Le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell’ambiente. Il regime amministrativo e la tutela penale apprestata dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. 380/2001)

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SOMMARIO: 1. Il caso specifico. – 2. La disciplina dell’attività edilizia ed il sistema sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001. – 3. In particolare, le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell’ambiente.

 

1. Il caso specifico. – Le attività d’indagine, specificatamente apprestate dal Corpo Forestale dello Stato a tutela dell’ambiente, consentivano di accertare che in area sottoposta a plurimo vincolo paesaggistico, era stato modificato lo stato dei luoghi mediante il riempimento ed il livellamento con materiale inerte di un terreno esteso circa 500 mq, nonché di una strada lunga 1000 metri e larga 3.

In conseguenza di tanto, il proprietario del suolo veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 734 c.p. per avere deturpato le bellezze naturali in luogo soggetto alla speciale protezione dell’Autorità.

Avanzata rituale richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame del locale dirigente dell’ufficio tecnico comunale, il Tribunale assolveva l’imputato da entrambe le imputazioni con la più ampia formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

Nella sua stringatezza, la sentenza in commento consiglia al giurista una serie di riflessioni circa il regime cui il T.U. delle disposizioni in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001), siccome di recente riformato dalla L. 73/2010, sottopone le opere di livellamento e/o consolidamento di terreni agricoli siti in zone sottoposte a vincolo di tutela dell’ambiente.  

 

2. La disciplina dell’attività edilizia ed il sistema sanzionatorio penale apprestato dal D.P.R. 380/2001. – L’edilizia si specifica nell’ambito dell’urbanistica poiché riguarda l’uso particolare del territorio, in quanto ancorato ad un determinato terreno ed a determinati soggetti[1].

Come tale si identifica, innanzitutto, nella disciplina relativa all’attività costruttiva contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) ed attiene ai rapporti che si instaurano tra la Pubblica Amministrazione e coloro che intendano esercitare un’attività costruttiva.

I recenti interventi legislativi in materia denotano la tendenza verso una maggiore liberalizzazione degli interventi edilizi.

Siccome modificato dall’art. 5 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella L. 22 maggio 2010, n. 73 (D.L. Sviluppo) e dall’art. 13 bis, comma 1, lett. a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, l’art. 6, comma 1 e 2, cit. D.P.R. prevede infatti che: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a)                 gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”.

Limitatamente agli interventi di cui alle lettere a) ed e bis) è richiesto che l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmetta all’amministrazione comunale anche i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e la relazione tecnica di cui al comma 4.

Gli interventi di maggior impatto sul territorio sono invece sottoposti al permesso a costruire.

Tali, ai sensi dell’art. 10 cit. D.P.R. 380/2001, sono:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Questi ultimi interventi (di ristrutturazione edilizia), nonché quelli di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati da specifici piani attuativi o che si pongano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano volumetriche possono anche realizzarsi, in alternativa al permesso a costruire, mediante la cosiddetta “super-d.i.a.” ai sensi dell’art. 22, comma 3, cit. D.P.R. 380/2001.

La d.i.a. semplice (oggi sostituita dalla s.c.i.a., segnalazione certificata di inizio attività) riguarda, infine, l’ambito residuale rispetto agli interventi soggetti al permesso a costruire o riconducibili ad alcuna attività edilizia libera.

Le classificazioni di opere e regimi previste dal D.P.R. 380/2001 sono assai rilevanti in ordine al corrispondente trattamento sanzionatorio.

Tutta l’attività edificatoria del privato è regolata, infatti, da stringenti prescrizioni, la cui violazione comporta in sintesi l’applicazione di sanzioni:

civili, quali la nullità degli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 in assenza del permesso di costruire o del permesso in sanatoria;

amministrative, che variano – a seconda della gravità della condotta – da quelle pecuniarie alla demolizione coattiva;

penali, specificatamente indicate all’art. 44 cit. D.P.R. 380/2001.

