Le indagini preliminari e quelle difensive nel sistema anglo-americano ed europeo

Sgueo Gianluca 25/01/07
Scarica PDF Stampa
1. Introduzione. L’importanza di una procedura penale comparata che raffronti gli istituti per trarne indicazioni significative da applicarsi nell’ordinamento interno – 2. Il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio nel processo penale continentale: la riforma del processo penale spagnolo – 3.1 Il sistema anglo-americano. Considerazioni generali – 3.2 Il modello anglosassone di adversary – 3.3 Il modello statunitense – 3.4 Le mancanze del sistema delle indagini difensive italiane alla luce della comparazione con il sistema anglo-americano e continentale – 4. La controparte del difensore nel sistema delle indagini preliminari: il pubblico ministero nel processo penale europeo – 5. Conclusioni
 
1. Introduzione. L’importanza di una procedura penale comparata che raffronti gli istituti per trarne indicazioni significative da applicarsi nell’ordinamento interno
L’analisi tra l’esperienza italiana e quella di altri Paesi, europei e non, può essere utile per comprendere meglio lo sviluppo del sistema delle indagini penali difensive recentemente introdotto dal nostro legislatore. Ciò, in ragione di tre principali motivazioni: perché si possa, in ossequio alla tradizione comparativista italiana, arricchire le risultanze degli studi già compiuti, operando un risultato favorevole non nei soli confronti delle indagini preliminari e difensive, ma dell’intero svolgimento del processo penale[1].
Perché il sistema delle indagini difensive (ovviamente con alcune significative differenze) è stato introdotto per la prima volta nei Paesi di matrice anglosassone, in particolare negli Stati Uniti. Il legislatore italiano, nel disciplinare la materia, ha quindi fatto riferimento proprio a quelle esperienze giuridiche, cercando di riprenderne la sostanza. Al tempo stesso, è rimasto ancorato alle tradizioni giuridiche continentali. Diventa allora opportuno interrogarsi sui punti di contatto con queste esperienze, al fine di verificare in che modo e con quali limiti l’esperienza italiana possa essere loro assimilabile.
Perché, infine, dall’analisi comparata del sistema delle indagini preliminari all’interno di tradizioni giuridiche differenti dalla nostra è possibile cogliere spunti di riflessione sulle forme di correzione cui si faceva riferimento nell’ultima parte della trattazione. In questo caso dunque i rilievi critici si concentreranno sulle differenze che appaiono più interessanti per migliorare, nel sistema italiano, i meccanismi che informano lo svolgimento delle indagini preliminari.
Tutti gli spunti, infine, suggeriscono una medesima soluzione. Al di là dei rilievi pratici, pur importanti, portano a comprendere la necessità di un miglioramento della procedura penale che non si limiti ad un’analisi introspettiva delle problematiche che lo affliggono. Che cerchi, al contrario, nel confronto con sistemi analoghi, ma differenti, quegli spunti necessari alla migliore soluzione delle stesse problematiche[2].
 
2. Il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio nel processo penale continentale: la riforma del processo penale spagnolo
Come per l’Italia, anche la Spagna ha introdotto negli ultimi anni una significativa riforma nel processo penale. Nel 2002 infatti il Governo ha varato una serie di modifiche al sistema di procedura penale che hanno modificato la gran parte della regolazione precedente, operando una ristrutturazione complessiva del sistema[3].
Stringendo l’indagine agli aspetti connessi alle indagini preliminari, si notano alcuni elementi molto importanti che possono essere comparati col sistema italiano.
Sicuramente, è significativa la circostanza per cui la riforma contempli la necessità che, in occasione della prima dichiarazione, il soggetto sia informato della sua condizione di imputato e dei fatti che gli si attribuiscono. Inoltre, che il Segretario gli ripeta i suoi diritti, provvedendo a richiedergli i dati identificativi e di residenza, ed avvertendolo degli effetti scaturenti dalla notifica dei successivi atti nel domicilio eletto, quanto alla possibilità di procedere al giudizio in absentia. Successivamente, infine, anche a costo di ripetizioni, la riforma prevede che si ripeta il c.d. ofrecimiento de acciones già realizzato dalla polizia.
