Le fasi prodromiche alla richiesta di revisione del processo, un “quarto grado” di giudizio?

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La pronuncia della Corte d’Appello di Brescia sulla c.d. strage di Erba

Le presenti riflessioni fanno seguito al mio articolo pubblicato sul sito web il dodici gennaio 2018 (“La confisca e distruzione dei reperti a garanzia degli imputati nei casi di revisione..” – nota: se ne consiglia la lettura per completezza di analisi), alla luce dell’odierna ordinanza di rigetto (rectius: inammissibilità) emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, su una richiesta, promossa dalla difesa, di incidente probatorio (a. 392 c.p.p.) finalizzato all’analisi dei reperti rinvenuti sulla scena del crimine.

Si rammenta che la suddetta proposta difensiva ebbe la sua genesi in quanto fu la Corte d’Assise di Como, interpellata in via prodromica quale giudice dell’esecuzione, a rigettare una prima “generica” istanza d’accesso ai reperti, finalizzata a nuove analisi tramite propri consulenti (nell’ambito dello svolgimento delle indagini difensive volte a promuovere un eventuale giudizio di revisione in favore dei propri assistiti, ai sensi dell’articolo 327 bis co. II c.p.p.), con la seguente motivazione: “..Qualora dovessero esser disposti ulteriori prelievi, questi dovranno esser certamente considerati irripetibili, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., da svolgersi nel contraddittorio delle parti..”.

La Corte d’Appello di Brescia, successivamente interpellata per competenza “territoriale”, ai sensi dell’art. 633 c.p.p., rigettò anche’essa l’istanza – ora sotto forma di incidente probatorio, secondo l’indirizzo di Como – ponendo in essere un cosiddetto conflitto di (in)competenza che fu poi risolto dalla pronuncia della Cassazione, interpellata con ricorso dalla difesa, la quale indicò correttamente “Brescia” quale giudice competente per ricevere l’istanza de qua. Così recitava la sentenza (di annullamento con rinvio): “In realtà si trattava di una complessa istanza di incidente probatorio, la quale comprendeva anche la fase prodromica. Di conseguenza, i tratti di abnormità della decisione, si scorgono allorquando ci si avvede che, a causa di un’errata lettura della richiesta, la Corte territoriale ha creato uno stallo di fatto per una artificiosa incompetenza, in luogo di pronunziarsi sulla istanza di incidente probatorio”. Naturalmente la difesa degli imputati Romano-Bazzi, condannati in via definitiva, avrebbe evitato di richiamare la forma e l’istituto dell’incidente probatorio, ergo l’eventuale nomina di un perito d’ufficio (con potenziali spese all’Erario) affiancato da consulenti di parte (accusa/p. civile), se i Giudici di Como avessero autorizzato i loro consulenti.

Nell’udienza “interlocutoria” del ventuno novembre 2017 i giudici della Corte di Brescia, pur  riservandosi una decisione definitiva all’udienza successiva del sedici gennaio 2018, confermarono in via ufficiosa che sarebbe stato accolto l’incidente probatorio (con nomina dei periti – cfr.: “il primo problema è: quindi abbiamo convocato le parti in udienza interlocutoria, anche perché sicuramente un incidente probatorio lo faremo..”). Da non dimenticare, nella ricostruzione, il nihil obstat (parere positivo) espresso dal Procuratore Generale, ossia dell’accusa. A corollario di quanto fin ora espresso, si rammenta altresì che il collegio difensivo, costituito dagli avvocati Schembri-D’Ascola-Bordeaux, ebbe un gran da fare per invitare gli organi giudicanti, in primis Como, a temporeggiare sulla distruzione dei reperti (nota: vedasi mio articolo precedente).

Orbene se ci si soffermassimo su queste prime battute, non si vede quale sarebbe il “nodo gordiano” in questa storia processuale certamente così articolata e tecnicamente macchinosa, intervenuto all’udienza del sedici gennaio (il cui esito è stato depositato, con ordinanza, il trenta gennaio). La novità sta nel fatto che i Giudici di Brescia, sciogliendo definitivamente la loro riserva, hanno depositato un’ordinanza con cui dichiarano “inammissibile l’istanza di incidente probatorio finalizzata ad un futuro giudizio di revisione, depositata nell’interesse di Olindo Romano e Rosa Bazzi..disponendo la conservazione dei reperti sino all’esito della presente procedura”.

