Il diritto del minore all’ascolto nel procedimento civile e penale

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Il diritto del minore all’ascolto nel procedimento civile e penale. Norme fondamentali

Aspetti costituzionali

Secondo quanto disposto dall’art. 21 della Costituzione, primo comma :“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Come notiamo nel su indicato testo della Carta Costituzionale non c’ è un esplicito riferimento alla persona minore ma è ovvio che il termine “tutti” comprenda anche la persona minore, nelle sue molteplici manifestazioni di essere vivente e pensante.

Il minore, suo malgrado, può essere protagonista nelle aule di giustizia e il suo ascolto non deve essere limitato alla mera audizione ma chi lo ascolta ha il dovere di ascoltarlo attentamente, considerare le sue opinioni e ogni segnale che provenga da lui.

L’art. 31 della Costituzione recita che “La Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù favorendo istituti necessari a tale scopo. ”

Nell’ ascolto la voce del minore si manifesta in tutta la libertà davanti l’organo giudicante, senza i filtri dei suoi rappresentanti o difensori: per esempio questi ultimi possono essere presenti al colloquio ma non possono sostituirsi al minore nella sua esposizione ex art. 336 bis c.c.”

Si legga anche:

La recente giurisprudenza

La Corte Suprema ha espresso l’importanza delle opinioni di un minore e ha ritenuto che devono essere valutate attentamente al fine di esprimere una serena decisione. La Cassazione si è pronunciata tante volte sull’argomento “l’ascolto deve svolgersi nei modi tali da garantire l’esercizio effettivo del diritto di esprimere liberamente la propria opinione con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare incertezze, turbamenti e condizionamenti ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori nonché di sentire il minore da solo.”(Cass. sez. I  (05/03/2014 n. 5097).

L’ascolto: diritto soggettivo del minore

L’ascolto del minore è divenuto un diritto soggettivo assoluto del minore, laddove il minore non mero attore secondario ma come protagonista nei procedimenti civili ad  oggetto il diritto di  famiglia,  le sue esigenze vengono prima di  ogni altra istanza. Ai sensi dell’art. 315 bis c.c. per esempio il soggetto minore ha diritto di prendere parte ai procedimenti che lo riguardano ed essere ascoltato, così da poter esprimere il proprio punto di vista su decisioni che lo coinvolgono.

Anche le recenti ricerche in ambito psicologico rilevano che la persona minore ha un ruolo sempre più attivo; non è solo bersaglio di eventi esterni ma soggetto capace di comprendere gli accadimenti in cui rimane coinvolto secondo una prospettiva personale e di rispondere ad essi con consapevolezza critica.

Il procedimento penale minorile

Nell’ambito del procedimento penale minorile, quando purtroppo il minore entra a contatto con il sistema giudiziario, e qui  non bastano più le norme prescrittive di cui al D.P.R. 488/1988  a sua tutela, il minore autore del reato è un soggetto che rispetto alla sua condotta illecita deve recuperare il suo stato di devianza e deve essere tolto al più presto dal circuito penale. In questo ambito processuale non deve essere considerato adulto, ma deve avere le garanzie previste per l’adulto, ascoltato come persona giovane che cammina verso la maturità. Se da una parte il minore è soggetto dotato di piena soggettività processuale dall’altra parte ha diritto ad un processo con tutte le garanzie previste per l’adulto: e l’adolescenza eventualmente turbata dall’illecito va soccorsa  e condotta verso la normalità .

Regole di Pechino, adottate con Risoluzione ONU 40/33 1985

Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente affermato in numerose convenzioni di diritto internazionale. Il primo testo internazionale in cui è affermato il diritto di ascolto sono le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” (cd. Regole di Pechino) approvate a New York il 29 novembre 1985. Le predette regole minime riguardano il sistema che deve occuparsi della questione giovanile, perché la giustizia minorile deve operare (secondo quanto disposto nell’art 1 Prospettive fondamentali)  “in un quadro generale di giustizia sociale per tutti i giovani e contribuire alla protezione e mantenimento della pace e dell’ordine nella società”. Il documento prevede che occorre assicurare ai giovani tra gli altri diritti riconosciuti, anche “il diritto a non rispondere e il diritto all’appello” (Art. 7- Diritti dei giovani)

La  Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall’Onu il 20/11/1989 a New York

La presente Convenzione  è divenuto lo strumento di diritto internazionale più puntuale che garantisce in primis tra gli altri il diritto all’ascolto e alla partecipazione: nell’art. 3, 1 capoverso, c’è l’impegno degli Stati a che in tutti gli affari trattati da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, venga sempre valorizzato l’interesse superiore del fanciullo. L’art. 12 dispone che “al minore capace di formarsi una propria opinione venga assicurato il diritto di esprimerla in ogni materia che lo interessi e di essere ascoltato. E comunque la norma si preoccupa di precisare che certe opinioni devono essere considerate tenendo conto dell’età e del grado di maturità del soggetto che le ha formulate.

L’art 16 protegge la privacy, l’onore e la reputazione del minore. “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

Il documento approvato dall’Onu è un ulteriore concreto passo avanti nel riconoscimento del minore come soggetto di diritti e non più oggetto di rapporti giuridici. In tale quadro di riferimenti il minore protagonista della vicenda va trattato con senso di umanità.

La Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli

La indicata convenzione nata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 prevede un vero e proprio ascolto informato. L’ascolto “informato” è riferito al minore capace di discernimento, e diviene un principio guida affinchè i provvedimenti giudiziari che coinvolgono i minori non siano affetti da vizi procedurali.  Un ascolto informato significa garantire il diritto di ricevere tutte le informazioni, essere consultato ed esprimere la propria opinione nel corso della procedura, nonché il diritto di essere informato  sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate  delle sue decisioni.(Art. 3)

L’obbligo informativo trova oggi fondamento giuridico esplicito nell’articolo 336 bis, comma 3, del codice civile: “Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minorenne della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto”.

Il minorenne viene informato principalmente dai genitori/familiari, dal CTU,  dall’assistente sociale, dal curatore/tutore se nominato, dallo psicologo infantile .

Carta di Nizza, 07/12/2000

La libertà di opinione del fanciullo è anche oggetto di tutela della Carta di Nizza del 07/12/2000 ove all’art. 24 par. 1, prevede che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Con Legge n. 112 del 12 Luglio 2011 è stata istituita l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, a tutela dei diritti e degli interessi di bambini ed adolescenti. Il compito principale attribuito all’Autorità garante è quello di rendere effettivo l’esercizio dei diritti riconosciuti, a tutti i livelli, ai minorenni andando ad incidere sui temi della giustizia minorile e familiare; risolvere conflitti che coinvolgono persone minori.

La legge 219/2012

In tema di filiazione la legge 219/2012 ha ribadito la centralità dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano introducendo una disposizione, cfr.  315 bis c.c.  che prevede il diritto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Non è altro che l’estensione e la generalizzazione di quanto a suo tempo previsto nell’art. 155 sexies c.c. introdotto dalla riforma del 2006. E così operando, il legislatore dà attuazione a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali, che da tempo hanno sancito il diritto del minore ad essere ascoltato la  Convenzione di New York 28/11/1989, Strasburgo 25/01/1996. Una audizione che richiede una professionalità speciale con l’ausilio di esperti soprattutto nell’interpretazione dei messaggi che il minore invia talvolta in forma allusiva e indiretta.

Considerazioni  conclusive

Come per la storia dei diritti umani in generale, così anche per  i diritti dei minori può parlarsi  di evoluzione. Ad oggi ai bambini e agli adolescenti sono stati riconosciuti i diritti economici sociali e  parte dei diritti civili fondamentali come il diritto alla salute, il diritto alla vita.

I bambini sono tutelati non in quanto proprietà dei genitori ma  in quanto soggetti di diritti e quindi la loro è una tutela intesa come protezione e se necessario, una protezione anche dagli stessi familiari  in caso di maltrattamenti, abbandono e abusi: e qui si apre un’altra pagina di estrema delicatezza e dall’approfondimento specifico che è demandato necessariamente  ai consulenti esperti del settore.

Volume consigliato

Il processo penale minorile

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(Riferimenti bibliografici : a)Regole per l’Amministrazione della giustizia Minorile 29/11/1985; b)D.P.R. n. 488 del 1988- Disposizioni processo penale minorile; c)Convenzione sui diritti del fanciullo 20/11/1989;d) Legge n. 112/2011 -Istituzione dell’Autorità Garante per  l’Infanzia  e l’ adolescenza; e)Legge n. 219 del 2012 – Riforma della filiazione; f) Riforma della Filiazione, 1 Quaderno Scuola Formazione – Osservatorio Diritto di Famiglia , di Claudio Cecchella, Mauro Paladini)

 

 

Savina D’Amore

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