Le novità introdotte in materia penale per effetto del effetto del decreto legge, 14 giugno 2019, n. 53: vediamo in cosa consistono

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E’ stato pubblicato  il 14 giugno 2019 il decreto legge, recante la stessa data, n. 53 intitolato “Disposizioni urgenti in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica” in cui, tra l’altro, sono state apportate delle modificazioni in materia penale.

Orbene, vediamo in cosa consistono tali modifiche.

La modifica al codice di procedura penale

L’art. 3 del d.l. n. 53/2019 dispone al primo comma che all’“articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale, dopo le parole «articolo 12, commi» e’ inserita la seguente: «1,»”.

Pertanto, per effetto di questo novum legislativo, le funzioni di pubblico ministero sono ora esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente  anche in relazione al procedimento per il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 12, c. 1, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 che, come è noto, dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”.

Sotto il profilo del diritto intertemporale, va osservato che il comma secondo dell’art. 3 del d.l. n. 53/2019 dispone che la “disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo  ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto” e, dunque, quanto statuito dal comma precedente rileva a partire dal 15 giugno del 2019.

Per quanto invece le modifiche apportate alle norme del c.p.p. inerenti le intercettazioni per effetto del decreto legislativo, 29 dicembre 2017, n. 216, è previsto una ulteriore proroga della entrata in vigore delle norme di questo decreto che le hanno introdotte atteso che l’art. 9, c. 2, d.l. n. 53/2019 dispone che all’“articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»; b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020»”.

Invece, per quanto concerne l’arresto in flagranza differita, sono adesso subito applicabili i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 i quali prevedono, per un verso, che, nei casi di cui al comma 1-bis dell’art. 8 della legge n. 409/1981, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’ articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto, per altro verso, che, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale, dato che l’art. 15, c. 1, lett. a), d.l. n. 53/2019 dispone che al comma 6-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 20  febbraio 2017,  n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono soppresse.Inoltre, sempre per effetto di questa normativa, è subito applicabile il comma 6-quater, primo capoverso, dell’articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48 che, come è noto, prevede quanto segue: “Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu’ persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e’ obbligatorio l’arresto ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.Invero, l’art. 15, c. 1, lett. b), d.l. n. 53/2019 ha soppresso il secondo periodo di questo comma che così disponeva: “Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020”.

Le modifiche alle leggi speciali

In materia di legge speciali, l’art. 6 del d.l. n. 53/2019 ha modificato uno dei reati previsti dalla legge n. 152/1975 nonché introdotto uno nuovo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il comma primo di questo articolo statuisce alla lettera a), n. 1, che, all’art. 5 della legge n. 152/1975,  “al  secondo  comma,  la  parola  «Il»  e’  sostituita  dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo  periodo  del  comma  precedente, il»”.

Dunque, la contravvenzione prevista dal comma secondo dell’art. 5 della legge n. 152 del 1975, punita, come è noto, con la pena dell’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1000 a 2000 euro, si applica solo nel caso in cui siano utilizzati  di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo ma non quello in cui si faccia un uso di questo tipo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

L’art. 6, c. 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 53/2019, inoltre, è intervenuto anch’esso sull’art. 5 della legge n. 1521975 stabilendo che “dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «Qualora il fatto e’ commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore e’ punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.».

Pertanto, ove tale uso di siffatti oggetti avvenga durante lo svolgimento delle manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino, la pena è elevata da due a tre anni di arresto e un’ammenda da 2000 a 6000 euro.

L’art. 6, c. 1, lett. b), d.l. n. 53/2019, infine, introduce una nuova norma incriminatrice statuendo quanto segue: “dopo l’articolo 5 e’ aggiunto il seguente: «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumita’ delle persone o l’integrita’ delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.»”.

Tale illecito penale è dunque un delitto che si applica solo se non ricorrono le ipotesi di reato di cui agli articoli 6-bis e 6-ter  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, e che consiste nel fatto che chiunque (e dunque si tratta di un reato comune) lanci o utilizzi illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumita’ delle persone o l’integrita’ delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il dolo, a sua volta, è generico essendo sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere siffatte condotte mentre, ad avviso di chi scrive, la modalità attraverso la quale si devono porre in essere tali azioni devianti, ossia creare un concreto pericolo per l’incolumita’ delle persone o l’integrita’ delle cose, integra una condizione obiettiva di punibilità.

La pena, come visto prima, è quella della reclusione da uno a quattro anni.

