Lesione decoro e pregresse modifiche illecite: il conflitto

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Nonostante le difficoltà di delimitare tale concetto, è ormai però giurisprudenza costante che per decoro architettonico debba intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia ed un particolare pregio estetico (così, ad esempio, Cass. civ., sez. II, 29/01/2016, n. 1718; Cass. civ., sez. II, 03/09/1998, n. 8731).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che vi è decoro per tutti gli edifici e non solo per quelli stabili che rivestano un particolare valore interesse storico o artistico: anche l’edificio popolare è dotato di decoro architettonico perché anche la più modesta costruzione ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferire all’immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni che determinano una modifica, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condomino o al condominio (Cass. civ., sez. II, 11/05/2011, n. 10350).
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Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 16518 del 12-06-2023

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Indice

1. La lesione del decoro architettonico


Nel condominio degli edifici, al fine di valutare se un’innovazione abbia comportato lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale, occorre valutare non solo la turbativa in sé, ma anche se essa determini un deprezzamento dello stabile, essendo lecite quelle modifiche di carattere estetico che non cagionino un pregiudizio economicamente valutabile, accompagnandosi ad una utilità che compensi l’alterazione architettonica la quale, però, non deve essere grave ed appariscente. In definitiva, per essere vietata, l’innovazione non solo deve mutare le originarie linee architettoniche dello stabile, ma deve riflettersi negativamente anche sull’insieme armonico del suo aspetto. In ogni caso la Cassazione ha ricordato che l’indagine volta a stabilire in concreto se un’innovazione determini o meno l’alterazione del decoro architettonico spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere messo in discussione nel giudizio di cassazione, se non per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. civ., sez. II, 14/02/2022, n. 4711).


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2. Lesione del decoro e rilevanza delle pregresse modifiche illecite del caseggiato


Secondo una parte della giurisprudenza nel decidere sull’incidenza di un’innovazione sul decoro, il giudice deve adottare, caso per caso, i criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche dell’edificio interessato, accertando se la struttura avesse originariamente, ed in quale misura, un’unitarietà di linee e di stile suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini (Cass. civ., sez. II, 16/04/2019, n. 10583; Cass. civ., sez. II, 15/04/2002, n. 5417; Trib. Ascoli Piceno 14 novembre 2017); in altre parole per questa tesi, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un palazzo un’opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino (Trib. Bergamo 23/06/2022, n. 1578).

3. La lesione del decoro non esclusa dal solo degrado estetico pregresso dell’edificio: un diverso orientamento


Secondo un diverso orientamento, ai fini della tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile (Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2020, n. 25790). Recentemente la Cassazione ha dato continuità a questo orientamento. I giudici supremi non hanno ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte, a parere della quale le alterazioni di un condomino erano intervenute su un prospetto dell’edificio già gravemente compromesso da plurimi interventi di altri condomini che avevano così concorso a disperdere la simmetria, l’estetica e l’aspetto generale del fabbricato, oltre che dal degrado connesso alla vetustà della struttura. Gli stessi giudici di secondo grado hanno sottolineato che le modifiche non erano visibili dalla strada, con la conseguenza che non era apprezzabile l’incompatibilità con lo stile architettonico dell’edificio, né la disomogeneità delle linee e delle strutture, se non perdendo di vista l’armonia estetica dell’edificio e orientando lo sguardo da siti privati, con un’attenzione al particolare, piuttosto che all’insieme. Secondo i giudici supremi, però, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è necessario adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni. Per questo orientamento è pure irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l’edificio (Cass. civ., Sez. II, 12/06/2023, n. 16518).

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