L’errore esclude la responsabilità amministrativa dell’agente solo quando è inevitabile

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Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n.391 del 21 giugno 2018

Riferimenti normativi: artt. 13, 23, 161, 162 comma 2-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali; L. 689/1981, art 3.

Fatto

Il Garante per la protezione dei dati personali a seguito del ricevimento di una segnalazione fatta da un utente aveva indirizzato nei confronti di una Società, operante nel campo della telefonia, una contestazione circa il trattamento illecito dei dati che si assumeva questa facesse. In particolare il Garante si era rivolta alla Società contestando alla stessa di aver contattato per fini promozionali un’utenza telefonica fissa non presente negli elenchi pubblici omettendo di fornire la necessaria informativa e nonché omettendo di raccogliere il dovuto consenso.

In dettaglio l’utente segnalante aveva lamentato la ricezione, presso la propria utenza telefonica residenziale, di telefonate promozionali relative a prodotti e servizi telefonici offerti da un operatore telefonico, che la Società gestiva.

Dai successivi accertamenti veniva, poi, accertato che la Società aveva, effettivamente, effettuato un trattamento dei dati personali finalizzati all’effettuazione delle chiamate promozionali senza aver fornito all’utente segnalante la relativa informativa e senza aver ottenuto dallo stesso il prescritto consenso.

La Società raggiunta da una siffatta contestazione aveva presentato le proprie giustificazioni, sostenendo la tesi dell’errore incolpevole dell’operatore, che aveva agito nella convinzione di comporre una delle numerazioni presenti in lista. Secondo la tesi difensiva della Società il breve intervallo temporale tra le due chiamate dimostrava l’errore della chiamata, la prima attivata appunto per errore ed interrotta per un cattivo funzionamento tecnico, la seconda, stante la presenza della numerazione in memoria, partita in automatico tramite il tasto ripeti. Secondo la Società le caratteristiche dell’errore così rappresentato dimostravano l’imprevedibilità dello stesso e la non imputabilità, di conseguenza, alla Società dell’errore per omesso controllo e mancata predisposizione delle misure minime di sicurezza.

La decisione del Garante

Il Garante, valutate le dichiarazioni della Società, ha ritenuto le stesse non idonee a determinare l’archiviazione del caso, confermando così gli addebiti ascritti. Il Garante ha, dunque, confermato che le comunicazioni promozionali effettuate dalla Società sono state indirizzate verso un numero di utenza telefonica fissa non presente negli elenchi pubblici senza aver reso l’informativa dovuta e senza aver raccolto il necessario consenso dell’utente.

In particolare l’Organo giudicante ha rilevato che la Società aveva effettuato le chiamate promozionali  fornendo all’utente un’informazione non corretta in ordine all’effettiva utenza dalla quale partiva la comunicazione in quanto, seppur la Società consentiva al soggetto ricevente la chiamata di visionare sullo schermo il numero chiamante, la stessa si avvaleva di un centralino non corrispondente ad un’utenza fisica ma virtuale.

Il Garante si è espresso, poi, circa quanto addotto dalla Società nelle proprie difese ed in riferimento all’esimente della buona fede dovuta ad un errore scusabile. In merito a ciò il Garante ha rilevato che la responsabilità dell’agente non può essere esclusa quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore – ha ricordato il Garante richiamando la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 7603 del 05//06/2001– può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre ad un siffatto errore, non ovviabile dall’interessato con l’ordinaria diligenza. Nel caso di specie, ha evidenziato il Garante, non appare provato che i contatti  nei confronti dell’utente segnalate siano avvenuti in luogo di chiamate che dovevano essere effettuate nei confronti di altre utenze presenti nelle liste fornite dal gestore telefonico alla Società. Né tantomeno risulta che la Società abbia operato con la raccomandata diligenza, in quanto il sistema di contatto delle utenze telefoniche predisposto dalla Società si basa sulla composizione manuale dei numeri da parte dell’operatore che non evitano, ma anzi generano chiamate indesiderate.

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