Le pene detentive e le pene pecuniarie

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Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie.

Sono pene detentive l’ergastolo la reclusione e l’arresto, sono pene pecuniarie la multa e l’ammenda. L’ergastolo la reclusione e la multa sono le pene previste per i delitti mentre l’arresto e l’ammenda sono le pene previste per le contravvenzioni.

Le pene detentive brevi possono essere sostituite dalle sanzioni sostitutive delle pene previste e disciplinate dalla legge n. 689 del 1981 nonchè, in fase d’esecuzione della pena, dalle misure alternative alla detenzione.

Alla pena principale, si accompagnano spesso altre pene accessorie che di solito conseguono in via automatica all’inflizione della pena principale.

Con il Ddecreto Legislativo n. 274 del 2000 sono stati devoluti alcuni reati alla cognizione del giudice di pace il quale, in sostituzione delle pene detentive, dovrà applicare le misure alternative,
dell’obbligo di permanenza domiciliare da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica per un periodo

non inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque, della prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività per un periodo non inferiore

a dieci giorni né superiore a sei mesi.

 

Prima di parlare delle singole pene detentive, è doveroso esaminare la collocazione della pena di morte nell’ambito del nostro ordinamento.

Come afferma l’articolo 27 Costituzione, essa è consentita esclusivamente nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Con la Legge n. 589 del 1994, la pena di morte è stata abolita anche per i reati previsti dal codice militare di guerra.

 

L’ergastolo è la più grave delle pene detentive, è prevista dall’articolo 22 del codoce penale e consiste nella privazione della libertà scontata in uno degli stabilimenti appositi, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al godimento del regime di semilibertà dopo avere scontato vent’ anni di pena, valgono le riduzioni di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata previste dall’articolo 54 della Legge n. 354 del 1975.

Queste riduzioni sono efficaci anche al fine del computo del termine necessario per accedere al beneficio della liberazione condizionale.

L’articolo 22 del codoce penale è stato dichiarato incostituzionale nella parte nella quale non esclude l’applicabilità in relazione al minore imputabile.

La possibilità di godere della liberazione condizionale e del regime di semilibertà concorrere a rendere la pena dell’ergastolo compatibile con il principio della tendenziale funzione rieducativa della pena.

 

La reclusione consiste nella privazione della libertà personale con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno per un periodo che va da un minimo di quindici giorni a un massimo di ventiquattro anni.

Il secondo limite può essere valicato sino a raggiungere quello di trent’anni se ci sia il concorso di più circostanze aggravanti oppure se c’è concorso di reati o per particolari reati (ad es. il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.).

 

L’arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, e consiste nella privazione della libertà da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre anni (limite innalzabile sino a cinque anni nel caso di concorso di circostanze e sino a sei anni in caso di concorso di reati).

La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti.

Essa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro nè superiore a 5164,00 Euro (limite innalzabile sino a 10129,00 Euro in caso di concorso di circostanze).

La pena pecuniaria può sempre essere inflitta dal giudice della cognizione in caso di condanna per

un reato commesso per fini di lucro.

 

L’ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni, e consiste nella condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma non inferiore a 2 euro nè superiore a 1032,00 euro.

 

I criteri principali ai quali il Giudice si deve attenere nell’azione di determinazione della pena applicabile al caso di specie sono contenuti nell’articolo 133 del codice penale ai commi 1 e 2 .

Essi comprendono sia la gravità del fatto, sia la capacità a delinquere.
La gravità del fatto, a norma del comma del 1 dell’art. 133 del codice penale viene dedotta:

dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione

 

dalla gravità’ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato

 

dalla intensita’ del dolo o dal grado della colpa.

 

La capacità a delinquere, a norma del successivo comma 2 :

 

dai motivi a delinquere e dal carattere del reo

dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato

 

dalla condotta contemporanea o susseguente al reato

dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

Nella determinazione della pena, il Giudice non deve necessariamente prendere in considerazione i criteri indicati all’articolo 133 del codoce penale, essendo sufficiente che individui quello ritenuto prevalente, e dovendo individuare la pena principale base in una cornice edittale, la motivazione dovrà essere particolarmente esaustiva  se il giudice si intenda discostare molto dal minimo edittale.

Per la concreta determinazione della pena, il Giudice deve determinare la pena base, sulla pena base applica gli aumenti e le diminuzioni derivanti dall’applicazione delle circostanze del reato, sulla risultante s’applica l’eventuale aumento derivante dalla recidiva e, sulla pena così aumentata, l’eventuale aumento derivante dal concorso formale o dalla continuazione dei reati.

 

Sulla pena così complessivamente ottenuta si applica l’eventuale aumento della pena pecuniaria che deriva dall’articolo 133 bis del codice penale.

 

L’esecuzione della pena detentiva trova la sua fonte di disciplina sostanziale negli articoli 145 – 149

del codice penale e quella processuale negli articoli 648 – 694 del codice di procedura penale.

 
In principi che in formano l’esecuzione della pena detentiva sono:

 

La vigilanza del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza
Il trattamento penitenziario improntato alla tutela della dignità e della personalità del condannato
La remunerazione del alvoro prestato detratte le spese di mantenimento e processuali

l’obbligo di istruzione e addestramento professionale.

Nell’ambito dell’esecuzione della pena, assumono particolare rilevanza le misure alternative alla detenzione come l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare nonchè altri istituti previsti dall’ordinamento penitenziario come quello dei permessi premio.
L’Istituto del rinvio dell’esecuzione della pena obbligatorio e facoltativo così come disciplinato, per particolari casistiche, dall’articolo 146 del codice penale.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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