Tale disposizione – su cui maggiormente si incentra l’attenzione del presente contributo – prevede cinque fattispecie incriminatrici, le quali, secondo l’opinione prevalente[2], configurano delle ipotesi di norme penali in bianco:

la realizzazione di un intervento edilizio in contrasto con le prescrizioni e le modalità esecutive previste dal Titolo IV dello stesso, citato, D.P.R., dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (art. 44, lett. a);

le condotte, tra loro alternative, di esecuzione dei lavori a) in assenza del permesso di costruire, b) in totale difformità dal permesso rilasciato, c) nonostante l’ordine di sospensione (art. 44, lett. b);

la lottizzazione a scopo edilizio (che, sulla base del richiamo all’art. 30 cit. D.P.R. si specifica in due condotte tra loro alternative e consistenti: a) nell’inizio di opere che comportino una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, in violazione degli strumenti urbanistici, di leggi statali o regionali ovvero in assenza di autorizzazione (lottizzazione cosiddetta materiale ex artt. 44, comma 1, lett. c e 30, comma 1, parte I, cit. D.P.R.); b) nella predisposizione di tale trasformazione attraverso il frazionamento o la vendita del terreno in lotti, che per le loro caratteristiche e per altri elementi elencati dall’art. 30, denuncino in modo in equivoco la destinazione a un fine edificatorio (lottizzazione cosiddetta negoziale ex artt. 44, comma 1, lett. c e 30, comma 1, parte II, cit. D.P.R.);

l’esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale di permesso a costruire nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale;

la realizzazione di un intervento edilizio soggetto, ai sensi dell’art. 22, comma 3, T.U., alla denuncia di inizio attività prevista come alternativa al permesso di costruire in assenza o in totale difformità da tale denuncia (art. 44, comma 2 bis, cit. ****).

Il presupposto per l’applicazione delle fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, cit. D.P.R. è costituito dal fatto che l’opera edilizia in corso di esecuzione rientri fra quelle per le quali è necessario il permesso di costruire.

Il presupposto per l’applicazione della fattispecie prevista dal comma 2 bis è costituito, invece, dal fatto che l’opera in corso di esecuzione rientri tra quelle indicate dall’art. 22, comma 3, T.U., ovvero tra quelle realizzabili, a scelta dell’interessato, sia mediante denuncia di inizio attività che previo rilascio del permesso.

Più specificatamente, la condotta di cui alla lettera a dell’art. 44, comma 1, consiste nell’inosservanza “delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n 1150 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso”.

L’espresso riferimento alle modalità esecutive fa ritenere che le condotte tipizzate dal Legislatore siano esclusivamente quelle relative all’attività edilizia vera e propria e non quelle afferenti ad altre problematiche, ad esempio di carattere tributario.

La previsione “configura una ipotesi di norma penale in bianco, atteso che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali, di fonte extrapenale. Il precetto, infatti, comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, l’inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e l’inosservanza delle modalità esecutive dell’opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge” (Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 1993, n. 11635 (12 novembre 1993) Ric. ******).

Il riferimento normativo alle prescrizioni contenute nel permesso a costruire è stato, per vero, criticato come sostanzialmente superfluo da parte della dottrina: se, infatti, nell’ambito della fattispecie penale vengono in rilievo esclusivamente le prescrizioni relative all’attività edilizia e il provvedimento amministrativo autorizzatorio può essere rilasciato soltanto “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (art. 12 cit. ****), ne deriva che qualunque violazione delle prescrizioni contenute in un permesso rientra nella più generale violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e regolamentari.

La fattispecie di cui alla lettera b individua tre tipiche condotte di reato, ossia: 1) l’esecuzione dei lavori edili in assenza del permesso a costruire; 2) l’esecuzione  degli stessi in totale difformità dal permesso ottenuto; 3) la prosecuzione dei lavori edili in presenza di ordinanza di sospensione emessa dall’autorità amministrativa.

Le prime due, secondo l’opinione avallata pure dalla giurisprudenza[3], possono concorrere con la terza.