Già questo primo nucleo di garanzie assimila il sistema spagnolo a quello italiano nel passaggio dal rito di matrice inquisitoria a quello di matrice accusatoria. Ma, ciò che è più importante sotto questo punto di vista, è che al detenuto si conferma il diritto di conferire con il proprio difensore prima di comparire avanti al giudice, salva la cd. incomunicaciòn.
Infatti se a questa fase si decide di far seguire quella del giudizio[4], si mettono a disposizione del giudice, del pubblico ministero e del difensore stesso le risultanze della fase preliminare per un tempo prestabilito, fissato in dieci giorni. Questo lasso di tempo consente la valutazione da parte di questi soggetti delle stesse e la possibilità di formulare un capo d’accusa, oppure intentare una linea difensiva.
In particolare dal punto di vista della difesa, rilevano due aspetti: poiché, anzitutto, l’imputazione formale coincide col momento in cui si avrà la prima comparizione davanti al giudice è a partire da questo preciso momento che l’accusato acquista il diritto ad essere assistito da un difensore e sorge l’obbligo di assistenza tecnica. In secondo luogo, viene riconosciuto il diritto di conferire con il difensore prima della comparizione davanti al giudice, successivamente alla prima dichiarazione rilasciata in commissariato.
 
Dunque, giungendo ad una comparazione con il sistema italiano, è evidente che le divergenze da quello spagnolo sono notevoli. A differenza del legislatore nostrano infatti, quello spagnolo non ha accentuato i poteri dell’organo difensivo sino al punto di renderlo co-protagonista nell’acquisizione delle prove durante la fase delle indagini preliminari. Al contrario, ha battuto un’altra strada: quella del massimo garantismo. Ed è proprio sotto questo aspetto che la comparazione merita di essere svolta.
Nel sistema spagnolo, cioè, le garanzie che si intende offrire all’accusato (ed, indirettamente, al processo, affinché si svolga nel modo più adeguato) vengono ricondotte ad un’insieme di regole, alcune delle quali appena evidenziate, che consentirebbero, in ultima istanza, di produrre un risultato altrettanto apprezzabile di quello che intende ottenere il legislatore italiano.
Operare ulteriori approfondimenti risulterebbe, in questo caso, eccessivamente macchinoso. Basti allora comprendere le diverse modalità di operazione che hanno seguito due sistemi che, con tempi simili, hanno ristrutturato in funzione modernizzatrice, le proprie procedure penali. Quello italiano, che ha segnato il passaggio definitivo al sistema accusatorio arricchendo l’insieme di poteri spettanti al difensore. Quello spagnolo che, invece, ha mantenuto ruoli differenziati, ma ha accresciuto l’insieme delle garanzie proprie dell’accusato.
In entrambi i casi l’obiettivo (ed il conseguente effetto) sono stati i medesimi, ovvero la conformazione del sistema procedurale al modello accusatorio.
 
3.1 Il sistema anglo-americano. Considerazioni generali
Dopo aver considerato, a titolo esemplificativo, un modello continentale simile a quello italiano, la ricerca si sposta su quello anglo-americano, dal quale si ritiene comunemente derivante la configurazione delle indagini difensive.
Ciò, non senza una doverosa premessa: una trattazione unitaria delladifesa tecnica nel contesto anglo-americano è possibile nei limiti, piuttosto angusti, in cui la materia sia riconducibile ad una matrice comune. Occorre infatti tener presente che, nonostante quanto si creda comunemente, la tematica in questione non trova una consolidata collocazione nella tradizione di common law:
L’assenza di una disciplina unitaria è infatti avvertibile chiaramente già in epoca coloniale, quando alla situazione inglese, caratterizzata nella fase dibattimentale dall’esclusione dell’assistenza difensiva (consentita limitatamente alla discussione delle questioni di diritto ed anche, secondo una prassi piuttosto diffusa, all’escussione dei testimoni) nei procedimenti penali si contrappone in dodici delle tredici colonie nord-americane il pieno riconoscimento del diritto alla difesa tecnica[5].
