Perdita della potestà genitoriale e ruolo del curatore speciale dei minori

Scarica PDF Stampa
Un giudice, davanti a casi di particolare gravità, può togliere i figli ai genitori per proteggerli da violenze e abusi e per poterli tutelare quando madre e padre risultano incapaci di rivolgere le loro attenzioni.

L’allontanamento dei bambini dal loro nucleo familiare è un rimedio estremo, che viene adottato dopo che la magistratura minorile e i servizi sociali hanno eseguito opportune indagini.

Il provvedimento del giudice arriva in seguito a un iter molto complesso.

È un autentico processo, durante il quale il minore per esercitare i suoi diritti deve essere rappresentato per esercitare i suoi diritti.

Non lo può fare per conto suo, perché è ancora minorenne, non lo possono fare i suoi genitori, perché sono parte in causa.

Nei casi nei quali si profila o si verifica la perdita della potestà genitoriale, il ruolo del curatore diventa determinante.

Il curatore non ha il ruolo di un arbitro e non può neanche decidere in modo autonomo, la sua figura  nella perdita della responsabilità genitoriale è indispensabile e la giurisprudenza ritiene nullo il giudizio che si svolga in sua assenza.

Indice:

  1. In che cosa consiste la responsabilità genitoriale
  2. Quando si perde la potestà genitoriale
  3. La perdita della responsabilità genitoriale e la nomina di un curatore speciale
  4. Volume consigliato

1. In che cosa consiste la responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale, chiamata in modo comune potestà genitoriale, è l’insieme dei diritti e degli obblighi che il padre e la madre hanno nei confronti dei figli, a iniziare dal dovere di mantenerli, istruirli ed educarli.

La funzione in questione deve essere esercitata in modo costante, nell’interesse dei figli minori, per garantire loro il benessere psichico e fisico e una crescita equilibrata e serena.

Secondo l’articolo 316 del codice civile l’esercizio della potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori, che la devono esercitare “di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.

La violazione degli obblighi che derivano dalla responsabilità genitoriale comporta gravi conseguenze, sia penali sia civili:

  • In ambito penale, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.
  • In ambito civile, comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il provvedimento, per essere effettivo, è accompagnato dall’adozione da parte del giudice dei provvedimenti di allontanamento necessari per evitare qualsiasi futura “condotta del genitore pregiudizievole ai figli” (art. 333 c.c.).

Si legga anche:

2. Quando si perde la potestà genitoriale

Secondo l’articolo 330 del codice civile, la perdita della potestà di uno o di entrambi i genitori sui figli avviene con un provvedimento del giudice del Tribunale per i minorenni, su richiesta dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, quando il genitore, in modo alternato:

  • “viola o trascura” i suoi doveri nei confronti dei figli.
  • abusa dei suoi poteri arrecando un “grave pregiudizio” al figlio.

In aggiunta a questo provvedimento formale di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il giudice può anche disporre, in base alle circostanze, l’allontanamento del bambino dalla residenza familiare, oppure l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Secondo l’articolo 333 del codice civile, quando il giudice ritiene di non dovere dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale può sempre  adottare “gli opportuni provvedimenti che la limitino”, e disporre l’allontanamento del figlio oppure del genitore.

Se i motivo che avevano imposto la decadenza vengono meno, il giudice può reintegrare il padre o la madre nella responsabilità genitoriale perduta, a condizione che sia “escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio” (art. 332 c.c.).

3. La perdita della responsabilità genitoriale e la nomina di un curatore speciale

Il giudice nei provvedimenti relativi alla decadenza della responsabilità genitoriale, deve nominare un curatore speciale dei minori coinvolti nella vicenda, con la finalità di garantire la loro rappresentanza in giudizio e la cura dei loro interessi.

Il curatore speciale, quando viene nominato, assume i poteri e le funzioni dei genitori per compiere gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di beni intestati al minore, nei quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se il curatore nominato è anche avvocato, la rappresentanza del minore nel processo instaurato per la decadenza dalla responsabilità genitoriale la potrà assumere lui stesso, altrimenti avrà la facoltà di nominarne uno.

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 06/12/2021 n. 38719) in conformità a diversi precedenti (Cass. ord. n. 11786/2021, n. 1471/2021, n. 8627/2020) ha ribadito il giudizio di decadenza dalla potestà genitoriale che si è svolto senza la nomina di un curatore speciale del minore interessato è nullo, per violazione del contraddittorio e mancata costituzione del rapporto processuale, oltre che per evitare un possibile conflitto di interessi tra il figlio e i suoi genitori.

La causa deve regredire al primo grado di giudizio per compiere questo adempimento, con un’integrazione del contraddittorio, che si deve ritenere indispensabile a norma dell’articolo 78 del codice di procedura civile, rubricato “curatore speciale”, che recita:

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica (11, 12, 13 c.c.) o all’associazione non riconosciuta (36 c.c.) un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

Volume consigliato

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €


 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento