Le innovazioni relative ai profili processuali del nuovo decreto sicurezza: molte ombre e ben poche luci

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Il decreto 23 Maggio 2008, n. 92 convertito nella Legge 125 del 24 Luglio 2008, pubblicato in G.U. 173 del 25 Luglio 2008, non sfugge – in relazione a disposizioni procedimentali contenute nell’art. 2 – ad una serie di giudizi e valutazioni improntate ad un senso di forte perplessità e sorpresa.
Con ordine.
A)
IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.
 
Con il comma 3 lett. c)[1] viene introdotta il principio in base al quale l’adozione del giudizio direttissimo, in costanza di arresto avvenuto in flagranza e già convalidato, diviene la regola generale di natura processuale.
Tale rito deve essere adottato, con la presentazione dell’imputato in udienza, non oltre il trentesimo giorno dall’arresto.
Si conferma, dunque, un’ipotesi nella quale il giudizio direttissimo assume il carattere di atipicità, perchè esso non presenta quelle caratteristiche di immediatezza, progressività, continuità e contiguità temporale, che sono tipiche del co. 1 dell’art. 449 c.p.p..
Depone, infatti, in tal senso la circostanza che il termine di presentazione dell’imputato all’udienza, non è immediato, bensì di 30 giorni (15 nel regime precedente).
Pare di poter affermare che il detto termine di presentazione, mantenga, comunque, quel carattere di perentorietà, che già permeava il precedente fissato in 15 giorni, (ora sostituito).
Si può affermare, quindi, che il mancato rispetto del termine temporale debba comportare la sanzione della improcedibilità ed irritualità del rito adottato, con trasformazione dello stesso in rito ordinario, previa trasmissione degli atti al P.M. Procedente[2].
La scelta del rito, nel senso sancita dalal novella normativa, che è profilo concernente la modalità di esercizio dell’azione penale, pare, quindi, ora, improntata ad un carattere assolutamente obbligatorio per il P.M.
In tal senso milita l’inequivoco tenore letterale della norma.
Si legge, infatti, nel testo della L. 125 del 24 Luglio 2008, che, “..Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo..”.
Si comprende agevolmente, da tale locuzione, che il legislatore non ha inteso lasciare affatto spazi discrezionali od alternativi di valutazione all’accusa pubblica.
La formulazione lessicalmente perentoria adoperata con l’uso del verbo “procede”, disegna, infatti, una precisa quanto naturale imposizione del rito.
Siamo dinanzi, quindi, ad una mutazione profonda del regime vigente in precedenza, posto che il co. 4 dell’art. 449 c.p.p., nella formula anteriore, prevedeva la possibilità di ricorrere al rito senza indagine, conferendo, però, al P.M., un ampio, quanto libero, potere di opzione (“..Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato.”).
La lapidaria statuizione legislativa testè ricordata, sembrerebbe, quindi, concretare un precetto assolutamente insuscettibile di modifica.
Ma è così solo in parte.
Con un vezzo tipicamente italiano, illico et immediate, non solo viene prevista un’ipotesi di deroga alla regola generale, ma, sopratutto, viene, utilizzata una formula generica sul piano contenutistico (“salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini”) quale valvola di sfogo alla tassatività del precetto.
Si tratta di un’opzione, che – in pratica – de facto vanifica, per due semplici ragioni, quel principio fondamentale, che, invece, avrebbe dovuto rendere più snello il processo penale.
A) Da un lato, si deve,infatti, notare che viene salvaguardata e mantenuta (in maniera tutt’altro che surrettizia) l’attribuzione, in favore del P.M., di quel potere discrezionale, che, in concreto, concerne la scelta della modalità con la quale l’accusa esercita l’azione penale.
Si evidenzia, così, l’insorgere di un palese conflitto fra due antitetiche concezioni del processo penale e dell’indagine preliminare.
