Le associazioni sovversive

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Cosa sono le associazioni sovversive

Un’associazione sovversiva è un gruppo che si prefigge di sovvertire, anche con l’utilizzo della violenza, l’ordine politico e sociale di uno Stato.

Negli ordinamenti liberal-democratici l’associazione è ritenuta sovversiva se è finalizzata alla sovversione con mezzi violenti, altrimenti è lecita e tutelata dalla Costituzione.

Il reato che ne deriva può anche escludere in sé l’attentato, che rientra nella fattispecie dell’omicidio, il delitto comune o il terrorismo, e si può configurare nell’associazione per delinquere per commettere cospirazione o sovversione.

Le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, secondo l’ordinamento giuridico italiano, sono quelle associazioni definite all’articolo 270 bis del codice penale, come modificato e sostituito dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2001, n.438, sono propriamente quelle “che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (ex art. 270-bis).

L’associazione sovversiva semplice (ex art. 270 c.p., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n.85) sarebbe: “Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La storia dell’istituto

Una precedente misura risale agli anni settanta, con l’introduzione del reato di associazione eversiva che forniva alla magistratura gli strumenti per perseguire gli ideologi del terrorismo. Ulteriori modifiche furono aggiunte con la legge Cossiga del 1980, accanto alle modifiche attuate per i reati di terrorismo (attuate sugli articoli che erano stati introdotti in origine dal fascismo per il reato di attentato alla persona di Benito Mussolini, come l’articolo 280). Prima del 2006 la finalità di terrorismo non era contemplata nell’articolo 270 (così come non lo era nell’articolo 280) e l’articolo 270-bis non esisteva.

I condannati il reato del quale al 270-bis sono esclusi dalla possibilità di misure alternative alla detenzione, previste dalla legge Simeone per molti reati.

In seguito all’attentato alle torri gemelle negli Stati Uniti d’America il legislatore ha previsto inoltre la «confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.

La loro costituzione è naturalmente un reato associativo, alla configurabilità del quale è perciò sufficiente una condotta – fra quelle idonee a concretizzare ragionevolmente un reale pericolo – di idonea “progettazione” di un futuro concorso in uno o più reati violenti, soprattutto dopo la modifica dell’articolo 270 del codice penale avvenuta nel 2006.

La norma punisce sia chi “promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia” queste associazioni, con la reclusione da sette a quindici anni, che chi più semplicemente vi partecipa, con la reclusione da cinque a dieci anni. Le finalità previste per la configurabilità del reato sono quelle di terrorismo, “anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale”.

Gli elementi costitutivi della fattispecie

Una condotta diventa reato perseguibile penalmente se c’è una persona offesa, fisica o giuridica.

La semplice dichiarazione di opinioni, nonostante siano antidemocratiche o incentivino la violenza non è in sé reato, sinché questo non si traduce in concrete azioni illecite.

Sono applicabili i reati di Istigazione a delinquere e Apologia di reato (ex art. 414 c.p.) nei casi nei quali c’è concreto pericolo che vi consegua la commissione di reati.

Il diritto penale vieta azioni preventive tese a evitare avvenimenti che derivino da una propaganda ideologica che spinga all’illegalità, introducendo dei reati di associazione eversiva si introduce il reato di associazione politica a scopo di sovversione violenta e in senso lato di opinione, si accetta una limitazione della libertà di parola e di stampa, con lo scopo di ridurre altri illeciti ben più gravi.

Nel caso di eversione, oltre all’articolo 270 del codice penale, concepito senza successive modifiche nel 1930 durante la dittatura fascista e modificato solo nel 2006 (in particolare richiedendosi, per la sussistenza del reato, l’idoneità dell’associazione alla sovversione violenta), alla fine degli anni ’70 fu aggiunto l’articolo 270 bis del codice penale, poi modificato e sostituito dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2001 n.438 Art. 270-bis.

