Le misure cautelari personali coercitive

Scarica PDF Stampa
In questa sede scriveremo quali sono le misure cautelari personali coercitive e quali sono le condizioni di applicabilità.

Le misure cautelari personali coercitive sono quelle che limitano la libertà personale del soggetto.

Le condizioni di applicabilità e la disciplina delle misure cautelari personali coercitive

L’articolo 282 del codice di procedura penale precisa che salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.

 

Le misure cautelari personali coercitive sono disciplinate agli articoli 280-286 bis del Codice di procedura penale.

La loro incidenza sulla libertà della persona  segue uno schema progressivo crescente.

Di seguito le menzioniamo singolarmente.

Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p)

Quando il giudice dispone il divieto di espatrio, prescrive all’imputato che non può uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice procedente.

Al fine di garantire che la misura venga rispettata, concede anche le disposizioni necessarie per impedire l’utilizzo del passaporto e degli altri documenti d’identità validi per l’espatrio.

Questa misura è prevista quando si applica una misura cautelare.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p)

Quando il giudice dispone questa misura, prescrive all’imputato che si deve presentare presso un ufficio di polizia giudiziaria, fissando i giorni e le ore, considerando il luogo di abitazione e quello in nel quale esercita la sua attività lavorativa.

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 – bis c.p.p)

Con il provvedimento con il quale il giudice dispone l’allontanamento dalla casa familiare, prescrive all’imputato che la deve lasciare subito oppure non ci deve fare rientro e non può entrare senza l’autorizzazione del giudice procedente, che può prescrivere anche determinate modalità di visita. Se ci dovessero essere esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati di solito da parte della stessa (ad esempio, luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti) a meno che la frequentazione non si renda necessaria per motivi di lavoro.

In presenza di simili circostanze, vengono stabiliti le modalità e gli eventuali limiti.

Su richiesta del pubblico ministero il giudice può anche disporre l’obbligo di corrispondere un assegno a favore delle persone che convivono che, in conseguenza della misura cautelare, restano prive di adeguati mezzi, determinandone misura, termini e modalità di versamento, considerando le circostanze e i redditi dell’obbligato.

Se dovesse essere necessario può anche stabilire un ordine di pagamento con efficacia di titolo esecutivo, che prevede che sia il datore di lavoro a versare l’assegno al beneficiario, detraendolo dalla retribuzione dell’obbligato.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p)

Con questo provvedimento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi che frequenta di solito la persona offesa o di mantenere una determinata distanza dagli stessi oppure dalla persona offesa.

Se ci dovessero essere altre esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi neanche ai luoghi che frequentano di solito i prossimi congiunti della persona offesa, oppure soggetti che convivono con la stessa oppure alla stessa legati da una relazione affettiva, o di mantenere una determinata distanza da questi luoghi o persone.

Il divieto può comprendere anche quello di comunicare con questi soggetti.

Se la frequentazione dei luoghi indicati è necessaria per lavoro oppure per esigenze abitative, il giudice ne prescrive le modalità, imponendo eventuali limiti.

Divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p)

Con questo provvedimento, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedere allo stesso senza l’autorizzazione del giudice procedente, mentre con quello che dispone l’obbligo di dimora, prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice dal territorio del comune di dimora abituale, o dal territorio di un comune vicino oppure di una frazione dello stesso, quando si deve assicurare un controllo efficace o quando il comune di dimora abituale non è la sede dell’ufficio di polizia.

Se a causa della personalità del soggetto o per le condizioni ambientali, la permanenza in questi luoghi non assicura le esigenze cautelari delle quali all’articolo 274 del codice di procedura penale, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione dello stesso, meglio se compreso nella provincia o nella regione del comune di abituale dimora.

Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p)

Il provvedimento, considerato al pari della custodia cautelare in carcere, impone all’imputato di non allontanarsi dalla sua abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta.

Il giudice, quando dispone questa misura cautelare stabilisce il luogo degli arresti domiciliari per assicurare le esigenze di priorità e di tutela della persona offesa.

Quando è necessario, il giudice può imporre all’imputato anche limiti o divieti a comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui o che lo assistono.

Se l’imputato non è in grado di provvedere alle sue esigenze di vita o è indigente, il giudice lo può autorizzare all’assenza dal luogo di arresto per il tempo necessario a provvedere alle sue esigenze o per lavorare.

Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di sua iniziativa, possono sempre controllare che l’imputato rispetti le prescrizioni imposte dal giudice.

Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p)

Nel rispetto del principio della gradualità o della extrema ratio, ai sensi dell’articolo 275 comma 3 “la custodia cautelare in carcere può essere disposta quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate in modo cumulativo, risultino inadeguate, perché, siccome è la misura più severa, deve rappresentare l’ultima misura che il giudice deve applicare.

 

Custodia cautelare in luogo di cura (art 286 c.p.p)

Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è inferma di mente o si trova in uno stato di infermità che diminuisce o azzera la capacità di intendere o di volere, il giudice, al posto della misura della custodia cautelare in carcere, può scegliere il ricovero provvisorio in una struttura idonea del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari a impedirne la fuga.

Questa misura viene meno se l’imputato non risulta più infermo di mente e ad essa si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 285 del codice di procedura penale.

Volume consigliato

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento