Le grinfie del coronavirus anche sulla giustizia amministrativa e quella contabile

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Sommario

Cornice normativa. 2

I.1.        Il tumultuoso succedersi della normativa emergenziale. 2

I.2.        Il tentativo di riordino da parte del decreto legge n.19/2020. 2

La giustizia amministrativa. 3

II.1        La sospensione dei termini. 3

II.2.       Le misure cautelari nella previsione della normativa emergenziale. 5

II.3.       Il passaggio in decisione. 6

II.4.       Le misure necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie. 6

II.5.       Il passaggio in decisione delle controversie fissate per la trattazione. 7

II.6.       La sospensione della prescrizione e della decadenza e le disposizioni finali. 8

III.         La giustizia contabile. 9

III.1.      Il richiamo alle disposizioni sulla giustizia amministrativa. 9

III.2.      La sospensione di termini nel processo contabile. 10

III.3.      La disciplina delle controversie pensionistiche. 11

III.4.      Il controllo preventivo di legittimità e le disposizioni finali. 11

Conclusioni. 12                        

Cornice normativa.

Il tumultuoso succedersi della normativa emergenziale.

Il “coronavirus”, meglio definito come “Covid – 19”, dichiarato ormai pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è divenuto un fenomeno planetario, che ha interessato tutti gli aspetti della nostra vita e anche quello della giustizia amministrativa e contabile, mettendo a dura prova gli artt. 101 e seguenti della Costituzione ed, in particolare, l’art. 103, primo e secondo commi, secondo cui “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”, “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”.

Ma viene anche messo in pericolo il principio fondamentale del nostro ordinamento tutelato dall’art. 113, secondo cui “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.

Si legga anche:”Il coronavirus e la sospensione dei procedimenti amministrativi ex art 104 del d.l. 18/20202

A disciplinare la materia nella fase di emergenza sono intervenuti di recente, a seguito dei decreti legge n. 6/2020, n.11/2020 e dei DD.PP.CC.MM. in data 8, 9, 11 marzo 2020, anche il decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 18 marzo 2020, che ha previsto nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epimediologica da covid-19 e contenerne gli effetti in tutti i settori, alcune delle quali di dubbia costituzionalità.

Successivamente, a regolamentare la normativa emergenziale, è stato emesso il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n.76 in pari data, che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, ed ha impartito disposizioni innovative in ordine ai poteri del Prefetto, ampliandoli in maniera significativa.

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Il tentativo di riordino da parte del decreto legge n.19/2020.

Da ultimo, nel tentativo di semplificare la normativa emergenziale e cercare di dare una veste costituzionale ai precedenti provvedimenti normativi, è intervenuto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, pubblicato in pari data nella G.U. n.79, che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del decreto legge n. 6/2020 ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge n.833/1978. Continuano, inoltre, ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate dai DD.PP.CC.MM. in data 8, 9, 11, e 22 marzo 2020.

In primo luogo il decreto legge n.19/2020 ha precisato che possono essere adottate, una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31 luglio 2020. Si è posta fine, così, alla vortiginosa e discutibile legiferazione incontrollata da parte dell’esecutivo.

Certamente, tale normativa dovrà essere armonizzata con le previsioni di cui al decreto legge n. 18/2020, che ha previsto, agli artt. 83, 84 e 85, nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epimediologica da covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile, alcune delle quali di dubbia costituzionalità.

Già i citati DD.PP.CC.MM. incaricavano i Prefetti territorialmente competenti, che potevano avvalersi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate, di garantire il rispetto dei limiti e delle regole ivi previste, normativa che dovrebbe applicarsi anche in materia di  pubblica amministrazione e di giustizia. Tale potere-dovere è stato confermato ed ampliato dal comma 9, dell’art. 4, del citato decreto legge n. 19/1990.

Infatti potere di controllo del Prefetto in siffatta materia è esercitato non solo al fine di reprimere condotte aventi i caratteri dell’illecito, ma anche a tutela degli interessi pubblici lesi o messi in pericolo. Il Prefetto è sempre stato, oltre che il rappresentante del governo sul territorio, anche l’espressione dell’indirizzo politico generale. Il ruolo di garante dei canoni di legalità dell’attività amministrativa, nonché di coordinamento e di vigilanza fa del Prefetto, soprattutto in occasione di tale delicata gravissima situazione emergenziale, un’autorità idonea ad assicurare un’imparziale attuazione delle direttive governative.

Il citato decreto legge del 17 marzo 2020, n.18, pubblicato nella G.U. n. 70 del 18 marzo 2020, ha previsto, agli artt. 84 e 85, nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epimediologica da covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa e contabile, alcune delle quali di dubbia costituzionalità.

La giustizia amministrativa.

La sospensione dei termini.

In particolare, è disposto dal comma 1 dell’art. 84 del provvedimento normativo che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal(l’) 8 marzo e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo sono decisi con decreto monocratico del presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata ad una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’art, 56, comma 1, primo periodo dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati autorizzati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’art, 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto art. 56, comma 4”.

