L’esecuzione forzata nella prospettiva UE. Il caso Al Bosco: sovvertiti i principi alla base dello spazio giudiziario europeo?

Redazione 28/10/19
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di Caterina Silvestri*

* Prof. ass. di Diritto processuale civile – Università degli Studi di Firenze

Le tematiche concernenti l’esecuzione forzata dei provvedimenti giurisdizionali entro lo spazio giudiziario Ue sarà forse tema meno seducente rispetto alle questioni che scaturiscono intorno alla competenza giurisdizionale, ma è su tale versante che si misura l’effettivo funzionamento della normativa uniforme posta dai regolamenti di Bruxelles e dagli altri di analoga natura che nel tempo hanno arricchito il panorama.

Il principio cardine che disciplina la circolazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali deriva oggi dal combinato disposto degli artt. 54 e 41 del regolamento n. 1215 del 2012, secondo il quale il provvedimento produce gli effetti che gli sono propri nello Stato d’origine (art. 54), mentre l’esecuzione è disciplinata dalla legge processuale dello Stato richiesto (art. 41).

Questo combinato perviene a un punto critico quando l’applicazione della lex fori processuale interrompe la “continuità degli effetti” del provvedimento e si sovrappone alla efficacia nativa del provvedimento, con ciò vanificando la posizione di sussidiarietà che gli attribuisce il sistema di Bruxelles[1].

L’individuazione del punto di raccordo tra la disciplina dello Stato d’origine e quella dello Stato richiesto, è questione di non semplice soluzione, sulla quale la Corte di giustizia ha pronunciato nel caso Al Bosco, la sentenza 4 ottobre 2018, C-379/17.

Questi i fatti di causa. La Al Bosco, società di diritto italiano con sede a Gorizia, adisce il relativo tribunale (competente anche in punto di merito), che in data 19 novembre 2013 pronuncia il sequestro conservativo di un milione di euro a garanzia di un credito vantato verso il sig. Hober di nazionalità tedesca. In data 22 agosto 2014, la Al Bosco ottiene l’exequatur in Germania in virtù delle norme del regolamento n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis, e in data 23 aprile 2015 chiede l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore ubicati in Germania. L’istanza concernente questa iscrizione è respinta per l’avvenuto decorso del termine di un mese, decorrente dall’emanazione dell’ordinanza o dalla sua notifica, previsto dall’art. 932, par. 2 e 3, ZPO, secondo il quale la “intavolazione dell’ipoteca” costituisce esecuzione di sequestro su immobile. La Al Bosco impugna la decisione dinanzi al Tribunale superiore del Land (Monaco), rilevando che il provvedimento fosse ancora efficace secondo il diritto italiano, atteso che nel termine previsto dall’art. 675, c.p.c., di pari trenta giorni, erano stati eseguiti i pignoramenti, con ciò scongiurando l’inefficacia sancita da tale disposizione alla quale non avrebbe potuto sommarsi anche quella contemplata dall’art. 932 ZPO. L’impugnazione, tuttavia, è respinta sulla base del rilievo del decorso del termine di cui all’art. 932, par. 2, ZPO, ritenuto applicabile al provvedimento di sequestro conservativo italiano atteso che, lo stesso, una volta riconosciuto in Germania per mezzo dell’exequatur diviene equivalente al sequestro conservativo tedesco e soggetto agli stessi termini. E’, inoltre, osservato che la disposizione in questione non riguarda la validità del titolo, ma la sua esecuzione, assoggettata alla lex fori. Proposta impugnazione anche avverso questa decisione da parte della società Al Bosco, il giudice propone ricorso per interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo, in sostanza, se l’art. 38, regolamento n. 44 del 2001, debba essere interpretato come ostativo all’applicazione della normativa dello Stato d’esecuzione che stabilisca un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, quando il provvedimento richiesto di esecuzione sia già munito di esecutorietà.

Tra gli argomenti sviluppati dal giudice del rinvio v’è che l’istanza di iscrizione di ipoteca è considerata in Germania quale esecuzione del sequestro i cui requisiti sono esaminati dal servizio competente per la tenuta dei registri immobiliari.

Le conclusioni dell’avv. gen. Szpunar[2]. Sulla questione, l’avvocato generale ripropone le conclusioni da lui stesso formulate, e accolte dalla Corte, nel caso Mahnkopf[3], che lo conducono, mutatis mutandis, a ritenere che l’art. 929, par. 2, ZPO, non possa essere qualificato come norma concernente l’esecuzione forzata, anche se tale natura è quella conferitagli dal diritto interno tedesco, al fine di salvaguardare “l’effetto utile” del sistema di Bruxelles[4] e il criterio dell’estensione degli effetti elaborata dalla Corte di giustizia a partire dal caso Hoffman.

