Legge n. 33/2019: limiti alla disposizione del rito abbreviato

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A seguito della riforma approvata il 2 aprile 2019 e in vigore dal 20 aprile 2019 (legge n. 33/2019), per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della relativa legge, il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con l’ergastolo, come, ad esempio, il reato di omicidio aggravato o quello di sequestro di persona aggravato.

Se quindi viene chiesto tale rito in uno dei procedimenti per il quale lo stesso non è possibile in virtù della riforma del 2019, il giudice non potrà far altro che dichiarare l’inammissibilità della richiesta.

Se, tuttavia, si procede per un delitto punito con l’ergastolo ma, successivamente, vi è una derubricazione (ovverosia il giudice dà una definizione giuridica del fatto differente da quella contenuta nell’imputazione, rispetto alla quale non è più in ballo l’ergastolo), il giudizio abbreviato diviene ammissibile. Nel decreto che dispone il giudizio, l’imputato va avvisato della possibilità di chiedere tale rito entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notifica.

Allo stesso modo, se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato è revocata dal giudice, anche d’ufficio.

Si legga anche:”Il Parlamento modifica il rito abbreviato: vediamo in che modo”

L’art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato

I presupposti del giudizio abbreviato sono dettati dall’articolo 438 del codice di procedura penale. Ecco il testo antecedente e quello successivo alla riforma del 2019.

Testo art. 438 c.p.p. – ante riforma 2019

“1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

  1. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
  2. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
  3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
  4. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

  1. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice”.

Testo art. 438 c.p.p. – post riforma 2019

“1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo

  1. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
  2. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
  3. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
  4. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

  1. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2″.

 

La riforma introduce dei limiti quantitativi alla possibilità di richiesta del giudizio abbreviato. Alcuni degli altri riti alternativi o speciali vengono disposti a seguito di una verifica relativamente alle limitazioni imposte dalla legge come il secondo comma dell’art. 444 del codice di rito.

La giurisprudenza sul rito abbreviato

Ecco una serie di massime della Cassazione sul giudizio abbreviato:

 Cassazione penale n. 4148/2017

In materia di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti, si de necessariamente escludere che, una volta che sia stato celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l’imputato possa dedurre, in sede di appello, che sia ingiustificato l’avvenuto diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto dell’inadeguatezza dell’accordo proposto.

 Cassazione penale n. 22136/2016

In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell’ambito del giudizio immediato, la valutazione in ordine all’ammissibilità dell’istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell’udienza, riguarda unicamente i requisiti formali della richiesta e, quindi la sua tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all’intero processo a carico dell’imputato, restando demandata all’udienza ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria con il rito speciale.

Cassazione penale n. 43711/2015

In caso di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, proposta dall’imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione dell’udienza equivale all’ordinanza di giudizio abbreviato con conseguente irrevocabilità dell’istanza di definizione del processo nelle forme del rito speciale e cristallizzazione del materiale probatorio utilizzabile per la decisione, non più suscettibile di integrazione.

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Raffaele Vitolo

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