Ma come si è arrivati a tale diametralmente opposta decisione?

Si vada per gradi.

In prima istanza i Giudici hanno evidenziato come la Suprema Corte di Cassazione, nell’annullare la loro decisione, “non hanno in alcun modo indicato che tale istanza (nota: di incidente probatorio) non debba esser sottoposta preliminarmente ad un vaglio di ammissibilità”. Tale constatazione effettivamente è corretta, ma non vi è da dimenticare che il ricorso proposto (e poi accolto) in Cassazione, si limitava a far emergere un “conflitto di competenza” (con conseguente “stallo processuale”) che, peraltro, era stato innescato dagli stessi Giudici di Como e Brescia. La Suprema Corte ha, quindi, circoscritto la decisione su tale quaestio, non esprimendo valutazioni nel merito.

Successivamente la Corte d’Appello ha sancito, all’interno dell’ordinanza di diniego, che “l’incidente probatorio richiesto dalle difese (nota: peraltro anche la difesa delle parti offese/civili si era associata), è finalizzato ad una, seppur futura ed incerta, richiesta di revisione. Pertanto la norma di riferimento, ai fini dell’apprezzamento dell’ammissibilità della domanda, deve essere correttamente individuata nell’art. 631 c.p.p. che richiede che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, gli elementi addotti devono essere tali da dimostrare che se accertati, il condannato deve essere prosciolto, a norma degli articoli 529, 530 o 531  c.p.p…In altre parole spetta a questa Corte la valutazione preliminare, pur sul piano astratto, in ordine alla capacità dimostrativa del complesso probatorio..(idoneo) a ribaltare il giudizio di colpevolezza..e quindi non può che riguardare la stessa valutazione del successivo –per quanto eventuale- giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione”.

La prima osservazione che si vuol porre riguarda la correlazione tra l’istanza di incidente probatorio, promossa obtorto collo dalla difesa, e la “norma di riferimento” a cui la ricollega la Corte, ossia l’articolo 631 del codice di procedura penale. La domanda che si avanza è la seguente: “Si è o no effettivamente all’interno della fase-stadio di revisione?”. La risposta deve essere, a mio sommesso avviso, solo in parte positiva. E’ palese che i difensori degli imputati desiderassero solamente analizzare, pare con nuove tecniche scientifiche dei reperti – nonché ex novo – , in modo “esplorativo”: per decidere, solo all’esito, se effettivamente poter proporre un giudizio di revisione (e tale è stata la prima necessaria motivazione che hanno addotto ai Giudici di Como, affinché fossero autorizzati i propri consulenti a visionare ed analizzare i reperti). È noto che, nei “limiti della (richiesta di) revisione”, ai sensi dell’art. 631 c.p.p., come peraltro correttamente richiamato dai Giudici di Brescia, ci debba però essere la dimostrazione, salvo successivo accertamento, che gli “elementi” su cui si basa la richiesta, “debbano esser tali da dimostrare che il condannato deve esser prosciolto”. Alla stregua di tale richiamo ci si domanda come si possa pronosticare una valutazione di tal genere, se non si conoscano (ancora) gli esiti delle analisi. Ed ancora, come si può anticipare, anche in via meramente prognostica, un giudizio di tale portata se viene negato, ex ante, lo svolgimento delle suddette analisi? Risulta al contrario palese che, se le analisi e neo-analisi sui reperti dimostrassero (rectius: avessero dimostrato) ad esempio la presenza di DNA diversi da quelli dei due imputati e delle vittime, questo sarebbe potuto essere un quid novi per proporre un giudizio di revisione (nota: indipendentemente, ad avviso dello scrivente, da una nuova ricostruzione della dinamica dei fatti che non compete alla difesa).

