Le novità introdotte in materia di diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti dalla legge, 3 maggio 2019, n. 39: vediamo quali sono

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Per effetto della legge n. 39/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 maggio del 2019, sono state previste alcune novità in materia di diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti.

Orbene, vediamo in cosa consistono queste innovazioni legislative.

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La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore

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La “nuova” confisca così come prevista dall’art. 5-bis della legge, 13 dicembre 1989, n. 401

L’art. 4 della legge n. 39 del 2019, intitolato “Applicazione di pene accessorie” stabilisce che, dopo “l’articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e’ inserito il seguente: «Art. 5-bis (Confisca). – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, e’ sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo. 2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilita’, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter del codice penale»”.

Tal che, alla luce di questo novum legislativo, è prevista una nuova forma di confisca che deve essere sempre disposta, nel caso di condanna o quando la pena sia stata “patteggiata” per il delitto di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in relazione alle cose, ai beni e agli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo l’ipotesi in cui tali cose, beni e strumenti appartengano a persone estranee al reato medesimo; dunque, questa norma non si applica nei confronti di coloro che non hanno partecipato in alcun modo alla commissione di questi illeciti penali, sia a titolo di autore materiale, che come concorrenti.

Dal canto suo il comma secondo dell’art. 5-bis della legge n. 401/1989 statuisce la confisca equivalente per i casi indicati nel comma precedente allorchè non sia possibile disporre questa misura ablatoria in relazione alle cose, ai beni e agli strumenti menzionati in questo primo comma purchè il reo, e quindi il colpevole ne abbia la loro disponibilità di persona o tramite terzi.

La responsabilità amministrative degli enti anche in relazione ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: il “nuovo” art. 25-quaterdecies del decreto legislativo n. 231/2001

L’art. 5 della legge n. 39/2019, intitolato “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, a sua volta, dispone che, dopo “l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ inserito il seguente: «Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno»”.

Di conseguenza, in virtù di questa nuova previsione di legge, per i reati di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, per i delitti ivi contemplati (vale a dire per il delitto di frode in competizioni sportive in tutti i casi e per il delitto di abusivo esercizio di attività di giuoco o di scommessa alla luce di quanto stabilito dall’art. 4, comma I, primo e secondo capoverso, legge 13 dicembre 1989, n. 401), è contemplata una sanzione pecuniaria sino a 500 quote fermo restando l’applicazione contestuale, per una durata non inferiore a 1 anno, delle sanzioni interdittive stabilite dall’art. 9, c. 2, decreto legislativo n. 231/2001, ossia: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Invece, per le contravvenzioni (vale a dire le contravvenzioni di abusivo esercizio di attività di giuoco o di scommessa stante quanto disposto dall’art. 4, c. 1, terzo capoverso, c. 2 e c. 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote.

Queste sono dunque le principali novità introdotte da questa legge nelle materie summenzionate.

Non resta dunque che attendere come questa normativa verrà applicata in sede giudiziale.

 

 

 

 

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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