L’assenza del permesso a costruire comprende sia l’ipotesi in cui esso non fosse stato richiesto sia quella in cui, benché richiesto, non fosse stato rilasciato.

La giurisprudenza ha inoltre equiparato alla materiale assenza del permesso alcune ipotesi in cui il permesso, ancorché esistente, non sia produttivo di effetti giuridici: si tratta dei casi di permesso decaduto per sopravvenuta diversa normativa o decorso dei termini iniziali o finali di esecuzione dei lavori[4], ovvero illegittimo e, conseguentemente, disapplicato dal giudice penale.

La totale difformità dal permesso a costruire comprende tutti quegli interventi “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile” (art. 31 cit. ****).

Al proposito, la recente giurisprudenza ha chiarito che la “specifica rilevanza” dei volumi va considerata sia in modo assoluto e oggettivo, sia in relazione alla struttura realizzata, mentre l’ “autonoma utilizzabilità” non impone che la struttura difforme sia fisicamente separata dall’organismo edilizio assentito ma soltanto che la struttura stessa sia precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente, anche se l’accesso ad essa sia possibile esclusivamente attraverso lo stabile principale[5].

La prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione presuppone, infine, la previa adozione del provvedimento sospensivo di cui all’art. 27 cit. T.U. e, ciononostante, la continuazione di un’attività edilizia.

La giurisprudenza, a tal riguardo, ha precisato come ai fini della sussistenza del reato in parola siano irrilevanti la natura e l’entità dei lavori eseguiti giacché, se l’interesse protetto è quello del rispetto delle prescrizioni adottate dalla Pubblica Amministrazione, qualsiasi attività tesa ad eluderle, pur in presenza di opere abusive assentibili con semplice autorizzazione, configura la contravvenzione in esame[6].

Le medesime condotte di realizzazione di interventi edilizi in assenza o totale difformità dal permesso a costruire, allorché compiute in “zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale”, configurano la più grave ipotesi di reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c, cit. *******

Quest’ultima, per giurisprudenza consolidata, costituisce autonoma fattispecie incriminatrice e non mera aggravante del reato di cui alla lettera b: la violazione del vincolo ambientale, paesaggistico, storico o artistico integra, infatti, elemento costitutivo del reato e non un mero elemento accidentale[7].

L’altra fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 44 lett. c cit. **** è quella di “lottizzazione abusiva a scopo edilizio”.

La sua condotta risulta tipizzata dall’art. 30 del noto D.P.R., il quale collega la lottizzazione a una duplice attività: materiale (“quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica edilizia dei terreni”) o giuridica (“quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento in lotti”).

Questa seconda ipotesi, detta “negoziale” o “cartolare”, si fonda sulla presenza di elementi indiziari (ad esempio la dimensione dei lotti) da cui risulti, in modo inequivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno[8] e può concorrere con la prima, in un intreccio di atti giuridici e materiali comunque destinati a realizzare un trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata ed in violazione degli strumenti urbanistici vigenti[9].

Il comma 2 bis del T.U. in materia edilizia-urbanistica sanziona, infine, la realizzazione di un intervento edilizio di cui all’art. 22, comma 3, in assenza o totale difformità dalla d.i.a..

La più attenta dottrina rileva, al riguardo, un’irragionevole disparità di trattamento, che non sembra agevole colmare in via interpretativa: invero, se l’interessato sceglie di avvalersi del permesso a costruire risponderà del reato di cui all’art. 44 lett. b nel caso di esecuzione dei lavori in assenza o totale difformità dal titolo ed – anche – del reato di cui alla lettera a per l’ipotesi di parziale difformità; al contrario, se opta per il regime alternativo della cosiddetta super-d.i.a., sarà chiamato a rispondere penalmente soltanto per il caso di totale difformità rispetto alla denuncia, mentre non risponderà di alcun reato nel caso di difformità parziale dalla medesima, non essendo questa ipotesi considerata dalla disposizione in esame[10].

