Le fonti del diritto nell’ordinamento nazionale
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che l’ordinamento giuridico qualifica come tali attribuendo loro il potere di produrre norme giuridiche. Si distingue nella classificazione delle fonti tra le fonti di produzione, ovvero fonti del diritto idonee a produrre norme, e fonti di cognizione, ovvero strumenti attraverso i quali venire a conoscenza delle fonti di produzione. Ulteriore distinzione, inoltre si ha tra fonti atto e fonti fatto. Le prime sono atti scritti espressione della volontà di un soggetto, ente o organo cui l’ordinamento attribuisce il potere di produrre norme giuridiche; le seconde sono comportamenti umani o fatti socialmente rilevanti cui l’ordinamento attribuisce valenza normativa.
Volume consigliato
Le responsabilità della pubblica amministrazione
L’opera nasce con l’intento di offrire al lettore (Magistrato, Avvocato, Funzionario pubblico) una guida indispensabile per affrontare un tema cui sono sottese sempre nuove questioni: quello delle ipotesi di responsabilità dell’amministrazione pubblica. Avuto riguardo ai più recenti apporti pretori e alla luce degli ultimi interventi del Legislatore (L. 9 gennaio 2019, n. 3, cd. Legge Spazzacorrotti), il taglio pratico-operativo del volume offre risposte puntuali a temi dibattuti sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. L’opera, che si articola in 23 capitoli, tratta i temi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo, da comportamento illecito, per l’inosservanza del termine del procedimento, sotto il profilo amministrativo-contabile, in materia urbanistica ed edilizia, per attività ablative, nella circolazione stradale, per danno da illecito trattamento dei dati personali, di tipo precontrattuale, in ambito scolastico. Si affrontano ancora, oltre al tema del danno all’immagine della P.A., i temi della responsabilità: disciplinare del dipendente pubblico; dirigenziale; dei dipendenti pubblici per la violazione delle norme sulla incompatibilità degli incarichi; delle Forze armate; della struttura sanitaria pubblica per attività posta in essere dal medico; delle authorities finanziarie; nell’amministrazione della giustizia. Affiancano la materia dell’amministrazione digitale – i cui profili di novità ne rendono indispensabile la conoscenza – i temi della responsabilità nel diritto europeo, della responsabilità dello Stato per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, infine, della responsabilità penale della pubblica amministrazione. Il lettore che voglia approfondire temi di suo interesse è aiutato nell’attività di ricerca dalla presenza di una “Bibliografia essenziale” che correda ogni capitolo del volume. Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di opere in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.Nicola PosteraroAvvocato, dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, è abilitato allo svolgimento delle funzioni di professore associato di diritto amministrativo e collabora con le cattedre di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto sanitario di alcune Università. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario, pubblicando in tema volumi, saggi e note.
Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore
88.00 €
La classificazione delle fonti
Nell’ordinamento nazionale tra le fonti fatto si annovera la consuetudine, ovvero il comportamento ripetuto nel tempo dalla maggior parte dei membri di un gruppo nella convinzione che la ripetizione di tale comportamento sia corretta.
Le fonti atto dell’ordinamento nazionale sono la Costituzione, le leggi costituzionali, la legge ordinaria dello Stato, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti parlamentari, i referendum parlamentari, gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti.
La Costituzione della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948, si caratterizza per essere un atto lungo, scritto e rigido: contiene i principi fondamentali della Repubblica, i diritti ed i doveri dei cittadini, le regole cardine dell’ordinamento della Repubblica e le disposizioni transitorie e finali.
Le leggi costituzionali si distinguono in leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; tali atti hanno il medesimo procedimento di formazione, disciplinato dall’articolo 138 della Carta costituzionale. Il procedimento prevede una prima fase d’iniziativa legislativa ed una fase costitutiva caratterizzata dalla necessità di doppia delibera conforme, tra le quali deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a 3 mesi. Ed infine, il procedimento prevede la fase di integrazione dell’efficacia, la quale, se la legge è stata approvata con una maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere, si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge, mentre se la legge non viene approvata con tale maggioranza, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per consentire la possibilità di un eventuale Referendum.