Come noto, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 54 del codice del processo amministrativo dispongono che i termini   sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto di ciascun anno e che tale sospensione non si applica al procedimento cautelare. I termini per la pronuncia sono quelli fissati dal comma 5 del citato art. 55 e cioè nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno del deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. E’ fatto salvo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 4 dell’art. 56 del codice amministrativo secondo cui “…Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente (il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio). Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2”.

Deve ritenersi che la sospensione feriale dei termini, considerata la tassatività della disposizione e la sua natura di norma che fa eccezione ad una regola generale, concerna il processo cautelare puro o ad oggetto esclusivo, come ritiene la prevalente dottrina. Quindi, l’esclusione della rilevanza della sospensione feriale dei termini non vige quando la domanda prospetti una cognizione cautelare frammista al merito, come quando il procedimento cautelare sorga in grado di appello a seguito dell’impugnazione di un’ordinanza cautelare resa dal giudice di primo grado e abbia, quindi, quale oggetto, unicamente il provvedimento cautelare emesso dal T.A.R. e quale petitum della domanda introduttiva la riforma o l’annullamento dello stesso.

Le misure cautelari nella previsione della normativa emergenziale.

L’art.84, comma 1, richiama, poi, l’art. 56 del codice del processo amministrativo che disciplina le misure cautelari monocratiche, disponendo che tutti i procedimenti cautelari pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi esclusivamente con decreto del presidente o di magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata ad una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il citato art. 55, comma 5, prevede che “sulla domanda cautelare il collegio (si) pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”. Viene fatta eccezione per il caso di cui all’ art. 56, comma 1, primo periodo, che dispone che “Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del Tribunale regionale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnata, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finchè non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’art. 55, comma 13”.

Nella prassi, tale potere-dovere è stato esercitato frequentemente dai Tribunali Amministrativi regionali e si presume, quindi, che verrà adottato anche in tale situazione emergenziale.

I decreti monocratici in argomento,  che per effetto del citato comma 5 non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio, fino alla trattazione collegiale, restano efficaci in via eccezionale, in deroga all’art. 56 comma 4 dello stesso codice, fermo restando quanto previsto dagli ultimi  due periodi del comma 4 dell’art. 56, e cioè che il decreto è efficace sino alla camera di consiglio e quando l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente.

Il passaggio in decisione.

Un’ altra norma di rilievo è prevista dal secondo comma dell’art. 84, secondo cui “In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti  in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nei termini di cui all’art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio, In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020”.

Si tratta di una norma che, in considerazione della grave situazione emergenziale in atto, è ispirata a criteri di ragionevolezza e sostanzialmente tutela tutte le parti processuali.

Le misure necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie.

Il comma 3 della norma in argomento, per contrastare il contagio del virus, stabilisce, inoltre, che “…a decorrere dal(l’) 8 marzo e fino  al 30 giugno 2020 i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone”.

Già  in data 11 marzo 2020, la relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato e avente oggetto il disegno di legge di conversione del decreto legge n.11/2020, aveva ribadito la necessità di provvedere, da un lato, all’immediato e generalizzato rinvio delle udienze fino al 22 marzo e, dall’altro, di introdurre disposizioni rivolte a tutti gli uffici giudiziari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

Il citato comma 4 indica in concreto, ma si ritiene a titolo meramente esemplificativo, tali misure e cioè la limitazione all’accesso agli uffici giudiziari, la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari, la limitazione dell’orario di apertura al pubblico, la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; e, soprattutto, il rinvio delle udienze a data successiva, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze stesse, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso la dichiarazione d’urgenza è fatta dai Presidenti di cui al comma 3 dell’art. 84 con decreto non impugnabile.

La norma, anche se dettata da indubbie ragioni di tutela della salute pubblica, appare discutibile nella parte in cui dispone che la dichiarazione d’urgenza è fatta dai presidenti in questione con decreto non impugnabile.

Il passaggio in decisione delle controversie fissate per la trattazione.

Prosegue il comma 5 disponendo che “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo. Omesso ogni avviso, le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi della data fissata per la trattazione. Il giudice su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario”.

Come noto, il citato art. 60 del codice del processo amministrativo disciplina la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare e prevede la facoltà del collegio, accertata la completezza del contradditorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, di definire in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo determinate fattispecie. Quindi la normativa emergenziale ha incentivato il ricorso anche a tale strumento processuale.

Inoltre, i termini previsti dall’art. 73 del codice del processo amministrativo, pari a quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti e pari a trenta giorni liberi per presentare memorie e repliche, sono ridotti alla metà.

I giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui collegano i magistrati ed il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge (comma 6).

Anche questa disposizione si appalesa di difficile realizzazione, considerata la scarsa disponibilità di personale specializzato e strumenti informatici da parte degli uffici dei Giudici amministrativi.

Precisa, poi, la norma di cui al comma 7 che i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stessa. Si tratta di una disposizione conforme ai principi processuali.

La sospensione della prescrizione e della decadenza e le disposizioni finali.

Più controversa è la norma di cui al comma 8, secondo cui “L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l’esercizio dei diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza”.