A prescindere da queste significative differenze però, il fondamento della rilevanza della difesa nei paesi di common law risiede in due aspetti specifici. Anzitutto nella scelta del modello della c.d. adversary, che configura il processo proprio come un confronto diretto e serrato tra due parti contrapposte: l’accusa e la difesa. Regolate nella loro attività dalla figura imparziale del giudice, ad evitare che l’una possa prendere il sopravvento indebitamente sull’altra. Poi, sulla massiccia presenza di quelle che sono definite come “anti-procedure”, ovvero dei meccanismi di giustizia negoziata nei quali l’obiettivo principale è quello di ridurre i tempi procedurali ed offrire dunque una giustizia rapida, seppur inevitabilmente sommaria.
È però del primo aspetto che qui interessa scrivere. Perché, come è evidente, il modello adversary è esattamente quello che fonda l’ideologia del legislatore italiano nelle modifiche introdotte al codice rito con l’introduzione delle indagini difensive. Si tratta di un modello che trova una notevole differenziazione nel sistema inglese ed in quello americano[6]. Ciò perché nel sistema americano si fonda addirittura nella normativa costituzionale del Bill of Rights, ed in particolare nel privilege against self-incrimination, nella confrontation clause e nella compulsory process clause. Nel sistema inglese invece, l’assenza di una costituzione scritta si accompagna frequentemente all’utilizzazione di fonti di livello inferiore a quello legislativo, aventi natura amministrativo-regolamentare, nel quale è ancora preponderante il ruolo del giudice.
Occorre pertanto separare la trattazione dei due sistemi, per avere un quadro più completo.
 
3.2 Il modello anglosassone di adversary
L’organizzazione della difesa tecnica in Inghilterra è contrassegnata, in relazione ai reati relativamente più gravi (cioè quelli punibili con pena detentiva superiore ai sei mesi), dalla bipartizione tra barristers e solicitors, rispettivamente competenti per il dibattimento (trial) davanti alla giuria e per la fase che lo precede (pretrial), equivalente a quella che nel sistema italiano acquista il nome diindaginipreliminari.
A detta bipartizione si contrappone addirittura una tripartizione sul versante dell’accusa, la cui conduzione è suddivisa tra polizia, Crown Prosecution Service e barristers: i primi due organismi, entrambi pubblici, si occupano del pretrial, rispettivamente dell’attività precedente e di quella successiva alla formulazione dell’imputazione, mentre il barrister, privato libero professionista, designato attraverso lo stesso criterio, relativamente «automatico», che presiede anche alla scelta del difensore (non solo di fiducia) dell’imputato, è chiamato caso per caso a rappresentare l’accusa
[7].
Il carattere piuttosto debole della difesa tecnica emerge, in siffatto sistema, in modo piuttosto evidente, in ragione della prevalenza dell’organo dell’accusa e della scarsa preparazione professionale dei difensori, spesso affidatari di questi incarichi quando sono alle prime armi. Al tempo stesso però, a dimostrazione dell’incisività e del prestigio che riveste la classe difensiva, sta la il fallimento della sostanziale soppressione dell’udienza preliminare, sostituita da un meccanismo procedurale di controllo eventuale ad istanza dell’imputato denominato transfer for trial, che non è mai divenuta operativa a causa dell’opposizionedella classe forense[8].
Per non tacere poi della proposta governativa[9] di istituire un ampliamento di poteri in capo al prosecutor con riguardo al materiale probatorio raccolto dalla difesa. Ipotesi questa che, si è criticato da parte della dottrina anglosassone, rischierebbe di concretizzare uno scenario nel quale l’imputato non sarebbe più considerato un soggetto coinvolto nella vicenda processuale ma, fino alla sentenza, innocente. Al contrario, rischierebbe di dover condividere con l’accusa la responsabilità per il buon funzionamento della fase preliminare del processo nell’acquisizione delle prove[10].
