Le proposte della commissione Luiso in materia di processo civile e mediazione

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Introduzione – le principali proposte in materia di processo civile –  le novità in materia di mediazione – La semplificazione della procedura di mediazione: l’effettività del primo incontro e la mediazone telematica

Introduzione

Con  Decreto Ministeriale 12 marzo 2021(1) è stata costituita, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, la Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, al fine di ridurre i tempi della giustizia e ottenere una miglior efficienza nell’amministrazione della stessa.

Dai lavori della commissione è scaturita la relazione denominata “relazione Luiso” (2)dal nome del presidente della stessa, Francesco Paolo Giuseppe Luiso, ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università di Pisa, che è stato affiancato nella direzione dei lavori da Filippo Danovi, vice capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, nel ruolo di vicepresidente.

Lo studio si propone di integrare il disegno di legge AS 1662 (3), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, attualmente in corso di discussione in Commissione Giustizia al Senato.

Le principali proposte in materia di processo civile.

Nell’adempimento del compito affidatole, la Commissione ha formulato innanzitutto una proposta di revisione dell’ufficio per il processo (UPP) che avrà il compito di aiutare i magistrati a svolgere in modo più efficiente il lavoro propedeutico alla decisione. Si propone l’UPP anche presso le Corti di appello la Corte di Cassazione.

Con riferimento al giudizio di primo grado, in un’ottica di semplificazione della disciplina processuale e di razionalizzazione delle risorse, la Commissione propone una riduzione delle cause di competenze del Collegio, limitandone la trattazione alle ipotesi di particolare complessità.

Inoltre, il procedimento sommario di cognizione subirebbe delle modifiche trasformandolo in un processo semplificato per le controversie meno complesse. Si prevede, altresì, un mutamento della fase decisoria, prevedendo l’eliminazione di passaggi inutili come l’udienza di precisazione delle conclusioni, ed estendendo anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati.

La riforma del giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello renderà più  stringenti le tecniche di formulazione dei motivi di appello, che dovranno peraltro rispondere ai canoni di sinteticità e chiarezza,  mantenendo il filtro che, in caso di manifesta infondatezza dell’appello per motivi di merito o rito, consentirà di fissare l’udienza di discussione orale della causa davanti al collegio già alla prima udienza di trattazione .

Lo stesso principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte sarà previsto per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione, con previsione che il ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, nonché la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell’atto processuale, del documento e del contratto o accodo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo.

In materia di famiglia si evidenziano come urgenti alcune modifiche dei poteri del curatore speciale del minore, la modifica del riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nei procedimenti a tutela dei minori, l’estensione della negoziazione assistita anche alle controversie relative alla fine delle unioni di fatto e l’istituzione di un rito unificato per la famiglia.

Sulla base del  rilievo che i provvedimenti urgenti emanati  per far fronte alla recente pandemia hanno permesso non solo la prosecuzione dell’attività giudiziaria, ma anche un miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia, la commissione propone la necessità di stabilizzare tali misure mantenendo, anche al termine della emergenza pandemica, le innovazioni introdotte.

Nell’ambito, poi, degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è previsto un rafforzamento dell’arbitrato attraverso previsioni che mirano a a garantire una maggior affidabilità degli arbitri in ragione della loro terzietà ed imparzialità, imponendo loro un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto e attribuendo loro il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, se stabilito dalle parti.

Particolare attenzione, poi, viene rivolta dalla Commissione alla mediazione civile e commerciale, in considerazione della positiva esperienza tratta dai dieci anni di vigenza della normativa che l’ha introdotta, quale efficace mezzo di deflazione del contenzioso giurisdizionale e che, pertanto, merita un potenziamento delle sue specifiche prerogative.

Le principali novità in materia di mediazione.

La Commissione ha giudicato come improcrastinabile una riforma delle procedure alternative alla risoluzione delle controversie, al fine di garantire effettività all’accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e per le imprese. Nelle parole della Commissione, infatti, per una riforma della giustizia in termini di efficacia e efficienza assume un ruolo significativo l’implementazione della gestione negoziale delle liti. Osserva la Commissione, infatti, che l’attività giudiziale si deve attivare solo dopo aver percorso la strada del confronto e del dialogo generativo di soluzioni. E’ necessario, però, che questo questo non rimanga solo una dichiarazione di intenti, ma occorre il supporto di interventi normativi adeguati a formare un sistema integrato di giustizia, determinando anche una profonda innovazione culturale che coinvolga sia la formazione universitaria che quella professionale.

