Legge europea 2013, non sarà necessario eleggere domicilio in Italia per i richiedenti l’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale con domicilio professionale in uno Stato dell’Unione

Redazione 26/08/13
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Lilla Laperuta

La novità è stata introdotta dall’art. 2 della L. 6 agosto 2013, n. 97, Legge europea per il 2013. L’articolo dispone, infatti, l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 203 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) che, per i richiedenti l’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale – con domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea – prevedeva l’obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

Alla base di tale previsione è la procedura d’infrazione EU Pilot 2066/11/MARK, nell’ambito della quale la Commissione ha contestato la compatibilità con la normativa dell’Unione europea del comma 4 dell’articolo 203 citato in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale.

In particolare, ad avviso dell’organo europeo tale disposizione contrasterebbe:

a) con l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) in quanto l’obbligo da essa previsto configurerebbe una restrizione alla libera prestazione dei servizi;

b) con l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, secondo cui gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio soltanto se tale intervento è proporzionato e giustificato da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente.

La Commissione, ancora, ricorda, a sostegno delle proprie argomentazioni, le sentenze C-478/01 e C-564/07 della Corte di giustizia che hanno accertato una violazione del diritto dell’UE da parte della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo per aver introdotto analoghi obblighi nei confronti di consulenti in materia di brevetti, stabilendo che essi costituivano una restrizione alla libera prestazione di servizi.

 

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