Le c.d. sottocategorie del danno non patrimoniale

Redazione 16/12/16
Scarica PDF Stampa
a cura di Dott. Domenico Chindemi
Prima parte
Spesso si verifica, da parte dei giudici di merito, un’operazione “concettuale” quale l’assorbimento del danno morale all’interno del danno biologico (propugnato dalla Cassazione in forza della affermata bipolarità del danno: patrimoniale e non patrimoniale),  identificandola con  l’”eliminazione”, tout court, della voce di danno , dovendosi, invece, in tal caso, proprio in forza del pensiero delle Sezioni Unite di San Martino, procedere alla personalizzazione delle tabelle o del risarcimento,  riconoscendo tale pregiudizio, sia pure all’interno del danno non patrimoniale o del danno biologico che ne costituisce la principale voce risarcitoria.
Per maggiori informazioni si consiglia il seguente volume:

Guida alla liquidazione economica del danno alla persona in R.C.
Sara Del Sordo, Umberto Genovese, Cristina Lombardo, Filippo Martini, Alessandra Mazzucchelli, Marco Rodolfi, Attilio Steffano, 2016, Maggioli Editore
La Collana “I Quaderni di Medicina e Diritto” persegue lo scopo dell’omonima Associazione: approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativo, attinenti al bene salute della persona e alle…

21,00 € 18,90 € Acquista

su www.maggiolieditore.it

Che il danno morale debba essere comunque ristorato e riconosciuto, sia pure al’interno del danno non patrimoniale, si evince, oltre che da diverse pronunce post Sezioni Unite, dalle stesse tabelle milanesi (adottate da circa il 70% dei Tribunali), in cui il danno morale viene aggiunto, sia pure nella valutazione globale del biologico, alla liquidazione di tale voce di danno, sia pure in via percentuale.
Trattasi di una chiara indicazione da non sottovalutare nella valutazione della problematica.
Una valutazione unitaria e indiscriminata del danno biologico?
In alternativa (ma trattasi di una prospettiva meramente subordinata) potrebbe operarsi, sempre in via tabellare, una valutazione unitaria e indiscriminata del danno biologico (senza distinzioni al suo interno), ma prendendo quale base sempre le nuove tabelle milanesi che, in forza del principio dell’integrale risarcimento del danno,vanno adeguate alla nuova visione del danno non patrimoniale e così dovrebbe prevedersi anche con le altre tabelle in uso nei diversi Tribunali ove non si voglia violare il principio della integralità del risarcimento, non essendo revocabile in dubbio che tutte le tabelle del danno biologico, ivi incluse quelle sulle micropermanenti del codice delle assicurazioni (con la sola eccezione delle nuove tabelli milanesi), non sono comprensive del danno morale, pacificamente liquidato in aggiunta al biologico ante sentenze di San Martino.
Il danno morale
Il danno morale è una componente del danno non patrimoniale, inserita all’interno del danno biologico, ma con una sua autonoma incidenza sulla liquidazione di tale voce di danno, senza alcun automatico assorbimento all’interno del biologico.
Depongono chiaramente in tal senso, come già evidenziato,  le tabelle del Tribunale di Milano che, all’interno del danno biologico, distinguono la componente del danno morale, pur prevedendo una sola voce di danno alla salute.
I vari tipi di pregiudizio
Con riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), le Sezioni Unite, precisano che questi rispondono ad esigenze descrittive, ma non implicano il riconoscimento di distinte categorie di danno; tale indicazione non ha impedito alla successiva giurisprudenza della S.C. di liquidare autonomamente il danno morale, anche al fine di attuare il principio generale dell’integrale risarcimento del danno, senza duplicazioni risarcitorie, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate, provvedendo alla loro integrale riparazione.
Un orientamento delle S.C. e della stessa giurisprudenza di merito che ha continuato a liquidare autonomamente il danno morale ha, implicitamente, ritenuto, che le pronunce delle Sezioni Unite fossero vincolanti in relazione all’osservanza dei principi generali, ma non con riferimento al criterio risarcitorio unitario, imperniato sul danno biologico onnicomprensivo delle sottovoci di danno (morale e esistenziale), ritenuto, evidentemente meramente esemplificativo (perché altrimenti non si giustificherebbe tale violazione), e finalizzato al raggiungimento del principio generale dell’integralità del risarcimento, senza duplicazioni risarcitorie.
I criteri liquidatori
I criteri liquidatori, in tale ottica “autonomista”, del danno morale possono essere molteplici:

liquidazione onnicomprensiva del danno biologico e del danno morale in un’unica voce di danno;
liquidazione pro-quota rispetto al danno biologico;
liquidazione autonoma personalizzata svincolata dalle tabelle;
personalizzazione delle tabelle, a seguito della valutazione del pregiudizio morale;
liquidazione personalizzata tabellare con percentuale non predeterminata rispetto al danno biologico;
aumento percentuale del danno morale limitato alla percentuale di aumento prevista per le micro e macropermanenti (rispettivamente 20% e 30%).

Anche se va bandito ogni automatismo, è stato ritenuto legittimo il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, purché il giudice, con adeguata motivazione, dimostri di avere tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio, dando atto di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo.
Non può, quindi, essere determinato in modo automatico il danno “morale” in una percentuale del danno biologico, ma può essere considerato quanto liquidato in base a dette tabelle e comunque quanto risultante da esse,  quale criterio di base per procedere alla personalizzazione del danno morale, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, potendo il risultato finale coincidere con la percentuale tabellare prevista, se trattasi di lesione cd.”standard”,  con riferimento alle quali può  ritenersi  congrua la percentuale tabellarmente prevista.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento