Le misure di coercizione indiretta 

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 L’articolo 614 del codice di procedura civile rubricato “misure di coercizione indiretta”, recita:

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento(2). Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Quando si chiede l’adozione di un provvedimento di condanna al fine di adempiere a determinati obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, su istanza di parte, il giudice può ordinare alla parte obbligata il pagamento di una somma di denaro relativa a ognuna delle violazioni, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento in questione.

Un simile comportamento può essere adottato se la condanna non risulti manifestamente ingiusta e che la causa non abbia in oggetto controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La ratio delle misure di coercizione indiretta:

Lo strumento di coercizione indiretta è finalizzato a “incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non sono coercibili e non presuppone l’esperimento della procedura prevista dall’articolo 612 del codice di procedura civile”, vale a dire, l’esperimento dell’esecuzione in forma specifica della condanna per inadempimento di un obbligo di fare o di non fare.

Questo si ha considerando la circostanza che questo genere di esecuzione viene posta in essere quando l’obbligazione di fare o non fare ha in oggetto una prestazione fungibile (Cass. civ., n. 15110/2019).

Le misure di coercizione indiretta, sono relative “all’esistenza di una serie di obbligazioni di facere caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire, da una quota di prestazione che non può essere attuata attraverso i mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, perché viene richiesta un’attività di collaborazione e cooperazione da parte del soggetto obbligato o di un soggetto terzo che non può essere surrogata” (Tribunale Trento, sentenza 8 febbraio 2011).

Costituisce un esempio, la circostanza nella quale venga richiesto al Giudice di ordinare al gestore del servizio di telefonia che venga riattivata la linea telefonica.

In questa ipotesi, la condanna accessoria a norma dell’articolo art. 614 bis del codice di procedura civile, “costituisce senza presenza di dubbi uno stimolo per il gestore che non ha adempito, al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, in modo da scongiurare il rischio di un successivo contenzioso” (Tribunale Cagliari, sentenza 19 ottobre 2009, richiamata da Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, sentenza 14 giugno 2011).

“L’ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, perché l’attività di ripristino non può non dipendere in modo concreto dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico” (Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi, sentenza 14 giugno 2011).

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Il provvedimento ex art. 614 bis del codice di procedura civile e provvedimento cautelare

Quando un provvedimento a norma dell’articolo 614 bis del codice di procedura civile è accessorio a un provvedimento cautelare, in caso di esecuzione forzata del provvedimento si condanna al pagamento della somma dovuta:

Se si deve procedere a un pignoramento il creditore deve notificare un regolare precetto e poi procedere al provvedimento di esecuzione forzata.

Se è proponibile l’opposizione a precetto per vizi del precetto.

Ogni controversia relativa all’attuazione del provvedimento, inclusa la sussistenza dei presupposti per il pagamento della somma a norma dell’articolo articolo 614 bis del codice di procedura civile, deve essere proposta davanti al giudice della cautela, che, anche prima di prendere la sua decisione definitiva, potrà sospendere l’efficacia del suo provvedimento di condanna.

Se nonostante il provvedimento del giudice cautelare di sospensione dell’efficacia o di accertamento di non debenza della somma ex art. 614 bis c.p.c., il creditore procede nell’esecuzione, sarà proponibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per fare valere quanto stabilito dal giudice della cautela» (Tribunale Genova, sentenza 16 novembre 2015).

Le misure di coercizione indiretta e i provvedimenti relativi ai figli

Queste misure non possono trovare attuazione in relazione ai provvedimenti rivolti ai figli che il Tribunale adotta ai sensi dell’articolo 337 ter del codice civile, e che sono relativi al regime di affidamento, la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ognuno dei genitori.

I provvedimenti in questione non comportano nessuna statuizione di condanna a carico dell’uno o dell’altro genitore.

In presenza di una circostanza nella quale uno dei genitori risulti non avere adempiuto in relazione a  questi provvedimenti o assuma un comportamento pregiudizievole per il figlio minore oppure ostativo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento, la competenza per accertare i comportamenti sopra menzionati, e per stabilire le specifiche sanzioni, è compito “esclusivo al giudice del procedimento in corso o al Tribunale in composizione collegiale, e non certamente al giudice dell’esecuzione (in sede di eventuale opposizione a precetto ex art. 614 bis c.p.c.), come espressamente previsto dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile (Tribunale Mantova, decreto 12 luglio 2018).

L’articolo 709 ter del codice di procedura civile, rubricato “Notificazione della fissazione dell’udienza”, al comma 1 recita:

L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e’ notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed e’ comunicata al pubblico ministero.

Con la richiesta, a norma dell’articolo 614 bis del codice di procedura civile, e la liquidazione delle somme dovute, il giudice determina l’ammontare della somma dovuta per l’inosservanza, l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione del provvedimento di condanna, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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