Legge 104, permessi e agevolazioni: quale procedura di certificazione dell’handicap?

Redazione 08/05/17
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Il primo passo per ottenere il riconoscimento dell’handicap di un soggetto,al fine di beneficiare delle agevolazioni e dei permessi riconosciute dalla Legge 104/1992, è inoltrare una richiesta all’Inps.  Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, si deve innanzitutto fare domanda all’Inps. La domanda consiste in un modello predisposto dall’Istituto previdenziale, c.d. SS3, e deve avere in allegato un certificato del medico curante, che attesti l’esistenza di un handicap in capo al soggetto richiedente.

È proprio il medico curante a trasmettere il certificato all’Inps, mentre all’interessato è restituita solo la ricevuta che attesta l’invio e che contiene il numero di protocollo, o codice univoco,  che verrà successivamente richiesto. Da questo momento, decorre un termine di 30 giorni, entro il quale il soggetto deve avanzare istanza di riconoscimento, in cui deve includere il suddetto codice univoco di protocollo. Mediante la medesima richiesta, potranno attestarsi anche l’invalidità e l’inabilità, oltre che l’handicap.

La domanda può essere inviata utilizzando le seguenti modalità:

  • sito web dell’Inps, all’interno della sezione “Servizi per il cittadino”, qualora si disponga del codice Pin;
  • contact center Inps Inail, raggiungibile al numero 803.164: è ugualmente necessario il possesso del Pin;
  • recandosi presso un patronato.

 

Legge 104: la visita medica dell’Inps

A seguito della presa in carico della richiesta da parte dell’Inps, sarà fissata una visita medica su appuntamento, i cui estremi verranno rilasciati mediante procedura telematica o raccomandata A/R. La convocazione medica è modificabile solo una volta, in quanto nel caso in cui il soggetto richiedente non presenzi per due volte la domanda diverrà inefficace.

L’interessato, se non in grado di recarsi autonomamente alla visita, potrà richiedere la prestazione a domicilio, purchè ne faccia richiesta entro 5 giorni prima della data dell’appuntamento fissato, apportando giustificazioni idonee mediante certificato medico ad hoc.

 

Il verbale di riconoscimento: cosa attesta e come

Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la Commissione medica, il personale redige un verbale elettronico, contenente  l’esito dell’accertamento.

Il verbale può essere:

  • approvato all’unanimità: in tal caso , dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps, diverrà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti;
  • approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.

Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere:

  • soggetto a revisione: in tale ipotesi, l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
  • soggetto ad aggravamento: in questo caso, l’interessato potrà  richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.

 

Permessi Legge 104: come opporsi al verbale di diniego

In tutti i casi in cui l’handicap non sia riconosciuto al soggetto richiedente, o lo sia in misura minore da quella effettivamente esistente, è possibile eseguire il ricorso giudiziario contro il verbale di riconoscimento. In particolare, sarà necessario che il soggetto si sottoponga nuovamente ad un accertamento tecnico sanitario.

Se la Commissione Asl, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, non si pronuncia, possono essere effettuati degli accertamenti provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la certificazione provvisoria ha effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica ed è utile per fruire dei permessi.

La stessa Commissione Asl, previa richiesta motivata dell’interessato, può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo.

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