L’azione revocatoria ordinaria nella giurisprudenza di merito e di legittimità

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Premessa

La responsabilità patrimoniale del debitore trova il proprio fondamento all’interno dell’art.2740 c.c. nel quale si stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Il patrimonio del debitore rappresenta la garanzia generica del credito, potendo il creditore, su questo, soddisfare le proprie ragioni in condizione di parità con gli altri creditori, salva la sussistenza delle cause legittime di prelazione.

Al fine di preservare l’integrità della garanzia patrimoniale e, nel rispetto del principio del favor creditoris, all’interno del codice civile, e specificamente nel Libro VI-Titolo III-Capo V, vengono disciplinati degli strumenti (c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale) che permettono al creditore, al ricorrere di particolari presupposti, di: surrogarsi al debitore  inerte (azione surrogatoria ex art.2900 c.c.); far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi compiuti dal debitore (azione revocatoria ex artt.2901 s.s. c.c.); richiedere al giudice l’adozione di una misura preventiva e cautelare (sequestro conservativo ex artt. 2905 s.s. c.c.; artt.671 s.s. c.p.c.).

Presupposti e finalità dell’azione revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria ordinaria, così come prescritto nell’art.2901 c.c., può essere esperita dal creditore, anche nell’ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito e sussistano le seguenti condizioni:

esistenza di un diritto di credito verso il debitore;

conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato;

– nell’ipotesi di un atto a titolo oneroso, conoscenza di tale pregiudizio anche da parte del terzo.

Oggetto dell’azione revocatoria sono sia gli atti dispositivi compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, sia quelli compiuti anteriormente, purché dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni creditorie. In tale ultimo caso, se l’atto di cui si domanda la revoca è a titolo oneroso, l’azione soggiace all’ulteriore condizione della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione posta in essere da parte del debitore (c.d partecipatio fraudis).

Caratteristiche del credito da tutelare

Nel testo dell’art.2901 c.c. è ravvisabile una “nozione lata di credito” comprensiva altresì della ragionevole aspettativa, purché non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile anche se non definitivamente accertata (Cass. sent. 11755/2018)[1]. Si ritiene infatti che il credito di cui si domanda la tutela non debba necessariamente presentare i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, potendo l’azione essere promossa anche dal titolare di un credito eventuale nella veste di credito litigioso (Trib. Roma, 1 dicembre 2016 n.22419). La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nell’affermare che l’eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento del credito non influisce sul processo per revocatoria, dovendosi escludere che possa sorgere un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l’atto di disposizione e l’eventuale sentenza negativa dell’esistenza del credito.[2]

Ai fini della proposizione dell’azione è necessario, così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.3363/2019, che il creditore provveda ad identificare il credito attraverso l’indicazione del fatto costitutivo, sia pure dall’incerto fondamento, non potendosi limitare a riportare unicamente il mero  dato numerico corrispondente all’ammontare del credito.

Elemento oggettivo: eventus damni

Il legislatore ha omesso di definire che cosa debba intendersi per “atto dispositivo pregiudizievole” delle ragioni del creditore, avendo preferito rimettere al prudente apprezzamento del giudice il potere di determinare quando un atto compiuto dal debitore possa risultare idoneo ad integrare tale presupposto. Non è necessario provare che dall’atto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare in giudizio “una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. sent.15880/2007)[3]. Tale azione, pertanto, risulta esperibile anche quando il debitore abbia compiuto degli atti che modificano la consistenza del suo patrimonio unicamente sotto il profilo qualitativo, es. vendita di un immobile dietro corrispettivo di un prezzo, stante la facile distraibilità ed occultabilità delle somme di denaro con conseguente evidente pregiudizio in danno ai creditori.