La Suprema Corte, nell’anno 2011 (cfr. n. 867/2011), è stata investita sull’eccezionale possibilità di revisione, ex art. 630 c.p.p., di un processo definitivo, alla luce della sopravvenienza di nuove prove suscettibili di portare al proscioglimento del condannato, ai sensi della lettera c) dell’articolo citato (ovvero “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto..”). Recita la Suprema Corte – in contrasto con un precedente orientamento che negava la revisione del processo nel caso di prove scientifiche già valutate -: “La novità della prova scientifica può essere correlata all’oggetto stesso dell’accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre elementi fattuali..” . Con una successiva pronuncia hanno, altresì, stabilito come: “Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove tecnologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche” (cfr. Cass., n. 13930/2017). Quindi la Cassazione ha delimitato in modo marcato quale siano i c.d. paletti per poter proporre, adducendo “nuove prove”, un giudizio di revisione (evitando quelli che potrebbero definirsi, con un termine civilistico, “temerari”). Ma se non viene data – si ripete – la possibilità, ab origine, di compiere nuove analisi sui reperti, sia col mezzo “privato” dei consulenti che con quello “in contradditorio” delle parti, com’è possibile, per una difesa, basare un eventuale giudizio di revisione se tali “nuove prove” dovessero derivare, non da testimonianza o da documenti, bensì da analisi scientifiche? E si aggiunge ancora, come sia possibile farlo, se i reperti di un processo (analizzati o non che siano) vengano distrutti?

I Giudici, per rigettare l’istanza di incidente probatorio, hanno altresì affermato che: “Invero, proprio perché la richiesta di incidente probatorio deve ritenersi funzionale ad una, seppur futura ed eventuale richiesta di revisione, tale richiesta deve essere, seppur in astratto, rigorosamente orientata e in grado di scardinare le prove già acquisite e che hanno costituito il giudicato; in altri termini, la richiesta di incidente probatorio deve avere una astratta potenzialità “distruttiva” del giudicato con il quale si deve in qualche modo confrontare. Se così non fosse, dimenticando che la prova da acquisire è funzionale proprio ad una futura revisione, sarebbe consentito, senza alcun vaglio e delibazione, una ricerca indiscriminata della nuova prova senza che la parte offra alla Corte, che è giudice di una futura revisione, i termini astratti per poter valutare l’incidenza sul giudicato della prova una volta acquisita”. Anche in questo caso si avanzano delle osservazioni a carattere generale. È corretto dire che la parte proponente, in questo caso la difesa, debba “mettere in condizione” l’organo giudicante di deliberare con serenità ed equilibrio, in senso affermativo o negativo, dando più elementi possibili di discernimento. Ma tale (giusto) monito vale, in via astratta, per qualunque decisione. Nel caso specifico, al contrario, il collegio difensivo non ha (ancora) nuovi elementi fattuali da sottoporre all’organo giudicante, tali da avere una “astratta potenzialità distruttiva del giudicato”: in primis perché se non viene concesso di analizzare i reperti, mai li avrà; in secondo luogo – elemento da non trascurare giuridicamente – perché la Corte d’Appello di Brescia, adita per decidere solo sull’istanza di incidente probatorio, non è, e forse non può essere “nel merito” giudice di revisione, né – ad avviso di chi scrive – potrebbe compiere una valutazione, pur prognostica, in ordine ad una “funzionale futura revisione”.  Se cosi fosse, si dovrebbe a tal punto prendere in considerazione – in via meramente ipotetica e come cosiddetto paradosso zenoniano – una potenziale astensione/incompatibilità di questi Giudici, giacché già pronunciatisi, in un certo senso, “nel merito” (seppur, espressamente, solo sulla mancata dimostrazione delle “prove” – rectius: nuovi elementi – a sostegno della istanza difensiva). A cui aggiungere, come ulteriore corollario, che, se è pur vero che i Giudici hanno e devono avere il diritto/potere di rigettare una istanza (in questo caso di incidente probatorio), la semplice possibilità di poter esperire analisi sui reperti sic paret con nuove modalità scientifiche, ovvero analisi su reperti mai analizzati appare, in re ipsa, un sottostante già idoneo alla sua ammissione (nota: non annoverandosi, quindi, questa ipotesi in quelle secondo cui “sarebbe consentito, senza alcun vaglio e delibazione, una ricerca indiscriminata della nuova prova..”). Si comprende bene che il crinale su cui si sta camminando, giuridicamente parlando, sia stretto, ma delle osservazioni, a carattere generale, sono sempre eccepibili. A tal riguardo si ricorda che, solo nel caso di una reale richiesta di un giudizio di revisione, ai sensi dell’art. 629 e seguenti c.p.p., questa (richiesta) verrà vagliata “nel merito” dalla Corte d’Appello competente (Brescia): e, solo nel caso non fosse “manifestamente infondata” o “fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l’osservanza degli articoli 631, 632, 633, 641”, si procederà ad un “nuovo” processo. Ci si domanda nuovamente se, una richiesta di incidente probatorio – essendo stato in precedenza negato il mero “privato accesso ai reperti” per nuove analisi –, debba prevedere un vaglio prognostico così rigido (vedasi: “La Corte ritiene condivisibile quanto osservato in udienza dal P.G.,.. non viene prospettato dalle difese, quale sarebbe la valenza di tali accertamenti tecnici richiesti, rispetto al materiale probatorio che è stato preso in esame, ai fini della condanna”). Ed ancora, non si comprende come si possano fare nuove investigazioni, previste dal combinato disposto degli articoli 327 bis c.p.p. (anche “per promuovere il giudizio di revisione”) e 391 bis e ss. c.p.p., se viene negata una “semplice” consulenza od un incidente probatorio. Alla luce di quanto testé affermato, il successivo rilievo contenuto nella ordinanza di inammissibilità secondo cui “né si può seriamente sostenere che, in sede di revisione, sia possibile disporre ogni tipo di accertamento esplorativo..diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere che sia consentito, ai fini meramente esplorativi, “riaprire” qualsiasi processo definitivo..tenuto conto che, il giudizio di revisione, costituisce strumento eccezionale previsto dal legislatore e non certo “quarto grado” di giudizio”, appare ineccepibile astrattamente e giuridicamente disquisendo, ma forse non applicabile al caso de quo. La Corte di Brescia richiama infine il “problema dei costi” affermando, per precisione, che non trattasi comunque del motivo ostativo alla richiesta di incidente probatorio (e confermando, poi, che la competenza alla eventuale distruzione dei reperti rimane radicata nella Corte d’Assise di Como, quale giudice dell’esecuzione: “va – comunque – disposto il mantenimento dei reperti sino all’esito della presente procedura”).

