Legge europea 2013, dal 4 settembre eliminata la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati

Redazione 21/08/13
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Lilla Laperuta

Lo prevede l’art. 5 della L. 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (G.U. n.194 del 20-8-2013). La  norma citata adegua la normativa nazionale a quella dell’Unione europea e supera le censure mosse all’Italia nell’ambito del caso EU Pilot 1753/11/MARK, in particolare per quanto concerne la disposizione di cui all’art. 35, co. 1 D.Lgs. 96/2001 che impone la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati. La Commissione europea aveva, infatti, avviato una richiesta di informazioni in merito alla citata disposizione nazionale nel punto in cui prevede che gli avvocati stabiliti, provenienti da altri Stati membri, possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tale previsione è stata ritenuta dalla Commissione contraria al diritto dell’Unione europea, in quanto impedisce agli avvocati di altri Stati membri, che desiderino stabilirsi in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, di costituire società tra professionisti che non annoverino tra i loro soci almeno un avvocato italiano.

Il citato caso EU Pilot è stato chiuso negativamente dal competente servizio della Commissione, che ha proposto l’avvio di una procedura di infrazione, ai sensi dell’art.258 TFUE.

Conseguentemente l’art. 5 della nuova legge europea apporta quali modifiche all’art. 35 D.Lgs. 96/2001:

a) relativamente al comma 1,  la soppressione della parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati;

b) in relazione  al  comma 2, che concerne l’obbligo dell’avvocato stabilito di esercitare l’attività giudiziale d’intesa con un avvocato italiano (obbligo previsto, per tre anni, per tutti gli avvocati comunitari «stabiliti», al fine di diventare avvocati «integrati» e poter, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l’avvocato italiano) è stato invece eliminato il riferimento alla qualità di socio dell’avvocato italiano.

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