Nell’una, si privilegia l’aspirazione normativa ad un tipo di processo, che, in presenza di precise condizioni – stato cautelare dell’indagato, giudizio di legittimità dell’eseguito arresto e, come sancito dalla lett. d), confessione da parte dell’indagato – debba garantire all’inquisito una pronta definizione del giudizio, attraverso l’adozione di forme procedimentali snelle, senza, peraltro, pregiudicare il pieno esercizio del diritto del singolo alla propria difesa e senza vulnerare e vanificare l’anelito e l’aspettativa del cittadino ad essere processato in tempi solleciti, o, comunque, ragionevoli, senza che la detenzione divenga un’anticipata espiazione di pena.
In buona sostanza, per tale orientamento, è il diritto del singolo imputato a trovare, nella sua centralità, dignità, sfogo e tutela, a prescindere dalla collocazione del medesimo in un contesto investigativo articolato o complesso.
Nell’ambito dell’altra tesi, invece, emerge e primeggia quella visione e concezione del procedimento – tipica di chi eserciti il ruolo di pubblico accusatore – che, invece, privilegia totalmente l’unitarietà della investigazione, nonché degli sviluppi che da tale modalità operativa possono insorgere, concetto che, però, troppo spesso viene esasperato a scapito dei diritti dei singoli
Non si può, infatti, disconoscere la indubbia necessità, talora, di non incorrere in parcellizzazioni dei risultati investigativi ottenuti, per non imbattersi nel concreto rischio di vanificare o banalizzare esiti probatori, che possono risultare, per converso, nell’economia procedimentale, importanti e decisivi.
Non si può, però, per converso rilevare che troppe volte nella quotidianità forense, ci si è imbattuti in situazioni di patente ed evidente sopravvalutazione del peso di indagini in corso, che hanno provocato un prolungamento delle stesse oltre misura, comportando, al contempo, un perdurare, non giustificato, della custodia cautelare.
Al denunziato errato approccio metodologico, frutto spesso di un’esasperata quanto inutile ricerca di ulteriori elementi probatori o di improbabili evoluzioni investigative, è spesso conseguito un duplice negativo risultato.
Il primo va individuato nel fatto che la ritardata definizione del procedimento, non solo ha comportato un irragionevole vulnus nella legittima aspirazione di cittadini, (in stato detentivo), ad essere giudicati in tempi ragionevoli. Talora, addirittura paradossalmente e beffardamente, siffatta situazione ha comportato immeritate e premiali scarcerazioni di pericolosi imputati per decorrenza dei termini massimi di detenzione (effetto quest’ultimo sorprendentemente e stucchevolmente attribuito dinanzi ai media, con assenza di doverosa capacità autocritica, da qualche importante magistrato, addirittura, agli avvocati!!!!!).
B) Dall’altro lato, l’uso e l’introduzione di una formula stereotipata “…salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini…”, permette al magistrato, in concreto, di eludere il dovere di rendere conto concretamente delle proprie decisioni.
Si tratta, nella fattispecie, di una scelta che muove nel senso di un’acritica adesione a discutibili principi giurisprudenziali, attualmente (ahimè) in auge, i quali affermano e sanciscono una limitazione progressiva del dovere del giudice di motivare esaurientemente i propri provvedimenti, giustificando l’adozione di stereotipi o di spiegazioni della propria decisione per relationem.
Se pensiamo, poi, che ad oggi, un simile onere, già estremamente circoscritto a carico della magistratura requirente, appare, nei confronti del P.M., puramente teorico, posto che non si ravvisano o prevedono, in ambito codicistico, ipotesi di nullità dei provvedimenti della pubblica accusa per difetto di motivazione, deriva la patente fondatezza del timore dell’insindacabilità e dell’impossibilità del controllo in ordine alla legittimità delle scelte che possano venire operate in relazione alla selezione del rito da adottare.
Il metus che il principio, assunto quale espressione di deroga, venga, in realtà, ad acquisire dimensioni che lo tramutino in regola, invertendo i termini proposti dal legislatore e nulla innovando rispetto al regime anteriore, è forte ed avvertibile.
Le osservazioni che precedono, inoltre, ben si attagliano anche alla ipotesi ribadita con la lett. d), la quale presenta unica concreta modifica in relazione al termine di presentazione dell’imputato che sale da 15 a 30 giorni dalal data dell’arresto.
 
