Le agevolazioni fiscali con l’accordo di mediazione 

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SOMMARIO:Premessa – La recente ordinanza della quinta Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione n.11617 del 22 gennaio 2020 – Il vantaggio fiscale della mediazione civile e commerciale e la sua incompiuta – Conclusioni

Premessa

L’esperimento del tentativo di mediazione può essere una scelta culturale volontaria o imposta dalla legge ma resta qualcosa che va incentivato. Viene in questo senso alla mente la frase attribuita ad Abramo Lincoln “Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto Uno degli incentivi è senz’altro il vantaggio fiscale o più in generale economico che le parti possono ricavare dal fatto di utilizzare con esito positivo lo strumento della mediazione civile. L’ordinanza che segue affronta il vantaggio fiscale che deriva dall’accordo in mediazione inerente a un trasferimento di proprietà nell’ambito di una separazione fra coniugi.

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La recente ordinanza della Quinta Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione n.11617 del 22 gennaio 2020

La Quinta Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione si pronuncia con ordinanza n.11617 del 22 gennaio 2020 sul ricorso n.19446/2015 proposto dall’Agenzia delle Entrate contro un contribuente privato avverso la sentenza n.71/2/15 della Commissione Regionale Tributaria dell’Umbria. La sentenza segue un appello della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia contro un avviso di “liquidazione di imposta di registro e di imposte ipocatastali in relazione ad un atto pubblico di vendita immobiliare”. Un atto che nasceva da un accordo a seguito di un procedimento mediativo ex lege 28/10 e quindi in esenzione di imposta ex art. 17 della suddetta legge.[1]

L’ordinanza affronta in primis l’eccezione di inammissibilità del ricorso liquidandola come non avente “pregio”. Passa quindi al motivo di censura “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art.11 comma 3 [2] e art. 17 comma 2 e 3 del d.lgs. 28/10”. Nello specifico la possibilità che il trasferimento immobiliare, “figlio” del verbale di mediazione di impegno a vendere, potesse godere del regime fiscale agevolativo in materia di imposta di registro entro il limite del valore di 50000 € oltre all’esenzione totale in tema di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Viene esclusa l’ipotesi prevista dell’art. 19 della legge n.74 /87 [3]sia perché in alcun modo è fatto riferimento in sede mediativa alle agevolazioni fiscali ex art. 19 dell’ultima legge che comporta un vantaggio fiscale maggiore sia per l’imposta di registro che per quella ipocatastale. Resta nell’ordinanza ribadito che nel caso di “atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari alle condizioni previste dall’art.19” si richieda l’intervento del pubblico ufficiale in caso di autentica delle sottoscrizioni dell’accordo conciliativo ai fini trascrittivi”. La Suprema Corte fa un elenco minuzioso degli atti, documenti e provvedimenti esenti ai sensi del secondo comma dell’art.17: istanza di mediazione, documenti allegati, adesione alla mediazione, eventuali memorie delle parti, provvedimenti del mediatore e quindi proposta di conciliazione, verbale di conciliazione ed eventuali copie, nonché nomina e accettazione. “Il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica” recita testualmente l’ordinanza. Nel giungere alla conclusione la Suprema Corte coglie l’errore, se può definirsi tale, delle parti nel non avere voluto all’esito della mediazione un accordo che rientrasse sotto l’ombrello dei commi 2 e 3 art. 17 del D. lgsv, ma un atto separato e distinto dal notaio.

Pertanto il supremo Collegio accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, senza bisogno di alcun accertamento di fatto e rigetta il ricorso introduttivo del contribuente compensando le spese processuali, considerata la novità della questione.

Il vantaggio fiscale della mediazione civile e commerciale e la sua incompiuta

Questa ordinanza ci consente di mettere in evidenza una delle leve pro mediazione: il vantaggio fiscale. Prima di affrontare questo aspetto occorre puntualizzare che non c’è responsabilità solidale da parte del mediatore con le parti nei confronti della amministrazione tributaria qualora sia dovuta l’imposta di registro.

Entrando nel merito della norma il secondo comma dell’art.17 del d. lgsv conferisce una esenzione totale. Una scelta, quella del legislatore, volta a spingere i soggetti che sono in una situazione di potenziale contenzioso a fare una scelta per il campo della mediazione come luogo per ricomporre il conflitto. Maggiore impatto positivo ha sicuramente l’esenzione dell’imposta di registro fino a 50000 €. Un limite che sarebbe auspicabile innalzare per dare spinta e vantaggio ulteriore alla scelta di fare l’accordo in mediazione.