Con riferimento alla mediazione civile e commerciale diversi sono i suggerimenti volti sia ad incentivarne l’utilizzazione, sia a favorire il raggiungimento dell’accordo.

Si prevedono, innanzitutto, incentivi fiscali ed economici come l’esenzione dall’imposta di registro fino a 100.000 euro, invece dei precedenti 50.000, e l’estensione del credito d’imposta anche ai compensi degli avvocati che assistono le parti in mediazione.

Inoltre, si prevede il rimborso totale o parziale del contributo unificato già versato nei giudizi pendenti e l’istituzione del gratuito patrocinio in mediazione.

In ordine, poi, all’estensione delle fattispecie di mediazione obbligatoria si prevede che essa sia condizione di procedibilità anche per i rapporti di durata come le controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura. Inoltre. viene introdotto il ricorso volontario alla mediazione e alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro.

E’ previsto il rafforzamento della mediazione delegata dal giudice la semplificazione della procedura di mediazione.

Al fine di favorire la partecipazione della Pubblica Amministrazione alla mediazione, si propone una limitazione della responsabilità erariale dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione stessa.

E’ previsto, altresì, un innalzamento dei requisiti di qualità richiesti agli Organismi di mediazione, ai mediatori e agli Enti di formazione, attraverso un’ aumento delle ore di formazione sia per i corsi base che per quelli di aggiornamento per i mediatori.

 

La semplificazione della procedura di mediazione: l’effettività del primo incontro e la mediazione telematica

Alla luce dell’esperienza applicativa del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (4) la Commissione evidenzia due principali criticità dell’istituto che necessitano di revisione.

Innanzitutto, se l’obbiettivo deve essere quello di  implementare l’efficacia della mediazione, il primo incontro di mediazione deve essere reso effettivo, e ciò può avvenire solo con la necessaria presenza personale delle parti, senza possibilità di delega all’avvocato, fatti salvi comprovati motivi.

Il riferimento della commissione va, comprensibilmente, alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019 (5) nella quale si riconosceva la possibilità per le parti di conferire una procura speciale e sostanziale al proprio legale, al fine di farsi rappresentare in mediazione, e questo sulla base delle previsioni normative ora vigenti.  La Commissione propone, così, una modifica di tale normativa nel senso di limitare la possibilità di fruire della delega solo ai casi di comprovata impossibilità di comparizione personale e con procura speciale sostanziale affidata a un soggetto che deve essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte.

Viene riconosciuto, quindi, come la partecipazione personale delle parti sia una prerogativa essenziale per un efficace svolgimento della mediazione, in quanto la dinamica negoziale deve inevitabilmente coinvolgere i soggetti su cui ricadono gli effetti sostanziali di un possibile accordo. Al fine di favorire la partecipazione personale delle parti si prevede, quindi, la

In secondo luogo, la Commissione auspica una revisione della tematica  a questa collegata relativa alle conseguenze processuali legate alle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione o di mancata accettazione della proposta, anche con riferimento alla disciplina delle spese processuali.(6)

Sul fronte della semplificazione della procedura di mediazione, la Commissione osserva come le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid -19 abbiano favorito lo sviluppo della mediazione in videoconferenza, che potrà essere utilmente praticata anche in futuro, soprattutto laddove vi siano esigenze di contenimento dei costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati. È opportuno, auspica la Commissione, valutare la stabilizzazione delle disposizioni emergenziali (7) emanate per lo svolgimento della mediazione in via telematica, con un’adeguata previsione e regolamentazione della stessa all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche attraverso un’ulteriore semplificazione delle modalità di firma digitale delle parti con sistemi di autenticazione OTP (8).

Note

  • M.12/03/2021
  • Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi – Proposte Normative e Note Illustrative del 24/05/2021
  • n. 1162 del 09/12/2020
  • lgs. 4 marzo 2010, n. 28
  • Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/03/2019 n. 8473
  • 96, comma 3, c.p.c
  • 83, commi 20-bise 20-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, c.d. “Decreto Cura Italia”.
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Avv. Elena Laezza

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