B)
IL GIUDIZIO IMMEDIATO
 
Anche il giudizio immediato, in relazione al complessivo disegno legislativo in esame, viene ad assumere una posizione di centralità nella sistematica concernente i modelli di definizione delle controversie penali, privilegiati dall’intervento normativo in commento.
Si deve premettere che, sino ad oggi, non è che questo rito ibrido, [che, nelle intenzioni del legislatore del 1988, in modo surrettizio avrebbe dovuto sostituire quella che era prevista, nel codice Rocco, come citazione diretta a seguito di istruttoria sommaria] avesse incontrato particolari favori negli addetti ai lavori e fosse stato cospicuamente utilizzato per avere manifestato spiccate capacità di assolvere a funzioni risolutive dei processi, anzi.
Ora, invece, con il decreto sulla sicurezza, questo tipo di giudizio penale si accredita quale fondamentale risposta processuale da adottare, oltre che nel caso già tratteggiato dal co. 1 dell’art. 453 c.p.p., (disposizione questa rimasta intonsa ed immune dal furore legislativo), anche in una nuova ipotesi sancita dal co. 1 bis del medesimo articolo[3].
Necessariamente e “….salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini…” (sul punto valgano e si richiamano le osservazioni già svolte sull’obbligatorietà del rito e le perplessità avanzate in relazione alla deroga prevista ex lege in tema di giudizio direttissimo), il P.M. richiede al G.I.P. l’emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti di persona, che si trovi in stato di custodia cautelare, od a seguito di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare od a seguito di fermo[4].
Ergo, elementi di discrimine rispetto alle condizioni legittimanti l’adozione del rito ex art. 449 c.p.p., sono :
1.      l’assenza dell’arresto in flagranza di reato, tipico del rito direttissimo,
2.      lo stato di sottoposizione dell’imputato a misura cautelare personale, diversa da quella emessa a seguito di udienza di convalida dell’arresto.
A questi profili, si devono aggiungere due ulteriori elementi, i quali appaiono strettamente connessi sia con aspetti squisitamente temporali, che con scansioni processuali.
In primo luogo, il nuovo comma 1 bis dell’art. 453 c.p.p. stabilisce quale tempo massimo per avanzare la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. , il 180esimogiorno dall’esecuzione della misura.
Su questo termine, certamente si scatenerà un dibattito, che dovrà focalizzare la esatta natura dello stesso, scegliendo fra la perentorietà e la ordinatorietà.
Chi scrive, non senza delusione, ritiene di dovere optare per la seconda delle due tesi in dibattito.
La ragione di questa scelta è elementare e deriva dall’osservazione che la norma in oggetto, non riconnette (né espressamente, né implicitamente) alcuna sanzione processuale all’inosservanza di detto termine.
Questa personale (rassegnata) posizione, poi, trae ulteriore conferma dalla ormai consolidata e plebiscitaria giurisprudenza, secondo la quale “Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 454 c.p.p., comma primo, per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito che può legittimamente essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato”. [Cfr. Cass. Sez. I, 27-05-2004, n. 26305 (rv. 228130), Dentici, Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 380, Riv. cancellerie, 2004, 565, CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2005, 350].
D’altronde, va segnalato come il ricordato silenzio del legislatore, che – come detto – si è ben guardato dall’ipotizzare o sancire un carattere perentorio (pena gravi conflitti con la magistratura), costituisca un argomento di indubbio pregio a sostegno di questa tesi, cui malauguratamente e svogliatamente si deve aderire.
Vi è, poi, un ulteriore bastione di carattere processuale.
Esso è riportato dal nuovo comma 1-ter, il quale, testualmente, afferma “La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame”.
Tale disposizione va, inoltre, letta in correlazione con la modifica dell’articolo 455 c.p.p..
Dopo il comma 1° di questa norma è stato, infatti, aggiunto il nuovo 1-bis che recita “Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”.
Si tratta, pertanto, di un combinato disposto che configura profili assolutamente sorprendenti e destinati a sollevare e suscitare dubbi per tutta una serie di motivi che brevemente si elencano.
1.      In primo luogo appare, ictu oculi, irragionevole (e, quindi, sospettabile di incostituzionalità) la previsione di una condizione sospensiva,  concernente l’esercizio dell’azione penale (tale deve essere inteso il contenuto del co. 1-ter), la cui applicazione riguardi solamente ed esclusivamente una specifica tipologia di rito.
Sul piano logico-giuridico (e su quello razionale) non si percepiscono e ravvisano, infatti, concreti motivi che possano giustificare plausibilmente e positivamente la scelta di conferire rilevanza alla verifica del decorso dell’eventuale iter delle impugnazioni cautelari, solo riguardo al giudizio immediato, con esclusione del rito direttissimo.
Né vale, al fine di conferire dignità giuridica e legittimazione alla criticabile scelta normativa, evidenziare che il procedimento ex art. 449 c.p.p. postuli e presenti – tra i suoi elementi presupposti – l’arresto in flagranza di reato, cioè una situazione de facto che, sul piano probatorio, potrebbe costituire dimostrazione della sussistenza di indizi di reità in capo all’indagato.
Va, infatti, rilevato che non solo non esiste un’equazione giuridica fra arresto in flagranza e gravi indizi di colpevolezza, ma che sul piano concettual-giuridico e, soprattutto, a livello codicistico, non esistono ostacoli alla proposizione, anche in tale condizione, di una richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con la quale l’indagato contesti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