Per altro verso non si può negare che la scelta della modalità di calcolo del tributo sulla base non della domanda di mediazione, ma sul quantum indicato dalle parti in sede di definizione dell’accordo, aspetto questo che una parte della dottrina ha contestato. L’amministrazione tributaria statale può in ogni caso censurare e intervenire se il quantum non è stato indicato in maniera conforme. Resta da chiarire che cosa succeda nel caso in cui dall’accordo mediativo non scaturiscano trasferimenti o costituzioni di diritti reali oppure obblighi di pagamento o comunque di importo non superiore alla franchigia per cui l’importo sarebbe dovuto nella misura fissa nella logica di evitare intenti elusivi. Discorso parificabile al caso in cui l’accordo abbia ad oggetto prestazioni soggette ad iva.

Nell’ambito dei vantaggi fiscali rimane l’incompiuta del credito d’imposta. Al riguardo vale la pena precisare che nel dettato normativo tale credito è riconosciuto sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche per la risoluzione di controversie civili e commerciali attraverso gli organismi di mediazione. Sono questi ultimi a provvedere all’inserimento dei dati in un apposito portale

L’importo di 500 € in caso di raggiungimento della mediazione e di 250 € in caso di mancato accordo deve essere comunicato dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio ai fini dell’inserimento nella prima dichiarazione dei redditi utile ai fini della compensazione mediante modello F24 o in alternativa diminuzione delle imposte dovute. Normativa purtroppo non applicata.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n.154 del 1999 sul concetto di tassa come sinonimo di tributo così come anche con sentenza 6065 del 2000 e la stessa Amministrazione finanziaria con CM 49/4 del 2000 aveva già chiarito che tassa come termine andava inteso come tributo.

Ogni dubbio interpretativo andava sanato nel senso di interpretare la disposizione in oggetto ai sensi dell’art.12 delle Preleggi[4] ossia alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore.

Certamente la norma può prestarsi a comportamenti elusivi sul piano fiscale laddove gli atti di trasferimento o di costituzione di un diritto frutto di un accordo in mediazione offrono un regime tributario più vantaggioso di quello ordinario. Questo rischio è presente peraltro ogni volta che il regime fiscale speciale sia più vantaggioso di quello ordinario. Sta alla responsabilità morale e professionale del mediatore, in materia non semplice, intervenire per evitare il realizzarsi del fine elusivo.

Conclusioni

Questa ordinanza fa chiarezza sulla esenzione e sulla agevolazione fiscale per quanto concordato tra le parti durante la mediazione e fuori della mediazione fissando un limite temporale e se vogliamo anche spaziale. Rimane l’occasione anche per porre l’attenzione su una normativa non applicata e oggetto di recente anche di risposta dall’Agenzia delle Entrate [5]. Il credito d’imposta totale e anche parziale non ha trovato ad oggi ancora una copertura finanziaria così come previsto dall’originario dettato normativo. Questa mancanza fa sicuramente perdere posizioni al nostro Paese, se guardiamo all’Europa, nella classifica dell’incentivazione e promozione dei metodi ADR.

Pur tuttavia l’emergenza Covid-19 ha portato un cambio di passo con la legge 25 giugno 2020 n.162 che ha convertito con modifiche il D.L. 30.4.20 n. 28 nella parte in cui dispone quanto segue  “All’art.3 del d. l. 23.2.20 n.6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n.13 dopo il comma 6 bis è inserito il seguente: nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi dell’art.6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/10, costituisce condizione di procedibilità della domanda.” Si può ben dire di avere l’opportunità nell’emergenza di rendere maggior valore a uno strumento ordinario quale è l’esperimento del procedimento di mediazione che non dimentichiamo, al di fuori dell’ambito amministrativo e del lavoro, pone l’Italia in cima alla classifica dei Paesi europei per numero di materie coperte dal procedimento di cui sopra.

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[1] Art. 17 DLG 28-2010 Risorse, regime tributario e indennita’

In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’ del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.

Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

[5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.]

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. (3)

5-ter. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.

L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

[2] 3. Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

[3] 1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

[4] Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

[5] https://www.dplmediazione.eu/public/stampa/agenzia%20entrate%20doc%20doc_000114956446[516914].pdf

Dott. Pizzigallo Francesco

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