Le misure cautelari

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Le misure cautelari sono disciplinate nel libro IV del Codice di Procedura Penale dall’articolo 272 all’articolo 325.

Sono misure di vario tipo e genere adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l’esplicazione della attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.

Si suddividono in:

misure cautelari personali e misure cautelari reali.

Le misure cautelari personali, a loro volta si distinguono in misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive e consistono nella limitazione della libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale dal momento iniziale.

Esse sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale e la loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (ex art. 273 c.p.p.).

Queste misure per essere applicate richiedono l’esistenza di due requisiti:

la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ( ex art. 273 c. 1 c.p.p.) e le esigenze cautelari ( ex art. 274 c.p.p.).

Per esigenze cautelari si intende:

il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale ( ex art. 274 c. 1 c.p.p.).

Il rischio di fuga dell’imputato:

l’imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (ex art. 274 c. 2 c.p.p.).

Il rischio di reiterazione del reato, cioè il concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale oppure delitti di criminalità organizzata, oppure della stessa specie di quello per il quale si procede. In questo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a quattro anni.

Riguardo i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare, come previsto dal comma 1 dell’articolo 275 c.p.p. Inoltre devono essere osservati due principi indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo:

il principio di adeguatezza, secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cioè solo se le altre risultino inadeguate, motivando la ragione per la quale si ritengano inadeguate misure cautelari meno afflittive.

Non si applica ai reati di associazione di tipo mafioso, per i quali la custodia cautelare è obbligatoria.

Il principio di proporzionalità, secondo il quale la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o che si ritiene essere irrogata.

Inoltre, lo stesso articolo, nel comma 4 e successivi, prevede alcuni casi nei quali la custodia cautelare in carcere non può essere disposta:

1) donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni con lei convivente, o il padre nel caso nel quale la madre sia deceduta.

2) persona che ha superato l’età di 70 anni.

3) persona affetta da AIDS conclamato.

Le misure cautelari personali si suddividono in misure cautelari personali coercitive

misure cautelari personali interdittive.

Le misure cautelari personali coercitive sono le seguenti:

Misure Obbligatorie:

Divieto di espatrio (Art. 281 c.p.p.).

Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede e dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (Art. 282 c.p.p.) .

Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.e fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.

Allontanamento dalla casa familiare (Art. 282-bis c.p.p.).

Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, oppure di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

Il giudice, se sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

In questo caso prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni, su richiesta del Pubblico ministero, può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati, determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato, e stabilisce le modalità e i termini del versamento.

Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione che a lui spetta.

L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

Divieto o obbligo di dimora (Art. 283 c.p.p.).

Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

Sempre con questo provvedimento il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del Comune di dimora abituale oppure, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo.

Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in questi luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 c.p.p., l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato si deve presentare senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione.

Può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi nei quali sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, considera, per quello che è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato.

Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Nonostante il nome, si tratta quindi di divieti o obblighi di accesso, non solo di dimora.

Misure Custodiali:

Arresti domiciliari (Art. 284 c.p.p.).

Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita oppure versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice lo può autorizzare ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere a queste esigenze oppure per esercitare una attività lavorativa.

Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

Custodia cautelare in carcere (Art. 285 c.p.p.).

È la forma più intensa di privazione della libertà personale in tema di misure cautelari.

L’articolo 275 c.p.p. prevede che si possa applicare la custodia cautelare in carcere solamente quando ogni altra misura risulti inadeguata (principio di extrema ratio della custodia cautelare).

In Italia è consentita la carcerazione preventiva solo in tre casi, cioè pericolo di fuga e conseguente sottrazione al processo e alla eventuale pena, pericolo di reiterazione del reato e pericolo di turbamento delle indagini.

Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Prima del trasferimento nell’istituto, la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione in tale luogo ( ex art. 285 c.p.p.).

Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa come pena scontata, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’art. 11 c.p.

Custodia cautelare in luogo di cura (Art. 286 c.p.p.).

Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.

Questa situazione non può essere mantenuta quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.

Le Misure Cutelari Personali Interdittive.

Nell’ordinamento italiano le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale, che limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte.

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, queste misure possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ( ex art. 287 c.p.p.).

Esse sono:

Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (ex art 288 c.p.p.), il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri che a essa riguardano.

Se si proceda per un delitto contro la libertà sessuale ( ex arrt. 519-526 c.p. ), oppure per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 (ora abrogato) e 571 (abuso dei mezzi di correzione) del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o pubblico servizio ( ex art. 289 c.p.p.) il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività che a essi riguardano.

Se si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 (regole generali per l’interrogatorio) e 65 (interrogatorio nel merito).

La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ( ex art. 290 c.p.p. ) il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Se si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Le misure cautelari reali sono provvedimenti giudiziali che incidono su beni patrimoniali.

Si distinguono in:

sequestro conservativo e sequestro preventivo.

Il loro fine comune è quello di garantire l’esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l’uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.

I presupposti per la loro applicazione sono il fumus del reato e il periculum in mora, e si applicano indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Codice di Procedura Penale

Dott.ssa Concas Alessandra

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