Analizzata l’ordinanza di inammissibilità, è necessario comprendere quali mezzi possa ancora esperire la difesa di Romano-Bazzi. Sicuramente presenterà un nuovo ricorso in Cassazione avverso tale ordinanza (di Brescia), evidenziando tutti i punti e capi ritenuti “illogici” o “abnormi”, con la speranza che la Suprema Corte possa nuovamente annullare la suddetta ordinanza – e con la conseguenza che la Corte d’Appello di Brescia si dovrà anch’essa nuovamente pronunciare in ordine alla richiesta di incidente probatorio -. Un’altra via percorribile, anche parallelamente, sarà sicuramente una (nuova) istanza alla Corte d’Assise di Como, affinché autorizzi i consulenti della difesa – e solo loro – a riesaminare (ed esaminare per la prima volta, si ripete), i reperti. È  probabile – ma nulla è impossibile – che i Giudici di Como la rigettino, reiterando la precedente pronuncia secondo cui trattasi di analisi/atti “irripetibili”, ergo da esperirsi in contraddittorio. In questo caso – salvo un eventuale ricorso in Cassazione anche avverso tale pronuncia – si tornerebbe al c.d. punto di partenza, ovvero attendere la delibazione della Suprema Corte in ordine alla richiesta di annullamento della ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. Se la Corte di Cassazione rigettasse il ricorso e contemporaneamente la Corte d’Assise di Como dovesse rigettare l’altra istanza (nota: ricorribile, si ritiene, anch’essa con un ricorso), si metterebbe una parola fine a questo drammatico procedimento penale, definito la “strage di Erba”. In conclusione si devono attendere le preannunciate deliberazioni non dimenticando che, se pur vero che esiste l’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ex artt. 599 e 603 c.p.p., – ove poter formulare nuove richieste difensive nelle more dell’iter processuale -, nulla osta, perché è il codice di procedura penale che lo insegna, che si possano utilizzare altre modalità, nel caso di sentenza passata in giudicato, per perorare, con nuovi mezzi scientifici (nota: si aggiunge neuro scientifici), la “causa” dei propri assistiti, affinché si possa effettivamente mettere una parola finale sulla responsabilità penali degli imputati.

 

Alessandro Continiello

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