Lavoro a tempo determinato: il recesso dev’essere motivato per la CGUE

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La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza pronunciata il 20 febbraio 2024 rispetto alla causa C-715/20, ha sancito il principio rispetto al quale il lavoratore assunto a tempo determinato deve essere informato dei motivi di recesso con preavviso dal suo contratto di lavoro se la stessa informazione è prevista per un lavoratore a tempo indeterminato.
Questo con la finalità di non ledere il diritto fondamentale a un ricorso effettivo del lavoratore a tempo determinato in caso di licenziamento ingiustificato. Alle modalità di recesso dal contratto di lavoro dedica una sezione il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia -Questioni organizzative e applicazioni pratiche, a cui rimandiamo per approfondimenti.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20-02-2024Causa C-715/20

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Indice

1. Il contratto di lavoro a tempo determinato e il suo recesso


Il contratto di lavoro a tempo determinato, nel diritto del lavoro italiano è un tipo di contratto di lavoro subordinato.
Dal lato giuridico il termine è un elemento accessorio del contratto di lavoro subordinato.
Quello che lo distingue dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è l’apposizione di un termine, con il quale il contratto è sottoposto a una scadenza, al verificarsi della quale il rapporto di lavoro cessa in modo automatico. Alle modalità di recesso dal contratto di lavoro dedica una sezione il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia -Questioni organizzative e applicazioni pratiche, a cui rimandiamo per approfondimenti.

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2. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato


Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è quel contratto con il quale un soggetto, il lavoratore, si impegna, senza vincolo di durata, dietro versamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa sottoponendosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
È la figura tipica del contratto di lavoro subordinato.
Con la Legge 230/1962, che disciplinava il rapporto di lavoro a tempo determinato, il legislatore ha espresso il concetto che il contratto di lavoro subordinato di solito s’intende a tempo indeterminato.
Con l’introduzione della riforma del contratto a tempo determinato, che ha esteso le maglie di applicazione di questo istituto abrogando la precedente disciplina, una parte della dottrina ha sostenuto che il ruolo di centralità del contratto a tempo indeterminato fosse superato in favore del contratto a tempo determinato.
Questo dubbio è stato risolto dallo stesso legislatore, il quale nel 2007 ha introdotto, all’articolo 1 D.Lgs. 368/2001, il comma 1, il quale ribadisce in modo esplicito che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.
Come richiamato dal nomen iuris dell’istituto, la caratteristica principale di questo tipo di contratto è quello di non avere una scadenza.

3. La vicenda oggetto


Come scrive il sito www.ipsoa.it, un giudice polacco è stato investito di una controversia tra un lavoratore, assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato, e il suo ex datore di lavoro.
In ossequio alla normativa nazionale, lo stesso datore di lavoro ha risolto il contratto con preavviso non indicando quali fossero i motivi della sua decisione.
Il suo licenziamento viene definito illecito.
A questo proposito il lavoratore ritiene che la mancanza della sopra menzionata indicazione violi il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione Europea e anche dal diritto polacco.
Lo stesso ha sostenuto che nella normativa polacca esiste un obbligo di comunicare i motivi relativi al recesso da contratti di lavoro a tempo indeterminato.

4. La decisione della Corte di Giustizia Europea


In merito alla questione sopra descritta, la Corte di Giustizia Europea ritiene che, il lavoratore a tempo determinato, se non riceva informazioni relative ai motivi di recesso dal contratto, è privato di un’informazione importante per valutare l’eventuale carattere ingiustificato del suo licenziamento.
Lo stesso, a monte, non dispone di un’informazione che può essere determinante ai fini della scelta di avviare o non avviare un’azione giudiziaria.
La Corte considera anche, che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro non giustifica il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato.
La comunicazione dei motivi di licenziamento non dovrebbe incidere sulla flessibilità relativa a questa forma di contratto di lavoro.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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