Quanto alla natura giuridica delle fattispecie di reato delineate dall’art. 44 cit. D.P.R., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito definitivamente che il reato di costruzione abusiva è permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, ovvero fino alla sospensione dei lavori – sia essa volontaria o imposta ex autoritate – o al completamento dell’opera oppure, infine, fino alla sentenza di primo grado nell’ipotesi in cui i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio[11].

Permanente è anche la natura del reato di lottizzazione abusiva che, inquadrabile fra i cosiddetti “reati progressivi nell’evento”, si consuma con l’ultimazione dell’intero programma lottizzatorio, anche quando esso venga portato a termine da soggetti differenti da quelli che hanno proceduto alla divisione del terreno in lotti[12]; l’interruzione forzata della condotta abusiva per effetto del sequestro dell’immobile non pregiudica, pertanto, la natura unitaria delle condotte poste in essere prima e dopo l’interruzione stessa[13]

 

3. In particolare, le opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli in aree vincolate a tutela dell’ambiente. In questo contesto normativo si inquadra la problematica decisa con la sentenza in oggetto, ovvero l’(in)idoneità di estese opere di livellamento e consolidamento di terreni agricoli, ancorché compiute senza alcun titolo abilitativo ed in aree assoggettate a vincolo di tutela dell’ambiente, ad integrare le (contestate dal P.M. nel capo d’imputazione) contravvenzioni di lottizzazione abusiva e deturpamento di bellezze naturali di cui, rispettivamente, agli artt. 44, lett. c), D.P.R. 380/2001 e 734 c.p..

La decisione del Giudice di merito appare fondata sulla corretta interpretazione ed applicazione del dato legislativo di riferimento.

Nel caso in questione, infatti, laddove le opere realizzate senza alcun titolo amministrativo di autorizzazione erano consistite non nella modifica della destinazione urbanistica del sito ma nella sua sistemazione mediante livellamento e consolidamento, non può ritenersi integrato il reato di lottizzazione abusiva: l’attività compiuta – per utilizzare le stesse parole della sentenza commentata – “lungi dal pregiudicare l’assetto idrogeologico del sito o dal modificarne la vocazione agricola, mirava a renderlo maggiormente funzionale” a tal fine.

 Il mero livellamento di terreno, realizzato mediante il riporto di materiale dello stesso posto e finalizzato a migliorare la, naturale, destinazione agricola del fondo, costituisce, in  termini urbanistici, “attività edilizia libera” ai sensi dell’art. 6, lett. d), cit. D.P.R. 380/2001.

Assurge ad efficacia determinante, riguardo a tale conclusione, la modifica apportata a quest’ultima norma dall’art. 5 della L. 73/2010, che ha compreso fra gli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo: “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari”.

Anche valutato secondo il regime precedente, ovvero quando l’intervento consista, per esempio, nel consolidamento di preesistenti strade poderali mediante la posa in opera di cordoli laterali per il passaggio dei cavi elettrici e del relativo corrugato di contenimento, lo stesso potrebbe correttamente qualificarsi come “intervento di risanamento conservativo” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.c)[14], cit. *******

Ergo andrebbe assoggettato al regime della semplice D.I.A. (oggi s.c.i.a.) di cui all’22, comma 1 e 2, D.P.R. 380/2001.

Ne consegue, in mancanza di qualsivoglia opera edilizia necessitante permesso a costruire ai sensi dell’art. 10[15] o super-d.i.a. ai sensi dell’art. 22, comma 3[16], D.P.R. 380/2001, l’insussistenza della fattispecie penale di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), cit. *****

Nonostante il vincolo di tutela ambientale imposto sul fondo.

