Le nuove norme per le società cooperative con azioni quotate introdotte dal decreto legislativo n° 27 del 2010

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§ 1) Le norme sulle società cooperative con azioni quotate introdotte nel Testo Unico della Finanza dal Decreto Legislativo n° 27 del 2010.

Il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) contenuto nel Decreto Legislativo n° 58 del 1998 (la c.d. “Legge Draghi”) prevede alcune norme particolari per le società cooperative con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o dei paesi dell’Unione europea (le Borse, ecc.) (art. 119 TUF) che sono riportate negli articoli da 135 a 135 – octies del TUF. Esse sono state inserite nel Dlgs 58/1998 dall’art. 3 del Decreto Legislativo n° 27 del 2010 di attuazione della Direttiva CE n° 36 del 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In primo luogo, l’art. 135 del TUF stabilisce che per queste società cooperative (di solito, di grande dimensione ed importanza economica) “le percentuali di capitale individuate nel Codice Civile per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi”. Ciò significa che, per esempio, per calcolare il quorum richiesto per la validità della richiesta dei soci di convocazione dell’assemblea previsto dal 1° comma dell’art. 2367 c.c. che lo fissa in “tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale” (ma lo statuto può prevedere una percentuale inferiore) tale decimo non va calcolato sulla base del capitale sociale che i soci rappresentano ma sul numero complessivo di questi, anche se i richiedenti possiedono meno di un decimo del capitale sociale. E’ chiaro che l’art. 135 TUF è una norma a tutela delle minoranze dei soci e che, per le società cooperative non quotate a cui si applica la disciplina della società per azioni il quorum citato e gli altri previsti dal Codice Civile continuano ad essere calcolati sull’ammontare del capitale sociale posseduto dai soci (ricordiamo che, come abbiamo visto nel Paragrafo 6 di questa Appendice, nella società cooperativa i singoli soci possono possedere azioni o quote per valori diversi di capitale sociale ma con dei limiti massimi dell’importo di questo valore).

L’art. 135 – bis TUF prevede che non si applicano alle società cooperative con azioni quotate le seguenti norme sempre del Dlgs 58/1998: gli artt. 116, comma 2° – ter (strumenti finanziari, cioè obbligazioni, della società diffusi tra il pubblico), 125 – bis (avviso di convocazione dell’assemblea), 125 – ter (relazioni sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea), 125 – quater (sito Internet della società), 126, comma 2° (convocazioni dell’assemblea successive alla prima), 126 – bis (integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea), 127 – bis (annullabilità delle deliberazioni dell’assemblea e diritto di recesso del socio), 127 – ter (diritto dei soci di porre domande prima dell’assemblea), 127 – quater (maggiorazione del dividendo), 147 – ter, comma 1° – bis (elezione e composizione del consiglio di amministrazione), 148, comma 2°, ultimo periodo (composizione del consiglio di amministrazione), 154 – ter, commi 1°, 1° – bis e 1° – ter (relazioni finanziarie), 158, comma 2° (proposte di aumento di capitale). Inoltre, l’art. 135 – duodecies stabilisce che non si applicano a queste società cooperative anche gli artt. 135 – novies, decies e undecies sulla disciplina delle deleghe di voto in assemblea.

Esaminiamo ora il contenuto delle altre norme del TUF sulle società cooperative con azioni quotate introdotte anche esse, come abbiamo detto, dall’art. 3 del Dlgs 27/2010.

L’art. 135 – ter TUF prevede che la relazione prevista dal 1° comma dell’art. 114 – bis TUF contenente le informazioni da fornire al mercato nel caso di attribuzione, come incentivazione o compenso, di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.: sono le c.d. “stock options”) ad esponenti aziendali (amministratori, ecc.), dipendenti o collaboratori della società deve essere messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea con le modalità previste dalla CONSOB con un proprio regolamento che deve prevedere la pubblicazione della relazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su altri mezzi di informazione.

L’art. 135 – quater TUF stabilisce che se i soci intervenuti nella seconda convocazione dell’assemblea straordinaria non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione di essa, tale assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni ed in questo caso l’avviso di convocazione di essa deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale od in almeno un quotidiano indicato nello statuto della società almeno otto giorni prima della data fissata per questa assemblea.

L’art. 135 – quinquies TUF prevede che i soci delle cooperative con azioni quotate che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea (il termine ordinario della cui pubblicazione, previsto dal 2° comma dell’art. 2366 c.c., è di quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea), l’integrazione delle materie da trattare in essa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti (1° comma). Dei nuovi argomenti da trattare è data notizia, nelle stesse forme previste per l’avviso di convocazione (riportate nel capoverso precedente), almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea (2° comma). L’integrazione non è ammessa per gli argomenti per i quali la legge prevede che l’assemblea deliberi su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta, come, per esempio, il bilancio (3° comma).