Dagli inizi degli anni 2000 sono state aumentate le pene, mentre i condannati per questi reati sono stati esclusi dalla possibilità di misure alternative alla detenzione, previste dalla legge Simeone per quasi tutti i reati. Sono stati ampliati i compiti e le possibilità di azione delle forze di polizia di prevenzione, anche se,, sotto questo profilo, con l’emergenza degli anni di piombo iniziata a livello normativo sul finire degli anni ’70, questi fossero già abbondantemente dilatati rispetto alla tradizione delle più moderne democrazie.

La giurisprudenza in materia

La Corte suprema di cassazione a più riprese è intervenuta per interpretare l’applicazione dell’articolo 270, mutuato da una legge concepita ben prima della nascita della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale, e per limitare i casi di applicazione dei reati associativi e di pericolo presunto.

In particolare, in merito ai reati associativi di natura eversiva è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “la semplice idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza non realizza il reato, ricevendo tutela proprio dall’assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere”.

La giurisprudenza della Suprema Corte, anche se facendo riferimento al diverso fenomeno delle associazioni mafiose, ha più volte chiarito che: “si definisce intraneus a un contesto associativo colui che risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa della associazione i contestazione, non solo “è” ma “fa parte” della stessa.

Locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi ed ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione raggiunga i suoi scopi.

Sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali si ricavi la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve trattarsi dunque di indizi gravi e precisi dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo”.

In merito alla contestazione di un concorso esterno in associazione esso è ammesso soltanto se configura un: “concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e/o del rafforzamento delle capacità operative della organizzazione”.

In un’altra sentenza del settembre 2006 la Suprema Corte di Cassazione assolveva tre magrebini accusati per articolo 270bis e condannati in primo e secondo grado a lunghe pene detentive e detenuti in regime speciale.

Per la Suprema Corte alle discussioni e ai contatti tra gli imputati, documentate da intercettazioni ambientali, sui temi del terrorismo fondamentalista, e nella proclamata disponibilità addirittura a compiere in prima persona attentati per la jihad, non corrispondevano progetti attuali e concreti di violenza, programmi operativi, ma piuttosto una per quanto brutale e censurabile condotta ideologica che in sé, per la suprema Corte, non costituisce reato trovando tutela proprio nell’ordinamento costituzionale e democratico che l’idea eversiva mirerebbe a travolgere.

Queste argomentazioni sono spesso ignorate a livello inquirente, in favore di altri schemi interpretativi più consoni alle politiche dell’emergenza scaturite dagli anni di piombo e dalla guerra al terrorismo inaugurata dagli USA dopo l’attentato alle torri gemelle.

La situazione in Italia e oltreoceano

Sullo stesso piano esse sono sostanzialmente ignorate da ogni ambito di informazione in Italia. Per questi reati in Italia sono stati perseguiti ed incarcerati decine di cittadini stranieri e,successivamente svariate decine di cittadini italiani. Le argomentazioni sono seguite a livello giudicante, soprattutto sotto il profilo dell’idoneità, in seguito alla riforma del 2006.

Anche le comuni associazioni per delinquere sono perseguite a prescindere dall’effettiva realizzazione del progetto criminoso (ex art. 416 c.p.) ma, siccome le associazioni sovversive sono gruppi politici, comportano delicate questioni di libertà politiche fondamentali. Non di rado, i magistrati del pubblico ministero iniziano procedimenti penali per associazione sovversiva, in base alle mere intenzioni rivoluzionarie di gruppuscoli molto esigui, male attrezzati e privi di reale pericolosità per lo stato.

Negli Stati Uniti non esiste una normativa uguale a quella italiana ma ci sono disposizioni per il reato di associazione sovversiva e per altre attività sovversive. Non ci sono però norme relative alla sovversione degli ordinamenti economici o sociali. Vengono utilizzati dalla giurisprudenza i reati di associazione per commettere cospirazione ai danni dello Stato e l’associazione per delinquere della legge RICO.

Dalla disposizione italiana prende nome l’omonimo gruppo musicale, i 270bis, relativa al panorama della musica dell’estrema destra neofascista italiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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