Il legislatore, nel terzo comma dell’art.2901 c.c., ha espressamente escluso dal raggio di operatività dell’azione gli atti dispositivi compiuti dal debitore per adempiere un debito scaduto. La ratio di tale esenzione deve essere rinvenuta nella natura di “atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.”. A tale proposito la Cassazione, nella sent. 9816/2018, ha precisato che non è soggetta ad azione revocatoria la vendita di un immobile da parte del debitore, nell’ipotesi in cui i proventi di questa siano stati impiegati per adempiere ad un debito scaduto, sempre che il debitore riesca a dimostrare che tale atto rappresentava il solo mezzo per reperire la liquidità necessaria.

Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’azione revocatoria ordinaria, inoltre, sono considerate alla strega di atti a titolo oneroso, ai sensi dell’art.2901, comma 2 c.c., le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, purché prestate contestualmente al credito garantito. 

Elemento soggettivo: consilium fraudis e partecipatio fraudis

 Il consilium fraudis assume una connotazione ed un’ intensità differente a seconda della natura dell’atto (a titolo gratuito- a titolo oneroso) e del momento in cui lo stesso è stato compiuto (anteriormente – successivamente al sorgere del credito).

In particolare occorre distinguere quattro ipotesi:

atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito;

atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito;

atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito;

atto dispositivo a titolo oneroso compiuto dal debitore anteriormente al sorgere del credito.

Anche a livello terminologico il legislatore, nell’art.2901c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte consapevolezza del pregiudizio; dall’altra dolosa preordinazione”. Tali locuzioni sono state dettagliatamente scandagliate dalla giurisprudenza che ha in più occasioni ribadito che “la prospettazione dell’anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all’atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell’un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall’atto dispositivo, e nell’altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”, “l’animus nocendi”, in luogo della semplice “scentia damni” (Cass. sent. 13446/2013). Sul punto, deve precisarsi che la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito, può essere provata in giudizio dall’attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”(Cass. sent. 22591/2017).[4]

Effetti dell’azione revocatoria

Pur essendo un rimedio volto a salvaguardare l’integrità del patrimonio del debitore, l’azione revocatoria non ha una funzione restitutoria, rendendo unicamente inefficace l’atto impugnato nei soli confronti del creditore che ha agito. Quest’ultimo, infatti, nel caso di accoglimento della domanda, potrà promuovere, verso i terzi acquirenti, le stesse azioni, conservative o esecutive, che avrebbe potuto esperire verso il debitore se l’atto revocato non fosse stato posto in essere (art.2902 c.c.).

Il legislatore, nel secondo comma dell’art.2902 c.c., accorda un particolare favor al creditore rispetto al terzo acquirente stabilendo che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non possa concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il primo sia stato soddisfatto.

Il legislatore ha disciplinato altresì la posizione del c.d ulteriore terzo (ossia l’avente causa dall’acquirente) stabilendo che “l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede”, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art.2901, ultimo comma c.c.).

Prescrizione dell’azione

L’azione revocatoria può essere esercitata entro cinque anni dalla data dell’atto (art.2903 c.c.). Sul punto, deve rilevarsi un contrasto all’interno della giurisprudenza circa il momento a partire dal quale il termine di prescrizione dell’azione inizia a decorrere. Secondo l’orientamento maggioritario, il termine “data dell’atto” deve essere inteso come “il giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità a terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può essere fatto valere”(Cass. sent. 5889/2016). A tale indirizzo si contrappone quello della giurisprudenza minoritaria che, facendo leva sull’interpretazione letterale della norma, sostiene che il termine di prescrizione dell’azione cominci a decorrere dal giorno della data dell’atto dispositivo (Cass. sent. 6321/2010).

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Note

[1] Sul punto vedi anche: Trib. Arezzo, 18 marzo 2017 n.335; Trib. Roma 30 gennaio 2017 n.1677;

[2] Vedi: Cass. Sez. Un. Sent. 9440/2004;

[3] Vedi anche: ex multis Cass. sent. 5658/2018;

[4] Vedi anche: Trib. Treviso, 25 maggio 2018 n. 1091; Trib. Roma 19 gennaio 2017 n. 847;

Ludovica Vergari

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