3.3 Il modello statunitense
Diametralmente opposta a quella appena analizzata è la situazione prevista negli Stati Uniti., in un quadro dominato dal diritto al silenzio come garanzia di rango costituzionale, ove la sola prospettiva dell’arrivo del difensore è di solito più che sufficiente a far desistere la polizia dall’intento di interrogare l’arrestato[11].
La peculiarità del sistema statunitense con riguardo alla figura del difensore è dunque dovuta alla considerazione della difesa come un vero e proprio diritto di libertà che concerne soprattutto la fase dibattimentale. Ma anche nella fase del pretrial la difesa esercita poteri rilevanti. Due in particolare: uno di natura reattivo, limitato fondamentalmente a contrastare le prove che l’avversario sta raccogliendo ed a controllarne i relativi meccanismi. Un altro di natura attiva, diretto cioè allo svolgimento di indagini autonome, originate da una propria indipendente iniziativa, grazie alle quali, oltre a cercare di ottenere un dismissal, cioè un’archiviazione predibattimentale[12] o, alternativamente, precostituirsi un solida posizione in sede di trattative ai fini di una soluzione negoziata del caso (soluzione questa che nella pratica riguarda la quasi totalità dei procedimenti per i quali il prosecutor ha esercitato l’azione.
La cosa più interessante con riguardo a quest’ultima prospettiva (quella inerente il potere attivo) nell’economia del funzionamento dell’intera macchina processuale fa sì che nella fase predibattimentale i rapporti tra le parti si articolino alternando alla contrapposizione tipica del modello della contesa adversary atteggiamenti di cooperazione. Questi, nello specifico, sono indirizzati alla ricerca di una soluzione negoziata del caso, che possa soddisfare adeguatamente le esigenze di giustizia.
Non solo, l’intricato intreccio bipolare tra contrapposizione e collaborazioneè tipico anche della fase conclusiva del pretrial: la discovery: Essa infatti non solo si risolve in un interparty affair (cioè in uno scambio di informazioni tra accusa e difesa in cui l’intervento del giudice è previsto solo in caso di disaccordo tra le parti stesse), ma comporta necessariamente anche un approccio in chiave di apertura all’avversario, indipendentemente dalle propensioni del difensore e dalle sue scelte di negoziare o no il processo
[13].
 
3.4 Le mancanze del sistema delle indagini difensive italiane alla luce della comparazione con il sistema anglo-americano e continentale
Proprio in quest’ultimo aspetto si coglie la maggiore differenziazione dal sistema italiano. In esso, a contrario di quello statunitense e, in misura minore, di quello anglosassone, ha concentrato la configurazione dei maggiori poteri in capo al difensore in funzione antagonista rispetto all’accusa. La funzione che è prevista nel sistema americano, in cui il difensore può cercare le prove, ma si pone comunque a confronto con l’accusa, per la tutela dell’accusato e del processo, in Italia sembra mancare.
Lo dimostrano le varie opinioni critiche di cui s’è dato conto nel corso del precedente capitolo, soprattutto con riferimento a coloro i quali hanno ritenuto che il difensore avesse acquisito la conformazione di un pubblico ufficiale, perdendo la sua originaria caratteristica.
Diventa quindi, prima di poter concludere, opportuno svolgere un’ultima indagine sul ruolo e sulle funzioni del pubblico ministero, circoscrivendo in questo caso l’indagine al modello europeo e comunitario. Da quest’ultima analisi sarà finalmente possibile trarre le conclusioni dell’intera ricerca.
 
4. La controparte del difensore nel sistema delle indagini preliminari: il pubblico ministero nel processo penale europeo
Non si sarebbe potuto concludere adeguatamente la breve analisi svolta nelle pagine precedenti senza soffermarsi adeguatamente su una figura altrettanto significativa all’interno del contesto europeo: il pubblico ministero.