In forza dell’art. 135 – sexies TUF, fermi restando i termini di cui all’art. 2429 c.c. sulla relazione dei sindaci e sul deposito del bilancio che dovrà essere approvato o meno dall’assemblea, le società cooperative con azioni quotate approvano entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio di esercizio e pubblicano, con le modalità previste dalla CONSOB in un suo regolamento, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (nei casi in cui sono obbligate alla redazione di esso, riportati nel Paragrafo 11 di questa Appendice), la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista dal comma 5° dell’art. 154 – bis TUF sull’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili adottate per la formazione del bilancio di esercizio e di quello consolidato, sull’utilizzo dei principi contabili internazionali, sulla corrispondenza dei bilanci citati alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, sulla idoneità di questi documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società quotata e dell’insieme delle imprese controllate incluse nel consolidamento, sull’attendibilità dell’analisi contenuta nella relazione sulla gestione dell’andamento e del risultato della gestione stessa e dei principali rischi ed incertezze a cui essa è sottoposta.

L’art. 135 – septies prescrive poi che la relazione di revisione del revisore legale dei conti o della società di revisione incaricata di essa deve restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché questo ultimo non è approvato e pubblicato integralmente assieme alla relazione finanziaria annuale. Ricordiamo che, per l’art. 156 TUF, se il revisore non può esprimere un giudizio sulla gestione oppure ha dubbi significativi sulla continuità dell’attività aziendale deve tempestivamente informare di questo la CONSOB.

Infine, l’art. 135 – octies TUF prevede che la relazione degli amministratori e il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni richiesti dall’art. 158 TUF nel caso di una proposta di aumento del capitale sociale devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea che discuterà di questa proposta e finché essa non abbia deliberato in merito. Tali documenti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti per l’iscrizione di questa deliberazione nel Registro delle Imprese dall’art. 2444 c.c., vale a dire all’attestazione degli amministratori che l’aumento di capitale è stato eseguito.

 

§ 2) La legittimazione dei soci di società cooperative con azioni quotate ad intervenire in assemblea e ad esercitarvi il diritto di voto.

Passando ad un altro argomento che riguarda sempre le società cooperative con azioni quotate, il 5° comma dell’art. 83 – sexies del Decreto Legislativo n° 27 del 2010, che, come abbiamo detto, attua la Direttiva CE n° 36 del 2007 che disciplina l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate, la gestione accentrata dei titoli (azioni od obbligazioni) emessi da queste società e l’attività delle società di gestione accentrata, prevede che alle società cooperative con azioni o strumenti finanziari (vale a dire obbligazioni) ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea si applicano i commi 1°, 3° e 4° dello stesso articolo. Tale disciplina si applica sia alle azioni od obbligazioni dematerializzate (cioè non rappresentate da titoli cartacei) di società cooperative quotate che, pertanto, sono gestite obbligatoriamente in regime di gestione accentrata da una società specializzata in questa attività, ma anche a quegli strumenti finanziari (sia azioni che obbligazioni) che la cooperativa emittente non quotata sceglie di assoggettare a questa disciplina (art. 83 – bis, comma 3° del Dlgs 27/2010).

Per questi strumenti finanziari (azioni od obbligazioni) “la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario [che è l’impresa bancaria o finanziaria che registra gli strumenti finanziari ed i relativi trasferimenti sui conti titoli e sui conti correnti (per i pagamenti e gli incassi derivanti delle operazioni sui titoli) da essa tenuti per i suoi clienti], in conformità alle sue scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto” (1° comma dell’art. 83 – sexies).

Lo statuto delle società cooperative non quotate che hanno scelto il regime di gestione accentrata può richiedere che le azioni (ma, riteniamo, anche le obbligazioni) oggetto della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto siano registrate nel conto del soggetto a cui spettano questi diritti a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell’assemblea. Nelle società cooperative con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l’eventuale cessione delle stesse comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata (3° comma).

Queste comunicazioni devono pervenire alla cooperativa emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ovvero fino alla scadenza del diverso termine stabilito dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia con un loro regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito dallo statuto delle sole società cooperative non quotate. Resta ferma la legittimazione del socio all’intervento in assemblea ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all’emittente oltre i termini sopra indicati, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione (4° comma).

Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea con il consenso dell’emittente il termine per la comunicazione sulla legittimazione del socio ad intervenire in assemblea e ad esercitare in essa il diritto di voto non può essere superiore a due giorni non festivi (5° comma).

 

Gianfranco Visconti

Consulente di direzione aziendale

Visconti Gianfranco

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