In pratica, l’omessa estensione della descritta condizione sospensiva anche al giudizio direttissimo, si pone come valutazione legislativa che vulnera la rilevanza procedimentale di una specifica modalità di esercizio del diritto di difesa dell’indagato/imputato.
Esso consiste, infatti, in quell’articolazione che è tesa ad ottenere da un giudice funzionalmente superiore al G.I.P., la rivisitazione e la verifica della correttezza e legittimità della misura cautelare adottata, per quanto attiene sia al profilo affrontato dall’art. 273, che dall’art. 274 c.p.p. .
Sicchè, muovendo da siffatte premesse, trova seria conferma il sospetto della creazione legislativa di una opzione procedimentale, che crei una irragionevole ed inammissibile disparità di trattamento tra imputati che vivono la comune condizione di soggezione ad un vincolo coercitivo.
2.      In secondo luogo, viene da domandarsi perché mai l’attenzione del legislatore si sia posata solo sullo strumento di impugnazione cautelare del riesame (ex art. 309 c.p.p.)[5], tralasciando il ricorso per cassazione nella sua duplice connotazione prevista all’art. 311 co. 1 e 2 c.p.p.[6].
La scelta normativa appare, quindi, schizofrenica e contraddittoria.
Da un lato, infatti, si conferisce un improprio ed errato valore di giudicato cautelare ad un provvedimento – l’ordinanza resa dal Tribunale costituito ex art. 309 c.p.p. – che, in ogni caso (ivi compreso quello ovviamente sotteso nella norma di conferma dell’originaria misura detentiva), invece, può essere suscettibile di ulteriore impugnazione (e riforma) in sede di giudizio di legittimità.
E’, pertanto, inspiegabile e giuridicamente stravagante che, volendo prendere a parametro il cursus honorum della eventuale impugnazione de libertate, si circoscriva l’efficacia e la consistenza dell’esito conseguente al gravame interposto al solo giudizio di riesame, escludendo, incautamente, la fase di legittimità.
Quid iuris, infatti, nell’ipotesi che la pronunzia della Corte Suprema dovesse modificare sostanzialmente la precedente decisione resa dal Tribunale del Riesame?
Se, dunque, il giudice di legittimità dovesse annullare l’ordinanza applicativa la misura, [non ravvisando, dunque, la sussistenza di quei gravi indizi di colpevolezza che, invece, il Tribunale del Riesame ha riconosciuto] e, nelle more di tale pronunzia, fosse stato emesso il decreto di giudizio immediato, come si concilierebbe la scelta del P.M. con la sopravvenuta caducazione di uno dei requisiti essenziali per l’adozione del rito?
Si noti che le valutazioni sin qui esposte – afferenti al ricorso ex art. 331 co. 1 c.p.p., procedimento cronologicamente e funzionalmente successivo al riesame – valgono pienamente anche per l’ipotesi di ricorso diretto ex art. 331 co. 2 c.p.p. .
Come noto, è questo uno strumento di impugnazione, che il codice pone in alternativa procedimentale alla consueta e principale procedura ex art. 309 c.p.p., nel contesto della valutazione incidentale de libertate.
Ed allora, attesa la circostanza che la funzione cui questo tipo di impugnazione per saltum assolve è del tutto analoga alla previsione dell’art. 309 c.p.p. e che l’istituto in esame si pone, proprio per tale motivo, nella conclamata condizione di autonomia ed inconciliabilità con il procedimento di riesame (“La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame”) è evidente la grave gaffe giuridica commessa, con la ricordata omissione.
Non si dimentichi, poi, ulteriormente, che preesiste una norma, l’art. 405 co. 1 bis c.p.p., il quale recita “Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini”.
Il coordinamento logico-giuridico fra questa norma, come detto, preesistente all’impianto normativo in disamina e la novella che si sta considerando, appare – francamente – difficile, se non impossibile, proprio per l’antinomia delle due disposizioni e per la evidente differenza delle scansioni processuali che le stesse prevedono.
Si tratta, quindi, di un contrasto reale e non solo puramente formale, posto che vertiamo nell’ambito dell’applicazione di due norme che entrambe regolano le modalità di esercizio dell’azione penale da parte del PM, operando un preciso riferimento alla materia della libertà personale.
Due soluzioni tra loro contrastanti ed inconciliabili, quali quelle esposte, dunque, non possono coesistere sotto il medesimo tetto codicisitico.
Pare, poi, di dovere constatare, in relazione a questo specifico aspetto, – molto singolarmente – che il nostro governo ed i nostri parlamentari si siano persuasi dell’inutilità dell’intervento, in sede cautelare, della Suprema Corte di Cassazione, la quale non avrebbe voce in capitolo sull’argomento.
3.      A completamento delle considerazioni sopra svolte, si deve notare anche un’ulteriore stranezza dell’intervento normativo in parola, in relazione alla introduzione del co. 1 bis dell’art. 455 c.p.p.[7].
Detta disposizione, che si pone in correlazione con le modifiche introdotte all’art. 453 c.p.p., introduce, infatti, un’ipotesi di rigetto della richiesta di rito immediato, se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
E’ indubbio che il legislatore, abbia adottato volutamente – nella fattispecie – una formula generica, ricomprendendo, così, al suo interno tutte quelle cause processuali o sostanziali idonee a determinare il superamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, [ricorso in cassazione ex art. 311 co. 1 e 2 c.p.p. compreso].
Se, dunque, questo è, senza ombra di dubbio, l’orientamento della norma in questione, non vi è chi non veda come il tenore della stessa renda ancor più ingiustificata e contraddittoria la scelta legislativa di ancorare alla sola fase del riesame del termine per azionare il rito immediato.
 