E’ vero infatti che gli interventi edilizi in zone soggette a vincolo (storico – artistico o paesaggistico – ambientale) possono essere realizzati con la procedura della denuncia di inizio attività solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (comma 6 dell’art. 22 D.P.R. 380/2001 e comma 8 dell’art 1 Legge 443/ 2001). Ma è anche vero che, quando si tratti di interventi ammessi al regime DIA di cui al citato primo comma dell’art. 22, la realizzazione senza titolo (quindi senza aver presentato denuncia di inizio attività; o senza aver conseguito il nulla osta dell’Autorità tutoria quando si tratta di immobile soggetto a vincolo) non è soggetta a sanzione penale; giacché questa è solo riservata (ex art. 44, comma 2 bis D.P.R. 380/2001)  agli interventi ammessi al regime DIA di cui al terzo comma del medesimo art. 22 (cd. SUPER DIA), e in particolare alle ristrutturazioni edilizie con aumenti di unità abitative, volumi, superfici, etc., cioè a quegli interventi più impegnativi in cui il regime della denuncia di inizio attività è considerato alternativo al permesso di costruire, di talché la costruzione senza titolo o in difformità dal titolo incorre nello stesso trattamento sanzionatorio” (Cass., sez. III, 26 febbraio 2008- 06 maggio 2008, n. 17954).

È pacifico principio di giurisprudenza, d’altronde, quello per cui: “in tema di trasformazione dei suoli, versandosi nella materia urbanistica, le opere di livellamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Quindi qualsiasi trasformazione rilevante del terreno comporta la necessità di una preventiva concessione urbanistica e non di una semplice autorizzazione” (Corte App. Lecce, sez. dist. Taranto, 10 – 13 giugno 2013, n. 789, in Guida dir., 2013, 45, 72; conforme Cass., sez. III, 02.12.2008, n.8064, in Cass. Pen., 2010, 1, 325).

Resta salva, ovviamente, la sanzionabilità dell’opera di risanamento conservativo eseguita senza il nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul fondo.

Da tale presupposto non può farsi discendere in automatico, tuttavia, la sussistenza della fattispecie prevista e punita dall’art. 734 c.p. (Deturpamento di bellezze naturali).

Quest’ultima fattispecie, infatti, configura un reato di evento.

Ai fini della sussistenza dell’illecito penale (pertanto) non è sufficiente la semplice alterazione dello stato naturale delle cose ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deterioramento delle bellezze naturali” (ex pluribus, Cass., sez. III, 04 maggio 1995 – 20 giugno 1995, n.7026, in Cass. Pen.,1996, 3656); ne consegue che “quando codesto evento dannoso non si sia verificato, la semplice modificazione dello stato di un luogo, soggetto a vincolo panoramico, senza la prescritta autorizzazione della sopraintendenza ai monumenti, non può essere punita ai sensi della citata norma” (ex pluribus, Cass., 23 febbraio 1960, ********, in Giust. Pen., 61, II, 147; Cass., 20 aprile 1968, *****, in C.P.M.A., 1969, 614).

 

 

Tribunale di Taranto – sez. distaccata di Ginosa, Est. ********, ************ (conf.)  – sent. 17 giugno 2013, n. 175 (dep. 20.9.2013).

 

Reato di lottizzazione abusiva – Interventi di livellamento e consolidamento di terreno agricolo eseguiti in zona sottoposta a vincolo ambientale in assenza di permesso – Non sussiste.

            (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44)

Reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali – Interventi di livellamento di strade e consolidamento di terreno agricolo eseguiti in zona sottoposta a vincolo ambientale in assenza di permesso – Non sussiste.

            (C.p., art. 734)

 

In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio solo se finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio.

Non sussiste nemmeno la fattispecie di cui all’art. 734 c.p. poiché ai fini della sussistenza dell’illecito penale non è sufficiente la semplice alterazione dello stato naturale delle cose ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deterioramento delle bellezze naturali.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con Decreto di Citazione a ***********  … ******** Mod. 21 del 4 giugno 2012, ritualmente notificato, S. D. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato ascritto in rubrica.

All’udienza del 6 dicembre 2012, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, condizionato all’escussione del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castellaneta D. P., il P.M. versava il proprio fascicolo in quello del dibattimento.