Quest’ultimo infatti, così come nel sistema italiano ed in quelli analizzati occupa un posto di rilievo assoluto, al tempo stesso ha ricevuto una maggiore attenzione a livello comunitario ed è a questo aspetto in particolare che si vuole dare opportuno riscontro.
Più precisamente, in virtù dell’art. III-175 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, collocato nella Sezione 4 (Cooperazione giudiziaria in materia penale) del Capo IV (dedicato allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del Titolo III (Politiche e azioni interne)[14], prevede: al primo paragrafo, che per “combattere la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale ed i reati che ledono gli interessi dell’Unione, una legge europea del Consiglio dei ministri può istituire una Procura europea a partire dall’Eurojust”. In tal caso, aggiunge la disposizione, il Consiglio dei ministri “delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo”.
Al par. 2 precisa poi che la “Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con l’Europol, gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici”, esercitando “l’azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri”.
Al par. 3 chiarisce inoltre che spetta alla suddetta legge europea stabilire “lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle funzioni di sua spettanza e competenze”.
Alla luce di queste considerazioni è evidente che il pubblico ministero europeo costituisce la dimostrazione dell’intenzione del legislatore comunitario di attribuire rilevanti poteri d’indagine ad un organo che non avrebbe un corrispettivo a livello nazionale. Quello che si intende è che mentre l’accusa per i reati transnazionali potrebbe essere svolta da un organo creato ad hoc, lo stesso non avverrebbe per la difesa, affidata comunque ai difensori nazionali. Che, si presume, verrebbero ad essere dotati di poteri e prerogative inferiori rispetto a quelle attribuite all’accusa.
L’aspetto più rilevante, tra i tanti evidenziati dalla dottrina[15]Dal punto di vista processuale invece, e soprattutto, rileva la tematica probatoria. Quella che più da vicino interessa la fase delle indagini preliminari ed il ruolo del difensore. Scartate, per oggettiva impraticabilità, le due soluzioni estreme dell’unificazione in un codice completo delle norme in materia di ammissibilità delle prove, oppure del semplice rimando al diritto nazionale, la Commissione ha indicato come soluzione più realistica e soddisfacente quella del “reciproco riconoscimento dei criteri di ammissibilità delle prove”. , è quello della necessaria armonizzazione delle legislazioni europee qualora l’istituto del p.m. sovranazionale dovesse essere realizzato. I punti di riferimento sono due: dal punto di vista del diritto penale sostanziale, i legislatori europei, compreso quello italiano, hanno mostrato consonanza d’idee sull’armonizzazione delle sanzioni massime e minime applicabili ai reati che verrebbero ricompresi nella sfera di competenza della procura europea[16].
Richiamando la conclusione n. 36 del Consiglio europeo di Tampere del 1999, secondo cui le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili, la Commissione ha proposto che, in base al principio di reciproca ammissibilità delle prove, qualsiasi giurisdizione nazionale, investita di un caso dalla procura europea, abbia l’obbligo di ammettere le prove legalmente acquisite in conformità del diritto nazionale di un altro Stato membro.
La soluzione che è stata proposta dalla Commissione a livello procedimentale è, tuttavia, impraticabile. Si è infatti osservato che le differenze nella tutela dei diritti fondamentali all’interno dei diversi sistemi processuali è ancora talmente accentuata, da rendere impossibile seguire la soluzione adottata. Addirittura, il sistema dell’applicabilità reciproca, “rischierebbe di provocare un deterioramento dei diritti della difesa a livello dell’Unione, o addirittura un livellamento verso il basso inerenti le garanzie procedurali nella fase delle indagini”[17].
 
5. Conclusioni
La breve ricerca svolta ha operato una progressiva riduzione del campo di ricerca. Partendo dall’esame della disciplina delle indagini difensive in un sistema di civil law come quello italiano (la Spagna) si è successivamente soffermata sulle similitudini, e sulle differenze, con i due principali sistemi di common law:quello inglese e quello statunitense. Da essi è emersa la centralità della figura del pubblico ministero.