Già il Presidente della Suprema Corte di Cassazione, con atto n. 36/2020, depositato il 13 marzo, supportando il compito dell’autorità amministrativa, aveva disposto la sospensione dei termini di qualsiasi atto giudiziario,

La norma in questione appare di dubbia legittimità costituzionale, in quanto non è dettata da motivazioni di ordine sanitario e incide fortemente sul procedimento, prevedendo una ingiustificata limitazione dei diritti del ricorrente.

Ai fini del computo del termine previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente “La previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile” il comma 9 dell’articolo in questione, prevede che nei procedimenti rinviati a norma dello stesso articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020”. E si tratta di norma non irrilevante in considerazione di un presumibile slittamento del termine di scadenza del periodo di sospensione.

Una rilevante novità è, poi, prevista dal comma 10 che dispone che al comma 4 dell’art. 7 della legge n. 197/2016, concernente disposizioni sul processo amministrativo, il quale statuisce “che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi anticipati, in primo e secondo grado, con modalità telematiche …” dopo le parole “deve essere depositata”, sono inserite le seguenti” : “anche a mezzo del servizio postale,” …almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4. Anche tale norma è dettata dalla necessità di una semplificazione processuale in un momento particolarmente critico, a causa del possibile contagio.

Viene, infine, disposta l’abrogazione dell’art. 3 del recente decreto legge n.11/2020, ancora non convertito in legge, che aveva già cercato di disciplinare, nell’immediatezza dell’emergenza sanitaria, “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epimediologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”.

La giustizia contabile

Il richiamo alle disposizioni sulla giustizia amministrativa.

Ma gli effetti del coronavirus si sono riverberati anche sulla giustizia contabile. L’art. 85 del decreto legge di cui trattasi, al primo comma, con una norma di chiusura, afferma che le disposizioni di cui agli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni dello stesso articolo, a tutte le funzioni della Corte dei Conti.

I successivi comma 2 e 3 ripropongono sostanzialmente i commi 3 e 4 dell’art. 84 e disciplinano le attività istituzionali degli uffici territoriali e centrali disponendo che, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, sentite le autorità sanitarie e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei Conti per quanto di competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari generali necessarie.

Tali provvedimenti possono riguardare la limitazione all’accesso del pubblico agli uffici, la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e delle adunanze in coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse, la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l’effettiva partecipazione all’udienza o all’adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

La norma che anche in questo caso, come per la giustizia amministrativa, sembrerebbe avere un valore meramente esemplificativo, desta non poche perplessità. Anche per tale previsione si ripropongono le stesse osservazioni sulla carenza negli uffici della Corte dei Conti di strumenti e operatori informatici. Inoltre, appare estremamente pericoloso attribuire a soggetti privati l’organizzazione di udienze che vanno ad incidere in modo rilevante sulla privacy di funzionari pubblici oggetto dei procedimenti di responsabilità contabile.

La sospensione dei termini nel processo contabile.

Il successivo comma 4 prevede che “In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.

Valgono anche per tale fattispecie le osservazioni sulla sospensione della prescrizione, con l’aggravante che in questo caso si discute sulla responsabilità contabile di un pubblico funzionario.

La disciplina delle controversie pensionistiche.

Il comma 5 disciplina le controversie pensionistiche precisando che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. E’ fatta salva la facoltà del giudice di decidere in forma esemplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 174/2016.

Si tratta di una norma dettata da ovvie ragioni di tutela della salute pubblica, ma anche dal buon senso.

Il controllo preventivo di legittimità e le disposizioni finali.

Per non paralizzare l’attività della pubblica amministrazione in questo delicato momento storico viene in soccorso il comma 6 della norma che prevede per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini e semplifica, sino al 30 giugno 2020, le procedure del collegio deliberante nel caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato. Tale norma è stata confermata ed ampliata dal comma 4, dell’art. 2, del menzionato decreto legge n.19/1990 che, non solo ha previsto che i termini per il controllo preventivo sono dimezzati, ma anche che i provvedimenti adottati in attuazione del decreto, durante lo svolgimento della fase di controllo, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi.

Anche per la giustizia contabile, ai fini del computo del termine previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente “La previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile” il comma 7 dell’articolo in questione, prevede che nei procedimenti rinviati a norma dello stesso articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Viene, infine, disposta l’abrogazione dell’art. 4 del recente decreto legge n.11/2020, ancora non convertito in legge, come avvenuto per la giustizia amministrativa.

Conclusioni.

Certamente le disposizioni normative di cui trattasi, anche se necessarie, incidono pesantemente sul nostro sistema di giustizia amministrativa e contabile, già in difficoltà.

In conclusione, si deve rilevare che siamo di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che i suoi effetti si rifletteranno anche sul funzionamento del sistema giudiziario latu sensu. Deve, perciò, auspicarsi che l’impegno di tutte le componenti sociali, ed anche della magistratura, dei dipendenti del Ministero della Giustizia e dell’Avvocatura, possa contribuire a controllare questo fenomeno profondamente invasivo e incontrollabile.

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L’opposizione alle sanzioni amministrative

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Prof. Paolo Gentilucci

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