Il Giudice invitava le parti a concludere procedendo alla definizione del giudizio secondo le modalità del rito abbreviato ex art 438 e ss c.p.p.., nelle forme previste

dall’art. 127 c.p.p..

All’udienza del 14 marzo 2013 veniva escusso il teste D. P. responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castellaneta, il quale riferiva che i sentieri compresi all’interno della proprietà di S. erano stati compresi in un progetto di valorizzazione delle gravine (e) che risalivano ad epoca remota.

Precisava il teste che l’imputato non aveva mai realizzato lavori ex novo.

Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, previa indicazione delle prove  utilizzabili richieste ai fini della decisione, le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Le risultanze dell’istruttoria svolta, per le considerazioni che si esporranno, non consentono di pervenire all’affermazione della penale responsabilità in capo all’odierno imputato.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è mai emersa la prova della penale responsabilità dell’imputato, in quanto non vi è mai stata alcuna lottizzazione abusiva, ma non vi è stata nemmeno la realizzazione di altri interventi. Le opere realizzate piuttosto che immutare lo stato dei luoghi o modificare la destinazione urbanistica, hanno avuto ad oggetto la sistemazione tramite il livellamento di stradine ivi esistenti da tempo immemorabile.

Il livellamento di queste stradine è avvenuto con materiale dello stesso luogo e, siccome pacificamente risultante anche dalla rappresentazione fotografica depositata in atti, senza l’impiego di mezzi meccanici, lungi dal pregiudicare l’assetto idrogeologico del sito o dal modificare la vocazione agricola, mirava a renderlo maggiormente funzionale.

Secondo la Suprema Corte ” in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno… sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio solo se finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio” (Cass. Sez. III, 02/12/2008, n. 8064, in Cass. Pen. 2010,1,325).

Non sussiste nemmeno la fattispecie di cui all’art 734 c.p., poiché, come statuito dalla Suprema Corte “ai fini della sussistenza dell’illecito penale non è sufficiente la semplice alterazione dello stato naturale delle cose ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deterioramento delle bellezze naturali” (ex pluribus, Cass., Sez. IlI 04/05/1995 – 20/06/1995 n. 7026 in Cass. Pen. 1996, 3656).

In presenza di tale quadro probatorio non può che addivenirsi ad una sentenza di assoluzione in capo all’odierno imputato non potendosi ravvisare la penale responsabilità in ordine al reato ascritto.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p., assolve S. D. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.

 

 


[1] R. GAROFOLI, Compendio di diritto amministrativo, II ed., 378.

[2] V. MAGNINI, voce Reati edilizi, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, XII vol., 676.

[3] Cass. Pen., sez. III, 7 aprile 2005, *********, in Cass. Pen., 2006, 2257.

[4] Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 1998, *******, in Studium iuris, 2000, 90.

[5] Cass. Pen., sez. III, 13 novembre 2003, ****, in Guida dir., 2004, 22, 85.

[6] Cass. Pen., sez. III, 19 dicembre 2002, ********, in Riv. Pen., 2003, 294.

[7] Cass. Pen., sez. III, 13 ottobre 1997, ******, in Riv. Giur. Ed., 1998, I, 1249.

[8] Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 2006, *******, in Guida dir., 2006, 36, 84.

[9] Cass. Pen., sez. III, 15 luglio 2006, *******, in Guida dir., 2006, 36, 84.

[10] V. MAGNINI, voce Reati edilizi, in Il diritto. Enciclopedia giuridica, XII vol., 684.

[11] Cass. Pen., sez. IV, 15 aprile 2004, *******, in Guida dir., 2004, 38, 79.

[12] Cass. Pen., sez. III, 5 dicembre 2001, Venuti, in Riv. Pen., 2003, 68.

[13] Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2006, in Urb. App., 2006, 1235.

[14]interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

[15] 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (1) .

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. 

[16] In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Avv. Garzone Francesco Paolo

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