La legge ordinaria dello Stato è l’atto normativo adottato mediante procedimento di formazione ordinario di cui agli artt. 70 -74 della Costituzione. La prima fase di formazione della legge è la fase dell’iniziativa, la quale consiste nella presentazione di una proposta o di un disegno di legge, da parte dei soggetti legittimati, ovvero il Governo, ciascun parlamentare, il CNEL, il corpo elettorale mediante la sottoscrizione da almeno cinquantamila elettori ed i Consiglieri regionali. Segue la fase preparatoria, la quale è svolta dalle Commissioni a cui è assegnato il disegno di legge e la fase deliberativa o costitutiva, nella quale il disegno di legge viene approvato da parte della Camera mediante uno dei tre distinti procedimenti, redigente, deliberante o ordinario. Infine, vi è la fase di integrazione dell’efficacia, che avviene mediante la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il quale può rinviarla alle Camere oppure apporvi la firma e procedere così alla promulgazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con visto del Guardasigilli.
Talvolta, nel caso di riserva di legge, la disciplina di una materia può essere attribuita unicamente alla legge: si distingue tra riserva di legge assoluta, quando viene attribuita l’intera materia e riserva di legge relativa, quando la legge definisce le caratteristiche fondamentali, mentre le fonti secondarie intervengono ad integrazione.
Gli altri atti aventi forza di legge sono il Decreto-legge ed il Decreto legislativo.
Il Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, i quali devono essere pubblicati e presentati alle Camere per la conversione. Le Camere si riuniscono entro cinque giorni per procedere alla conversione, la quale deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Se entro tale termine il decreto-legge non viene convertito, perde efficacia.
L’esercizio della funzione legislativa nel caso del Decreto legislativo viene, invece, delegata al Governo con determinazione di principi e criteri determinati, solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Infine, tra le fonti di rango primario vi sono le leggi regionali. La potestà legislativa è affidata alle Regioni nel rispetto del criterio di riparto stabilito all’articolo 117 della Costituzione, che contempla il potere legislativo esclusivo dello Stato in determinate materie, la potestà legislativa concorrente Stato/Regioni in altre, infine la potestà legislativa residuale alle Regioni in tutte quelle materie che non rientrano nelle materie precedenti.
Tra le fonti di rango secondario rientrano i regolamenti dell’esecutivo, i quali sono atti formalmente amministrativi emanati da organi del potere esecutivo, sostanzialmente normativi in quanto dotati del carattere della generalità e dell’astrattezza. Vi sono differenti tipologie di regolamenti: di esecuzione, di attuazione, di organizzazione, indipendenti, di riordino e di delegificazione. Tali regolamenti possono essere governativi, ministeriali o interministeriali.
Infine, ci sono le fonti delle autonomie territoriali ed in particolare, i regolamenti regionali comunali e delle altre autonomie.
Le leggi-provvedimento
Tra le fonti di rango primario si annoverano le c.d. leggi-provvedimento, le quali sono atti aventi forza di legge che hanno la peculiarità di incidere su casi e destinatari determinati e non presentano le caratteristiche dell’astrattezza e della generalità.
Proprio tale peculiarità, e dunque l’avere le caratteristiche della personalità riguardo ai destinatari, la concretezza riguardo al contenuto e gli effetti eccezionali, in passato, ha creato dubbi circa l’ammissibilità di tale fonte. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in numerose casistiche, ha escluso tale inammissibilità, pur riservandosi uno stretto controllo di costituzionalità del rispetto del principio di ragionevolezza ed ha respinto la tesi della sussistenza della c.d. riserva di amministrazione. In particolare, alcune leggi-provvedimento hanno superato sia le obiezioni di fondo collegate al principio di separazione di poteri sia quelle legate al sistema delle garanzie, in quanto il diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale; tuttavia, il sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto legislativo sottoposto a controllo.
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