La legge n.132/2025 sull’Intelligenza Artificiale: le novità penali

La legge n. 132/2025 introduce nuove aggravanti penali e reati legati all’uso dell’intelligenza artificiale nel diritto penale e civile.

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 223 il 25 settembre scorso, la legge, 23 settembre, 2025, n. 132 (d’ora in poi: legge n. 132 del 2205), intitolata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Per una panoramica sulla legge e per scaricare il testo in PDF, ti invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.
Orbene, fermo restando che, come recita l’articolo 1 di questa normativa, la “presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” (comma primo, primo periodo), nonché promuove “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” (comma primo, secondo periodo), oltre a garantire “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale” (comma primo, terzo periodo), con tale fonte del diritto, si è intervenuti pure in materia penale.
Difatti, al capo V di questa legge, è previsto un articolo, vale a dire l’art. 26, con cui sono state apportate talune modifiche al codice penale, nonché inseriti altri precetti normativi, sempre concernenti siffatta materia giuridica.
Ebbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa contempla codesta disposizione legislativa, limitandoci unicamente ad osservare, a questo punto della disamina, che tale articolo, com’è stato concepito dal legislatore, “reca alcune norme precettive riguardanti: l’introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale;  l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale; l’inserimento nel codice penale e in alcune leggi di settore di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto”[1].
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Indice

1. Art. 61 c.p.: nuova aggravante per reati commessi con sistemi di intelligenza artificiale


L’art. 26, co. 1, legge n. 132 del 2025 inserisce, tra le aggravanti comuni di cui all’art. 61 cod. pen., un’altra, così stabilendo: “Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente: «11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;”.
Orbene, fermo restando che, per “sistema di intelligenza artificiale”, deve intendersi “il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689” (art. 2, co. 1, lett. a), legge n. 132 del 2025) e, dunque, come disposto da tale precetto normativo di rango sovranazionale, “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”, alla luce dell’innesto legislativo introdotto dalla normativa qui in commento, si integra “l’elenco delle aggravanti con l’inserimento [di questo ndr.] numero 11-decies, volto a prevedere tra le predette aggravanti l’aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali quando: gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso;  il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato”[2].
Tal che, qualora ricorra tale situazione, è adesso preveduto un incremento della pena sino a un terzo (e, di conseguenza, si tratta di un’aggravante a effetto comune) a prescindere di quale illecito penale venga commesso, trattandosi per l’appunto di un elemento accidentale del reato comune. Sulla nuova legge sull’Intelligenza Artificiale abbiamo pubblicato il volume “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132”, disponibile su Shop Maggioli.

VOLUME

La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale

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2. Art. 294 c.p.: aggravante speciale negli attentati ai diritti politici tramite AI


Fermo restando che l’art. 294, co. 1, cod. pen., in riferimento al reato ivi preveduto, vale a dire quello di attentati contro i diritti politici del cittadino, stabilisce che chiunque “con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”, l’art. 26, co. 1, lett. b), legge n. 132 del 2025 ne aggiunge un altro, mediante il quale è introdotta un’aggravante, in questo caso, riguardando unicamente codesta ipotesi delittuosa, speciale.
Difatti, tale lettera b) di siffatto comma primo dispone a tal proposito quanto sussegue: “all’articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale»”.
Ebbene, la previsione di un incremento del minimo edittale pari al doppio dovrebbe far propendere, ad avviso dello scrivente, per la configurabilità di codesto elemento accidentale quale aggravante ad effetto speciale, tanto più se si considera che, in sede di lavori parlamentari, ci si sia premurati di sottolineare che, invece, “la formulazione originaria della lettera b) prevedeva una circostanza aggravante a effetto comune quando il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”[3].

3. Art. 612-quater c.p.: il nuovo reato di diffusione illecita di contenuti manipolati con AI


L’art. 26, co, 1, lett. c), legge n. 132 del 2025 contempla una nuova norma incriminatrice, cioè l’art. 612-quater cod. pen., con cui è previsto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
In particolare, codesta disposizione codicistica dispone a tal riguardo quanto segue: “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
Di conseguenza, alla luce di tale innesto legislativo, è adesso punito “con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità”[4], tenuto conto altresì del fatto che il delitto in questione “è punibile a querela, ma si procede d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”[5].

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4. Art. 2637 c.c.: aggiotaggio aggravato dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale


Per quanto afferisce il reato di aggiotaggio per cui l’art. 2637 cod. civ., prima che entrasse in vigore la normativa qui in commento, prevedeva unicamente che chiunque “diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”, l’art. 26, co. 2, legge n. 132 del 2025 stabilisce l’aggiunta di un ulteriore periodo in seno a tale disposizione codicistica, formulato nei seguenti termini: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Quindi, alla luce di tale inserimento normativo, è ora sancito “un aggravamento di pena (la reclusione da due a sette anni) quando il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”[6].
Ebbene, per chi scrive, pure tale elemento accidentale del reato, oltre a essere speciale, è altresì qualificabile quale aggravante a effetto speciale.

5. Art. 171 l. 633/1941: diritto d’autore e nuove sanzioni per estrazioni tramite AI


In materia di protezione (penale) del diritto d’autore o di altri diritti connessi al suo esercizio, l’art. 26, co. 3, legge n. 132 del 2025, nell’enunciare che all’“articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale»”, fa sì che la sanzione, così come enunciata nella prima parte del comma primo di questo articolo 171, si applichi adesso anche “alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter[7]e 70-quater[8] (che disciplinano riproduzioni ed estrazioni di testi e dati) anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”[9].

6. Art. 185 TUF: manipolazione del mercato aggravata dall’impiego di intelligenza artificiale


Infine, l’art. 26, co. 4, legge n. 132 del 2025 statuisce che all’“articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale»”.
Quindi, fermo restando che il comma primo di tale articolo 185, prima che entrasse in vigore siffatta disciplina legislativa, disponeva soltanto che chiunque “diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”, in virtù di codesta “aggiunta”, si “introduce un’aggravante ad effetto speciale, per la quale le condotte di manipolazione del mercato perpetrate mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono sanzionate con la pena della reclusione da due a sette anni e multa da euro venticinquemila a euro sei milioni”[10].

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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