La pronuncia della Corte di giustizia. Nell’ottica della Corte, l’exequatur ha la funzione di integrare la decisione nell’ordinamento dello Stato richiesto e da tale momento troverebbero applicazione le norme interne, ivi comprese quelle sugli effetti del titolo. La sentenza sviluppa tre ordini di considerazioni: la prima, concernente l’efficacia della decisione straniera, rileva che “se è pur vero che, in linea di principio, il riconoscimento deve produrre l’effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia di cui godono nello Stato membro in cui sono state pronunciate, non vi è tuttavia alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe” (punto n. 40 motivazione); la seconda, consiste nell’osservazione che “la mancata applicazione del termine di esecuzione di cui all’art. 929, paragrafo 2, della ZPO (…) comporterebbe che le ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo emanate dai giudici di uno Stato membro diverso (…), dopo essere dichiarate esecutive, avrebbero effetti diversi da quelli attribuiti dal diritto nazionale alle ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo emesse da un giudice nazionale (…)” (motivazione punto n. 42); la terza riguarda, infine, l’inconveniente pratico insito nell’assumere che il termine per l’esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo concerna l’effetto esecutivo, disciplinato dal diritto processuale dello Stato di origine, poiché ciò “implicherebbe un onere sproporzionato per le autorità incaricate di procedere all’esecuzione” che dovrebbero conoscere il diritto che regola il provvedimento in questione (motivazione punto n. 43).

La Corte esclude che, così pronunciando, vi sia una compromissione dell’effetto utile del sistema previsto dal regolamento n. 44 del 2001 e precisa che l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni “non può essere conseguito disattendendo un altro importante principio, quello della certezza del diritto delle iscrizioni nei registri immobiliari, sia per la tutela dei titolari dei diritti (…) sia per la tutela dei terzi” (motivazione punto n. 46).

Appare chiaro come la pronuncia attui un arretramento della nozione di esecutorietà, rientrante secondo il sistema di Bruxelles nell’ambito di applicazione della legge dello Stato di origine della decisione, in favore di quella di esecuzione, costituente dominio della lex fori processuale dello Stato richiesto.

E’, in definitiva, attuato un rovesciamento di prospettiva circa i rapporti tra diritto interno e diritto comune: nell’ottica assunta in motivazione, il diritto interno dismette la funzione sussidiaria che lo caratterizza nel funzionamento del sistema di diritto internazionale uniforme (perlomeno sino alla pronuncia Al Bosco), per tornare ad assumere la funzione di parametro esclusivo del coordinamento che storicamente l’ha caratterizzato fuori della logica comunitaria[5]. L’affermazione della prevalenza dell’esigenza di certezza del diritto concernente le iscrizioni ipotecarie rispetto alle esigenze della libera circolazione delle pronunce giurisdizionali europee, costituisce espressione della prevalenza della legge interna e dei suoi scopi, rispetto a quelli perseguiti dal sistema di Bruxelles. Anche l’evocata difficoltà delle istituzioni locali a conoscere il diritto straniero, non può costituire un argomento rilevante in uno “spazio giudiziario europeo” che mira alla libera circolazione delle pronunce giurisdizionali, la necessità di conoscere il diritto straniero, perlomeno limitatamente a dove esso tange quello interno, si pone quale corollario ineliminabile dell’aspirazione all’unità, evidentemente frustrata dalla nazionalizzazione dell’efficacia di un titolo straniero. Se la nazionalizzazione degli effetti semplifica il problema della loro circolazione, questo avviene a discapito delle basi logiche, giuridiche e politiche che hanno retto i programmi di armonizzazione[6] e avvicinamento degli ordinamenti, espressi nei sistemi di Bruxelles e nei regolamenti che partecipano di analoghi scopi riconducibili all’art. 67 tfUe.

A tacer dell’errore di fondo circa i pretesi effetti dell’italico art. 675, c.p.c., il quale non prevede affatto una efficacia sine die dell’ordinanza di sequestro conservativo allorché sia stato compiuto il primo atto di esecuzione (con ciò consentendo reiterate “esecuzioni” dello stesso provvedimento di sequestro), ma implica che il compimento del primo atto di esecuzione nel termine di trenta giorni consenta la prosecuzione degli atti successivi anche oltre detto termine[7].

[1] Salerno, Il “sistema di Bruxelles I” verso un regime “monista” di libera circolazione delle decisioni, cit., p. 11 ss., cui appartiene l’espressione virgolettata.

[2] Conclusioni dell’avv. gen. Szpunar, presentate il 20 giugno 2018, disponibili sul sito www.curia.eu all’identificativo ECLI:EU:C:2018:472.

