L’abuso minorile

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L’abuso minorile, nell’ordinamento penale italiano, è un reato.

Indice

  1. Le fonti
  2. Gli aspetti di diritto comparato

1. Le fonti

Sino al 1996 il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall’articolo 519 comma 2 del codice penale.

Con la legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale, si è disposta l’abrogazione integrale della disciplina previgente e si è delineata una fattispecie ad hoc intitolata “Atti sessuali con minorenne” , per distinguere i casi nei quali il minore abbia prestato il suo consenso da quelli ne vi i quali è stata autentica costrizione, aggiungendo al codice penale i seguenti articoli:

  • 609 bis: Violenza sessuale
  • 609 ter: Circostanze aggravanti (della violenza sessuale)
  • 609 quater: Atti sessuali con minorenne (minore dell’età del consenso, che varia a seconda dei casi)
  • 609 quinquies: Corruzione di minorenne
  • 609 sexies: Ignoranza dell’età della persona offesa
  • 609 septies: Querela di parte
  • 609 novies: Pene accessorie e altri effetti penali
  • 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

Successivamente è stata emanata la legge 269/1998, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, come altre forme di riduzione in schiavitù, chiamata informalmente, e con terminologia inesatta, “legge anti-pedofilia”. Questa legge ha introdotto nel codice penale gli articoli:

  • 600 bis: Prostituzione minorile art. 600 ter: Pornografia minorile
  • 600 quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile)
  • 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge 2 marzo 2006 n.38 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, con il titolo:

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea).

Le principali modifiche sono state:

  • Inasprimento delle pene
  • Ampliamento della nozione di pornografia minorile e del suo ambito
  • Modifica dell’articolo 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni in precedenza l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni.
  • Introduzione della nozione di Pedofilia e pedopornografia culturale, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore.
  • Introduzione della nozione di Adescamento di minorenni- grooming (art. 609 undecies): stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione», e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
  • Obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: “la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
  • Introduzione della pornografia minorile virtuale.

Le pene previste, dagli articoli 600 ter e 600 quater del codice penale, per i reati di pornografia minorile si possono applicare, anche se diminuite di un terzo, alle immagini virtuali.

Per immagini virtuali s’intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse “con tecniche di elaborazione grafica la quale qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

  • Agevolazione dell’attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l’acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale.

L’arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito

introduzione tra le pene accessorie dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di     ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

Resta inalterata la previsione dell’articolo 609 bis del codice penale, nota come attenuante della minore gravità, secondo la quale:

“Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Questa attenuante viene di frequente invocata dalla parte difensiva nei procedimenti penali per i reati di abuso minorile.

Con la sentenza n. 3026 del 27 settembre 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di violenza sessuale è consumato quando “il comportamento violento dell’agente abbia determinato un’evidente e concreta invasione della sfera intima della vittima”, negando la concessione dell’attenuante che era stata basata su elementi, come “la brevità della relazione corporea tra agente e vittima”e “la mancata soddisfazione erotica dell’aggressore”.

Sono state considerate potenziali aggravanti l’età precoce della vittima, la prolungata estensione temporale delle molestie sessuali e l’esistenza di un legame fiduciario fra vittima e aggressore.


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2. Gli aspetti di diritto comparato

La legge italiana persegue anche i reati compiuti all’estero.

Gli italiani che compiono turismo sessuale potrebbero essere inquisiti nello Stato estero, su denuncia delle vittime, e poi in Italia, d’ufficio dalla magistratura.

Le autorità competenti straniere non sono obbligate dal diritto internazionale a dare comunicazione dei fatti alla magistratura italiana perché avvii un procedimento, né a fornire prove, atti processuali in caso di rogatoria, né collaborazione nelle indagini delle forze di polizia.

Analogo discorso vale per la magistratura italiana nei confronti delle leggi e autorità competenti del Paese nel quale è stato commesso il reato.

Un eventuale coordinamento può essere stabilito con un accordo bilaterale.

Diversi ordinamenti, come Regno Unito e Stati Uniti, prevedono la costituzione di un database nazionale per i reati sessuali, a utilizzo interno delle Forze di Polizia, e la pubblicazione dei nomi e foto dei pedofili, dopo il termine di estinzione della pena.

In Italia, non è ammessa la castrazione chimica.

La castrazione chimica è un trattamento farmacologico, che dovrebbe dissuadere il pedofilo da recidive eliminando la libido connessa all’atto violento ed è utilizzato in diversi paesi, spesso in combinazione con misure di sospensione condizionale della pena.

Nel corso del 2005, l’allora Ministro per le riforme Roberto Calderoli ne ripropose l’utilizzo in Italia.

Ai pedofili è imposto dalla Legge Megan negli USA il divieto di frequentare o avvicinarsi a luoghi nei quali sono presenti i minori o le vittime.

La possibilità di emettere un ordine interdittivo contro le molestie su donne e minori è stata introdotta anche in Italia con la legge sullo Stalking.

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