È evidente che la trasformazione delle indagini preliminari compiuta nel nostro ordinamento richiederà ancora notevoli aggiustamenti nei prossimi anni. Tuttavia, sin da ora è possibile dire che l’attenzione all’esperienza straniera può risultare di valido supporto alla risoluzione delle problematiche evidenziate.
 


[1] Spunti per una riflessione sugli studi comparati in ambito processualpenalistico li offre Amodio E., La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche, in rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, IV, pagg. 1338 ss., il quale, opera una interessante ricostruzione dell’evoluzione delle scienze penalistiche comparate, ammonendo in ordine alla complessità di questa ricerca: “Il progetto può apparire tanto ambizioso da far pensare seriamente al rischio di rimanere invischiati nella ragnatela di una immensa letteratura giuridica da vagliare all’interno di cornici legislative continuamente mutevoli. L’idea di racchiudere in un sintetico panorama più di un secolo di comparazione nel settore del processo penale italiano ha indubbiamente il sapore di una sfida. Anche perché la storia da ricostruire riguarda una disciplina che è forse la più giovane tra quelle iscritte nei registri dell’anagrafe accademica delle Facoltà di giurisprudenza italiane, essendo stata attivata come insegnamento autonomo solo pochi decenni or sono”.
[2] Purché, ammonisce Amodio E., La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche, in rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, IV, pagg. 1338 ss., si superino le tendenze nazionalistiche che impediscono agli studi comparati di evolversi adeguatamente. In particolare l’autore sottolinea che: “Quale ruolo spetterà alla procedura penale comparata nell’Italia del terzo millennio? È prevedibile il rinnovarsi degli splendori che hanno caratterizzato la ricerca giuridica nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento o c’è invece da temere il riproporsi di chiusure ideologiche destinate ad alimentare l’ostilità verso la comparazione? Non c’è dubbio che la sempre più marcata apertura verso l’Europa, non solo sul piano economico ma anche su quello culturale e giuridico, renderà sempre più debole la pregiudiziale nazionalistica che impedisce lo sviluppo della comparazione. La consapevolezza delle dimensioni transnazionali di talune forme di criminalità e l’individuazione di problemi comuni nel settore della giustizia penale, come la necessità di affrontare la sfida posta dai grandi numeri del lavoro giudiziario e l’esigenza di trovare giusti equilibri tra potere politico e magistratura, aprono la strada ad indagini comparative che appaiono ineludibili. Preso atto di ciò, occorre aver presente i pericoli che si nascondono nei nuovi orizzonti culturali. C’è anzitutto il rischio di soffocare la comparazione rendendola funzionale in via esclusiva alla armonizzazione tra i diversi sistemi processuali. È questa la visuale patrocinata da alcuni giuristi francesi che assegnano al diritto comparato, nel settore del processo penale, il compito di ricercare un fondo comune fra i diversi orientamenti e lo ritrovano modernamente nelle carte internazionali sui diritti dell’uomo”.
[3] Cfr. Armenta Deu T., La riforma del processo penale in Spagna, in Cassazione penale, 2004, IX, pag. 3052: “La riforma del 2002 rappresenta la modifica più sostanziale del sistema processuale penale spagnolo. Si è detto, non senza ragione, che la portata oggettiva di tale riforma viene ad incidere su oltre il settanta per cento della criminalità e le statistiche sembrano confermare detta stima. Il sistema processuale spagnolo si basa essenzialmente su due processi ordinari e vari procedimenti speciali concernenti i delitti, nonché su un processo specifico relativo alle faltas. Con riguardo a talesistema, la nuova regolazione viene ad incidere sul processo abreviado e sul processo di faltas; si crea, inoltre, un processo speciale, il c.d. giudizio rapido, da cui prende comunemente il nome l’intera riforma”.