[3] Corte giust., 1° marzo 2018, causa C-558/16, Mahnkopf c. Mahnkopf.

[4] Si tratta di un criterio elaborato dalla Corte di giustizia con riferimento al foro alternativo previsto in materia d’illecito. Il Giudice Ue, nella nota sentenza 30 novembre 1976, causa C-21/76, Bier c. Mines de Potasse d’Alsace, afferma che “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, ai sensi dell’art. 5, n. 3, deve intendersi come riferito tanto al luogo della condotta lesiva che a quello di verificazione del danno, in considerazione che “l’adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi l’adozione, in materia extracontrattuale, fra le competenze rispettivamente contemplate dagli artt. 2 e 5 n. 3 della convenzione, di guisa che quest’ultima disposizione risulterebbe priva di ogni effetto utile” (punto n. 20 motivazione). Analogamente, sempre con riferimento all’art. 5, n. 3, la Corte riprende il tema dello “effetto utile” con la pronuncia 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill c. Presse Alliance, motivazione punti 22 e 23 e con Corte giust., 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank, motivazione punto 12. Non sempre, tuttavia, la Corte di giustizia ha riservato questa attenzione agli esisti della propria interpretazione, com’è accaduto con riferimento al foro contrattuale nella versione accolta dall’art. 5, n. 1, regolamento n. 44 del 2001, sul quale mi permetto di rinviare alle considerazioni svolte in Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea, cit., p. 69 ss.

[5] Si vedano le considerazioni di Salerno, Il “sistema di Bruxelles I” verso un regime “monista” di libera circolazione delle decisioni, cit., p. 11 ss.; Cansacchi, Le choix et l’adaptation de la règle étrangère dans les conflits de lois, cit., p. 79

[6] Per una panoramica Biavati, La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma, in questa rivista, 2013, p. 185.

[7] Fermo restando che il primo atto di esecuzione dipende dal tipo di beni oggetto del sequestro, il principio risulta costantemente affermato; tra le molte, Cass., 12 giugno 2007, n. 13775; Trib. Verona, 28 marzo 2008; Trib. Venezia, 9 maggio 2007; Trib. Roma, 23 marzo 2007; Trib. Ivrea, 8 settembre 2004. Trib. Bari, 8 novembre 2011, ha stabilito che in caso di sequestro conservativo che debba essere attuato in un altro Stato membro in base al regolamento n. 44 del 2001, il termine di efficacia del provvedimento inizi a decorrere soltanto dal momento in cui l’esecuzione del sequestro è giuridicamente possibile ossia dalla data in cui interviene la dichiarazione di esecutività dell’autorità del paese nel quale il beneficiario della decisione intende darvi esecuzione. Cass., 17 giugno 1980, n. 3836, con nota di Trisorio Liuzzi, Inefficacia del sequestro e ordine di dissequestro, in Riv. dir. proc., 1981, p. 530; Trib. Reggio Calabria, 8 agosto 2003, con nota di Farina, L’inefficacia del sequestro per mancata esecuzione fra abrogazione tacita e problemi applicativi, in Giur. merito, 2004, p. 485; Trib. Verona, 29 aprile 2003, con nota di Giacino, Inefficacia del provvedimento cautelare non eseguito nel termine dell’art. 675 c.p.c. , in Arch. loc., 2003, p. 830. Sulle diverse modalità di attuazione dei sequestri, tra i molti contributi, Saletti, in Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di Tarzia-Cipriani, Padova, 1992, p. 388; Merlin, voce Procedimenti cautelari e urgenti in generale, Dig. civ., XIV, Torino, 1996, p. 426; Ferri, voce Sequestro, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 460; Caponi, l sequestro giudiziario di beni nel processo civile, Milano, 2000, p. 104; Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, p. 282; Corsini, Sequestro giudiziario di beni, trascrizione, possesso di buona fede ed art. 111 c.p.c. , in Riv. dir. proc., 2003, p. 875; Id., Sulle modalità di attuazione del sequestro unitario di azienda, in Giur. it., 2004, p. 1359; Id., Sequestro giudiziario e circolazione dell’azienda, in questa rivista, 2004, p. 1173; Id., Il sequestro giudiziario di beni, in I procedimenti sommari e speciali, II, 2, a cura di Chiarloni-Consolo, Torino, 2005, p. 837; Consolo, Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, I, Torino, 2010, p. 300; Usuelli, Attuazione del sequestro giudiziario di ramo d’azienda, poteri di controllo del giudice cautelare, ruolo del custode ed efficace tutela dei diritti del sequestrante, in Giur. it., 2011, p. 1130; Dalfino, voce Il sequestro giudiziario, in Diritto on line Treccani, 2012; F. Verde, Il sequestro nel diritto processuale civile, Padova, 2016.

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