Legge europea 2013- bis, i nuovi obblighi in materia di sicurezza

Redazione 14/11/14
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Lilla Laperuta

La L. 30 ottobre 2014, n. 161 (G.U. 10-11-2014, n. 261), contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, con la modifica dell’art. 28, co. 3bis, D.Lgs. 81/2008, ha previsto che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro sia obbligato a fornire idonea attestazione per iscritto immediatamente (e non più entro 90 giorni) dandone comunicazione al rappresentante per la sicurezza (aziendale o territoriale)  che, peraltro, può accedere alla documentazione.

Pertanto, se la idonea ed immediata comunicazione (in caso di accesso, in assenza di chiarimenti amministrativi auspicabili, spetta all’organo di vigilanza l’attuazione) deve contenere tutti gli elementi riportati nel DVR, quest’ultimo dovrà, necessariamente, essere anticipato rispetto all’inizio di attività della nuova impresa.

Ancora, è stato modificato l’art. 29, co. 3 D.LGs. 81/2008, con l’aggiunta di due periodi. Si prevede che in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro, alla evoluzione tecnica dei processi o a seguito di infortuni sul lavoro particolarmente importanti, che comportano la rielaborazione del DVR, questo va fatto immediatamente e lo deve evidenziare attraverso idonea comunicazione al rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza che, anche in questo caso, può accedere alla documentazione.

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