Le nuove norme su diritti degli azionisti di società quotate e contratti di credito ai consumatori

Redazione 19/06/12
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Anna Costagliola

Nella seduta dello scorso 15 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato, fra l’altro, due decreti legislativi che recepiscono le norme europee in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo Unico bancario.

Il primo decreto legislativo, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, riguarda l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il provvedimento è stato pensato a seguito di alcune criticità emerse in sede di prima applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 27/2010, di recepimento della direttiva 2007/36/CE relativa, appunto, all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, la quale ha introdotto importanti novità in tema di funzionamento dell’assemblea con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l’esercizio del voto (anche transfrontaliero).

Si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo che il nuovo decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

a) preinformativa assembleare, estesa anche alle società cooperative;

b) estensione alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata delle previsioni in materia di diritto d’intervento ed esercizio del voto;

c) individuazione della record date nei casi in cui le date delle adunanze delle assemblee successive alla prima convocazione non siano indicate nell’unico avviso di convocazione, ma con avvisi separati;
d) diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto;

e) pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di società quotate anche mediante estratto sui giornali quotidiani; possibilità di presentare direttamente in assemblea proposte di deliberazione su materie già iscritte all’ordine del giorno;

e) disciplina della relazione finanziaria annuale;

f) disciplina della maggiorazione del dividendo.

Il secondo decreto legislativo approvato dal Governo, che verrà sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri, introduce alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica il Testo Unico Bancario (TUB) nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il decreto introduce, in particolare, le seguenti novità:

a) le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b) le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese, alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative, tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;

c) possibilità per i soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;

d) apertura delle iscrizioni agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi entro il prossimo 30 giugno;

e) istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l’attività di cambiavalute. Il registro sarà istituito presso l’Organismo che gestisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Redazione

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