Per quanto riguarda gli illeciti penali previsti in materia di diritto sportivo, per quel che rileva in questa sede, va osservato che l’art. 13 del d.l. n. 53/2019 statuisce al comma primo, n. 4, che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 dell’art. 6 della legge n. 401/89 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo adesso da due e dieci anni e non più da due a otto anni come viceversa previsto prima.

Le modifiche al codice penale

L’art. 7 del d.l. n. 53/2019 modifica il codice penale nella parte speciale.

In particolare, il primo comma, lettera a), statuisce che “all’articolo 339, primo comma, dopo le  parole  «e’  commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»” e, di conseguenza, l’aggravante speciale (perché riguarda i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) ad effetto comune (perché implica un aumento sino ad un terzo), preveduta da questa norma del codice penale, sussiste non solo se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, ma adesso pure se la violenza o la minaccia è commessa nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo pubblico o aperto al pubblico.

La lettera b) del comma primo, a sua volta, stabilisce che “all’articolo  340,  dopo  il  primo  comma,  e’  aggiunto  il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e’ posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

E’ di conseguenza adesso previsto un aumento di pena, pari al doppio rispetto a quanto statuito dall’art. 340, c. 1, c.p. (ove la pena è fino ad anno di reclusione), allorchè l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità sia stato posto in essa durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Dal canto suo, la lettera c) di questo comma del d.l. n. 53/2019 dispone che “all’articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e’  commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» e, pertanto, in materia di devastazione e saccheggio, l’aumento della pena previsto dall’art. 419, c. 2, c.p., se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito, rileva nella misura in cui ciò avvenga durante lo svolgimento di manifestazioni  in  luogo pubblico o aperto al pubblico.

La lettera d) del comma primo dell’art. 7 modifica il delitto di danneggiamento disponendo quanto sussegue: “all’articolo 635: 1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 2) dopo il secondo comma e’  inserito  il  seguente:  «Chiunque distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;  3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti»”.

Tal che, per effetto di questa innovazione legislativa, ne discende che in materia di danneggiamento: a) il delitto di cui all’art. 635 c.p. rileva anche se le condotte materiali prevedute dal primo comma di questa norma codicistica non siano state poste in essere  in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico mentre ove tale attività delittuosa sia stata commessa in tali casi, è adesso prevista una pena da uno a cinque anni e non più, come prima, da sei mesi a tre anni; b) per evidenti esigenze di coordinamento normativo, è ora sancito che, per tutte le ipotesi contemplate dall’art. 635 c.p., la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sempre per quanto attiene il codice penale, è stata prevista una nuova aggravante comune atteso che l’art. 16, c. 1, lett. a), d.l. n. 53/2019 statuisce che “all’articolo 61, dopo il numero 11-sexies) e’  aggiunto il seguente: «11-septies) l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»”.

Infine, per quanto attiene la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’art. 16, c. 1, lett. b), d.l. n. 53/2019 dispone che all’articolo 131-bis, secondo comma, codice penale e’ aggiunto  il seguente periodo: «L’offesa non puo’ altresi’ essere ritenuta di particolare tenuita’ quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

Tal che, alla luce di questo innesto legislativo, è ora prevista una ulteriore condizione ostativa all’applicazione di questa causa di non punibilità che consiste nel fatto che l’offesa non può considerarsi particolarmente tenue per i delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Si tratta, ad avviso di chi scrive, di una presunzione di non particolare tenuità ex lege atteso che rileva unicamente questa tipologia di delitti senza che sia rimessa al giudice alcuna valutazione in proposito.

Le modifiche apportate al codice antimafia

Pur non essendo afferente al diritto penale strictu sensu, per la cointeressenza del codice antimafia con le materie penalistiche, non può non farsi presente al modifica apportata a questo codice per effetto del d.l. n. 53/2019.

In particolare, l’art. 14 di questo decreto legge dispone che all’“articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all’articolo 4»  sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni sportive»; pertanto, alla luce di questo precetto legislativo, il fermo di indiziato di delitto preveduto dal codice antimafia si applica anche per tutti coloro che risultano gravemente sospettati di un delitto di questo genere.

Queste sono dunque le principali novità introdotte dal legislatore, con il d.l. n. 53 del 2019, in materia penale.

Non resta dunque che vedere le conseguenze che tali innovazioni comporteranno sotto il profilo applicativo per le norme interessate da questo intervento normativo.

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