutti sottoscritto la petizione del 1977 parteciparono alla trasmissione “Dialogues” sulla radio France Culture, esponendo dettagliatamente le ragioni per le quali erano a favore dell’abolizione della legge. Le tesi dei due pensatori convergevano, in particolare, nel sottolineare come fosse in corso l’istituzione di una vera e propria “società dei pericoli”, edificata sulla paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente “devianti”, in particolare attraverso la psichiatrizzazione del sistema penale, che comporta un costante monitoraggio e un controllo totalizzante e invasivo, in particolare, della sfera intima e privata dei singoli individui. Essi inoltre sottolineavano le potenzialità suggestive e manipolatorie dovute all’intervento degli psichiatri sui bambini, necessario per valutare attraverso le loro testimonianze la sussistenza di un eventuale abuso. La rivoluzione sessuale e dei costumi degli anni ’60 e ’70 ha esercitato un’intensa e decisiva influenza sulle riflessioni degli esponenti del postmodernismo, del decostruzionismo e del nichilismo francese. Le loro posizioni, a favore di una libera espressione della sessualità nei giovani, tuttavia, non hanno trovato un riscontro positivo nell’opinione pubblica, che ha sostenuto la prosecuzione dell’opera di regolamentazione. Un’opera che ha trovato una maggiore legittimazione a partire dagli anni ’90, in concomitanza con l’emergere dei gravi traumi subiti da parte di alcuni bambini sessualizzati.

5. L’età del consenso nei Paesi Bassi


Nei Paesi Bassi, il 30 maggio 2006, l’allora sessantaduenne Ad Van Den Berg, insieme a Marthijn Uittenbogaard e a Norbert De Jonge, fondò un partito chiamato Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, PNVD, in italiano: “Partito per l’Amore per il Prossimo, la Libertà e la Diversità”. Tra gli obiettivi dichiarati del partito vi era anche quello di riportare a 12 anni l’età del consenso innalzata a 16 anni con la legge del 13 luglio 2002, dicendo che gli adolescenti devono avere la libertà di scelta in campo sessuale.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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