C)
L’ABOLIZIONE DEI CO. 4 E 5 DELL’ART. 599 C.P.P.
 
Altra norma che lascia francamente stupiti e desolati è quella che prevede l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 599 c.p.p.[8] .
Il co. 4°, in particolar modo, aveva mostrato, nella quotidiana applicazione forense, la sua effettiva utilità, disciplinando l’istituto del concordato in appello.
Si veniva, così, a favorire l’auspicato effetto deflattivo, consequenziale alla ratifica dell’accordo intercorrente fra le parti in ordine all’accoglimento di uno o di plurimi motivi di appello.
Nei casi di applicazione dello strumento giuridico in parola, si veniva ad esaltare il principio dell’economia processuale, perché veniva evitata, così, la inutile celebrazione di appelli aventi ad oggetto doglianze, per lo più, vertenti sul quantum di pena inflitta o sulla mancata concessione di questa o di quella attenuante, oppure sul relativo giudizio di valenza.
Attese queste premesse – frutto della quotidianità forense – la scelta legislativa appare cervellotica e per nulla condivisibile.
Parimenti responsabile di tale grave errore prospettico e metodologico è lo stesso CSM, che, intervenuto a sindacare l’attività legislativa per decreto operata dal governo, (e ratificata dal parlamento), ha incentrato la propria attenzione su aspetti eclatanti e di richiamo mediatico, tralasciando colpevolmente ed inspiegabilmente di censurare (o quanto meno di soffermarsi) amputazioni immotivate alla struttura di snellimento del processo penale.
Ancora più sorprendente appare la decisione che si commenta, sol che si pensi che essa interviene, mentre, in contemporanea, i co. 6 e 7 dell’art. 2 ter della legge in commento[9], la quale ha per rubrica Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria, riapre totalmente i termini (già scaduti) per dare corso al patteggiamento in primo grado.
E’ questa, un’opzione che esprime profili di patente contraddittorietà, posto che vi è da chiedersi seriamente, quale senso abbia, il permettere, nell’ottica dichiarata di una rapida definizione dei processi penali, l’estensione, per quanto attiene al primo grado, di una facoltà già temporalmente e processualmente preclusa all’inquisito, e, al contempo, abrogare un istituto, quale quello del concordato in appello, che si inquadrava ed armonizzava perfettamente in siffatta ottica e che aveva dato buona prova di sé.
Si tratta dell’ennesimo contraddittorio mistero legislativo italiano, che penalizza il corretto e coerente esercizio della giurisdizione.
 