[4] Nota infatti Armenta Deu T., La riforma del processo penale in Spagna, in Cassazione penale, 2004, IX, pag. 3055, che, come nella disciplina previgente, la fase istruttoria può avere quattro esiti diversi: “a) Archiviare il processo, o definitivamente, perché si ritiene che il fatto per cui si procede non costituisca delitto, oppure in via provvisoria, perché ne è rimasto ignoto l’autore. Questa decisione deve essere comunicata alle vittime, anche se non costituite. Oppure rimetterlo alla giurisdizione militare od ordinare che esso prosegua secondo le norme relative alla responsabilità di soggetti che si trovano ancora soggetti alla condizione diminori; b) Ordinare che il procedimento prosegua con le forme del procedimento abreviado, nel qual caso l’atto individua i fatti punibili ed identifica la persona cui sono imputati, persona di cui deve constare agli atti la precedente dichiarazione. C) Preparazione del giudizio, fase intermedia o giudizio di accusa.
Tale fase inizia con la messa a disposizione del Mf e delle altre parti accusatrici costituite degli atti delle indagini per un termine di dieci giorni, al fine di consentire loro di formulare l’accusa o disollecitare l’archiviazione o,eccezionalmente, di chiedere lo svolgimento di ulteriori indagini ritenute indispensabili”.
[5] Per un approfondimento degli aspetti legati a valutazioni di ordine storicistico, si rimanda a Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1640: “Nel 1791 il Bill of Rights lo inserisce nel VI Emendamento, secondo il quale in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right… to have the assistance of counsel for his defence, mentre in Inghilterra solo nel 1836 verranno abolite le limitazioni sopra accennate”.
[6] Cfr. Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1640: “Partiti entrambi dalla matrice adversary del processo di parti, i due sistemi (anche se quello statunitense rappresenta, più esattamente, una federazione di oltre cinquanta sistemi) si sono infatti sviluppati lungo direttrici divaricate, secondo un modello debole, quello inglese, ed uno forte, quello statunitense, il primo assai meno coerente e stabile del secondo”.
[7] Nota in proposito Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1642, che: “I rapporti tra Crown Prosecution Service – entrato in funzione solo nel 1987 – e polizia, sono caratterizzati dal fatto che la seconda in parte conserva tuttora lo status superiore ereditato dall’epoca ancor recente in cui aveva il monopolio nella conduzione del pretrial, mentre il Service sembra aver assunto un ruolo subalterno, per lo meno nel senso che di norma il nuovo organismo tende a far propri i risultati delle indagini svolte dalla polizia stessa, senza sottoporre il materiale raccolto a una effettiva verifica. In particolare – come è emerso da recenti indagini in materia – le dichiarazioni raccolte dalla polizia nella prassi raramente vengono controllate quanto ad attendibilità e quanto a concreta disponibilità del dichiarante a presentarsi come testimone in aula: atteggiamento alquanto bizzarro, se si considera che nel giudizio adversary la testimonianza costituisce la prova per eccellenza.
Non deve destare meraviglia quindi il fatto che la maggior parte delle assoluzioni a seguito di jury trial davanti alla Crown Court – competente per i reati punibili con la pena detentiva superiore a sei mesi – sia costituita da directed acquittals, cioè da proscioglimenti disposti direttamente dal giudice, senza neppure investire dell’esame del merito la giuria, nell’ipotesi in cui l’accusa non riesca a produrre prove di consistenza sufficiente a consentire alla giuria stessa di svolgere il proprio compito, nonché da ordered acquittals, nei casi in cui immediatamente prima o dopo l’inizio del giudizio l’accusa offers no evidence, cioè semplicemente non presenta prove a carico”.
[8] Cfr. Amodio E., La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche, in rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, IV, pagg. 1338 ss.
[9] Cfr. Home Office, Disclosure: a consultation document, Londra, 1995
[10] Cfr. Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1654: “Ed è in particolare il difensore tecnico – è stato osservato – a doversi assumere in prima persona tale responsabilità, con il rischio che il processo, per lo meno quello nei confronti degli imputati assistiti dal legal aid, diventi sempre di più uno scontro tra due gruppi di state-funded lawyers, in cui le garanzie dell’imputato finirebbero con l’assumere un’importanza secondaria rispetto ai valori amministrativi dell’efficienza condivisi sia dall’accusatore che dal difensore”.
