Dopo essere stato approvato dal Senato, è attualmente in corso di esame alla Camera dei Deputati (il riferimento temporale è il 31 agosto del 2025, ossia la data in cui è stato redatto il presente scritto) il disegno di legge A.C. 2050 recanti disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.
Orbene, tra le norme ivi previste, una di essa riguarda la modificazione di una disposizione del codice di procedurale penale, e segnatamente l’art. 420-ter cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore.
Scopo del presente articolo è dunque quello di vedere in cosa consiste siffatta modificazione ma, prima di fare ciò, si esaminerà brevemente questo precetto normativo così com’è attualmente previsto dal nostro ordinamento giuridico. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il quadro normativo vigente: l’attuale art. 420-ter c.p.p.
L’art. 420-ter cod. proc. pen. prevede innanzitutto che quando “l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato” (primo comma), fermo restando che con “le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore” (secondo comma, primo periodo) e tale “probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione” (secondo comma, secondo periodo).
Ad ogni modo, il “giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato” (art. 420-ter, co. 5, primo periodo, cod. proc. pen.) ma tale “disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito” (art. 420-ter, co. 5, secondo periodo, cod. proc. pen.) mentre agli “effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso” (art. 420-ter, co. 5-bis, cod. proc. pen.).
“In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti” (art. 420-ter, co. 4, cod. proc. pen.). Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il DDL A.C. 2050: l’estensione del legittimo impedimento ai familiari del difensore
Con il disegno di legge succitato, alla luce di quanto stabilito dall’art. 3, si propone una modifica di questo articolo 420-ter cod. proc. pen. nella susseguente maniera: “All’articolo 420-ter, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «impossibilità di comparire per legittimo impedimento» sono inserite le seguenti: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute»”.
Pertanto, per effetto di questo innesto legislativo, si vuole ampliare “l’ambito di applicazione dell’istituto del legittimo impedimento, precisando che possono costituire cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore”[1].
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3. Il DDL A.C. 2053: verso una tipizzazione delle cause di impedimento
Oltre il progetto di legge menzionato nella parte introduttiva di questo scritto, si segnala un ulteriore disegno di legge, sempre riguardante tale disposizione del codice di procedura penale, attualmente all’esame della Camera dei Deputati unitamente all’altro già esaminato in precedenza.
In particolare, si tratta del progetto di legge A.C. 2053 al cui articolo 3 è stabilito quanto sussegue: “1. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5–ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore: a) l’adozione nazionale e internazionale nonché l’affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela; c) l’assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge n. 104 del1992, o che siano affetti da patologie invalidanti; d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato»”.
Ebbene, fermo restando che una previsione normativa di tal fatta è stata così concepita dai firmatari di questo disegno di legge allo scopo di disciplinare “in modo più puntuale l’istituto del legittimo impedimento del difensore”[2], individuando “specificatamente le cause idonee a integrare la fattispecie del legittimo impedimento del difensore”[3], alla luce di codesto innesto legislativo, si specifica “che costituiscono cause giustificatrici ai sensi del comma 5 del medesimo articolo: a. l’adozione nazionale e internazionale nonché l’affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi di congedo previsti dall’articolo 26 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151 del 2001); b. i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela; c. l’assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge o che siano affetti da patologie invalidanti; d. un precedente e concomitante impegno professionale documentato”[4].
4. Conclusioni
Queste sono dunque le novità che connotano i summenzionati disegni di legge per quanto riguarda la procedura penale.
Non resta dunque che attendere se tali proposte si tramuteranno in norme munite di forza di legge.
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Note
[1]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 478 del 22 luglio del 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 2050, A.C. 2053, recanti ambedue disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore, in camera.it.
[2]Così: relazione di accompagnamento riguardante questo disegno di legge.
[3]Ibidem.
[4]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 478 del 22 luglio del 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 2050, A.C. 2053, recanti ambedue disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore, in camera.it.
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