Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per

Lazzini Sonia 01/12/05

Il risarcimento per equivalente ha una funzione residuale e sussidiaria, potendo essere disposto solo quando non sia pi? possibile l’affidamento dell?appalto

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Il Tar Palermo, Sezione Quarta di Catania, con la sentenza numero 2014 del 4 novembre 2005, in tema di rapporti fra le norme di legge e quelle del bando di gara, ci insegna che:

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<? da tenere presente che un obbligo discendente direttamente dalla legge si impone anche se non ? richiamato dalla lex specialis della gara (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2003 n. 700), con la conseguenza che la circostanza che il bando non prevedesse espressamente l’onere di presentare l’impegno del fideiussore risulta irrilevante, dovendo comunque trovare applicazione, ad integrazione del bando stesso, la norma di legge.>

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precedente sentenza:

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Tar Sicilia, Catania, n. 1778 del 20 ottobre? 2005

Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessit? di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, bench? non espressamente richiamate (C.d.S., Sez. V, 11 febbraio 2003, n. 700; C.d.S., Sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 113; C.d.S., Sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1069; C.d.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 54

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A cura di Sonia Lazzini

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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