Rimini, lì 29 Luglio 2008
 
Carlo Alberto Zaina
 


[1] Art.2 co. 3
c) il comma 4 dell’articolo 449 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il ((trentesimo)) giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione.».(Al medesimo comma 5 dell’articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»😉
[2] V. ex plurimis Cass. pen. Sez. VI, 29-11-1994, Monaco, Dir. Pen. e Processo, 1995, 4, 430
In forza dell’art. 452 comma 1 c.p.p., "se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero". In passato, sez. II, 27 ottobre 1993, Sgueglia, aveva sostenuto che "l’irrituale instaurazione ad opera del p.m. del rito direttissimo non integra una nullità assoluta ed insanabile (art. 179), non essendo ravvisabili né l’omessa iniziativa del p.m. nell’esercizio dell’azione penale, né l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del difensore" (nello stesso senso sez. V, 15 giugno 1992, Carozza, in Giust. pen., 1992, III, 649, ove peraltro si aggiunge che "l’irritualità dell’instaurazione del giudizio direttissimo" "comporta soltanto un’irregolarità che viene eliminata d’ufficio dal giudice con la restituzione degli atti al p.m. ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente purché sia stata sollevata – e riproposta in sede di impugnazione – l’eccezione ai sensi e nei termini previsti dall’art. 491 comma 1 c.p.p., potendo essere equiparata a nullità relativa"). Del tema si occupa ora la presente decisione, con riguardo ad un’ipotesi di giudizio direttissimo instaurato a seguito di arresto fuori flagranza e definito con sentenza di patteggiamento. Al riguardo, la sez. VI afferma che "la illegittimità dell’arresto travolge la legittimità del rito (giudizio direttissimo) ed ogni statuizione conseguente, sia per quanto attiene alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia per quanto attiene alle decisioni in ordine alle misure cautelari adottate, all’atto della sentenza che definiva il giudizio direttissimo ex art. 444 c.p.p.". E così argomenta: "come più volte questa Corte Suprema ha avuto occasione di ribadire, la procedura del giudizio direttissimo – posta in essere in mancanza delle condizioni di legge – non determina mai l’inesistenza giuridica del giudizio e della sentenza, ma una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo di cognizione (e soggetta alla sanatoria del giudicato): Cass., sez. VI, 19 luglio 1985, D’Aquino".
[3] g) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
[4] E’ ormai costante in giurisprudenza l’orientamento per il quale in caso di fermo competente alla convalida del fermo è il g.i.p., e non il giudice del giudizio direttissimo [Cfr. ex plurimis Trib. Genova, 20-09-2002, Gjinai, Giur. di Merito, 2002, f. 6
[5] Art. 309.
Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. (1)
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 .
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
 
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell’art. 429 dello stesso codice.
_______________
Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 13 febbraio 2008, n. 6816 in Altalex Massimario.
[6]    Art. 311.
Ricorso per cassazione.
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
[7] h) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»
[8]Art. 599 c.p.p.
 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
 Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento
[9]  Art. 2-ter.
Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall’articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell’individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l’imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

Zaina Carlo Alberto

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