[11] In merito, riporta Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1650: “piuttosto eloquente in proposito l’opinione espressa alcuni anni or sono dal Department of Justice federale, secondo cui una riforma che introducesse come obbligatoria la consultazione col difensore prima di procedere all’interrogatorio equivarrebbe in pratica all’abolizione tout court del potere di effettuare l’interrogatorio stesso”.
[12] Ipotesi che in realtà è piuttosto rara, in ragione del fatto che sussiste un carattere altamente selettivo dell’esercizio dell’azione penale, in ragione della scarsa efficacia come filtro delle imputazioni azzardate del preliminary hearing (una sorta di udienza preliminare) e quella ancor più limitata del procedimento davanti al grand jury.
[13] Aggiunge in merito, e significativamente, Fanchinotti V., La difesa prima del dibattimento nel modello anglo-americano, in Cassazione penale, 1996, V, pag. 1655: “la versione formale della discovery, essendo per lo più assai limitata quanto ad oggetto e comunque collocata a ridosso del dibattimento, finisce con l’imporre al difensore – paradossalmente nell’interesse stesso del suo assistito – un atteggiamento morbido e conciliante per poter ottenere a livello informale, cioè a titolo di graziosa concessione, una più tempestiva conoscenza delle carte in possesso dell’accusa, in un contesto nel quale quest’ultima ha certamente meno interesse della difesa ad uno scambio di informazioni, in quanto istituzionalmente dotata di mezzi e risorse incomparabilmente superiori a quelle dell’avversario, se non altro potendo contare sugli strumenti investigativi non solo della polizia ma anche del Grand jury”.
[14] Le precisazioni che seguono sono tratte prevalentemente da Bargis M., Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, III, pag. 745: “Sono ovviamente molteplici i profili di analisi suscitati dall’art. III-175 del Progetto di Trattato, ma, in via di primo approccio, appare, piuttosto, significativo sottolineare la diversità di reazioni che già la sola previsione innesca. Da un lato, attribuendo evidentemente forte valenza politica all’inserimento della previsione nel Progetto, si arriva a parlare di una svolta epocale nell’ambito della costruzione dell’Unione europea (…). Dall’altro, con maggiore scetticismo ma con più realismo, si pone l’accento sul carattere compromissorio della soluzione adottata, in particolare osservando come l’unanimità richiesta per la legge europea del Consiglio dei ministri (tanto più in una Unione a 25 Stati membri) allontanerà nel tempo il varo della procura europea che rischia dunque di trovarsi confinata nel limbo del ‘futuribile”.
[15] Per un approccio complessivo si rimanda a Bargis M., Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, III, pagg. 745 ss.
[16] V. Bargis M., Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, III, pag. 762: “Del ravvicinamento in materia penale si occupa l’art. III-172 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: innanzitutto, si prevede (par. 1 comma 1) che la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni; poi (par. 1 comma 2) si elencano in maniera tassativa – non comparendo la locuzione in particolare usata invece nell’art. 29 par. 2 alinea TUE – tali sfere di criminalità (terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata), precisando però (par. 1 comma 3) che, in funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio dei ministri può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri suddetti (in tal caso il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo”.
[17] Cfr. Bargis M., Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, III, pag. 764, la quale aggiunge che: “La stessa Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde si è domandata se non fosse il caso di prevedere una procedura di ammissibilità delle prove armonizzata su scala europea, nonché un insieme di regole comuni europee in materia di prove, ritenendo, viceversa, da accogliere la proposta della Commissione relativa all’opportunità di prevedere un verbale europeo di audizione dei testimoni ed un verbale europeo di interrogatorio dell’imputato, anche tramite videoconferenza”.

Sgueo Gianluca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento