Lavoro di pubblica utilità

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Il presente lavoro esamina, schematicamente, l’istituto giuridico del LPU e ne ipotizza la sua introduzione nell’associazionismo sportivo dilettantistico, attualmente non consentita dalla Legge (sul tema, fonditus¸ si legga la Tesi di Laurea di Giada Pavia, Università dell’Insubria di Varese-Como, anno 2008, Relatore Prof. Rodolfo Tavana).

 

In cosa consiste il LPU

 

art. 54 D.LGS 274/2000:

–         La pena è applicabile “solo su richiesta dell’imputato”

–         La pena consiste nella “prestazione di attività a favore della collettività”

–         Tale attività è “non retribuita”

–         Un giorno di pena consiste in “due ore di lavoro”

–         Tali “due ore di lavoro” possono essere anche “non consecutive”

–         Le ore di pena non possono superare “sei ore di lavoro settimanale”

–         Il condannato ha, però, facoltà di chiedere di lavorare più di sei ore alla settimana, con un limite: “la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore”

–         I beneficiari di tale attività sono solo: 

  • Enti Pubblici Statali o territoriali: “Stato, Regioni, Province, Comuni”
  • Enti privati particolarmente individuati: “Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”

–         La durata della pena non può essere “inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi”

–         La pena deve essere eseguita nell’ambito territoriale della “Provincia in cui risiede il condannato”

–         L’esecuzione della pena non deve pregiudicare “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato”

–         Il Ministro della Giustizia con proprio decreto stabilisce (D.M. 26.03.2001 n. 13024) “le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità” (in particolare ivi è stato stabilito l’obbligo di una convenzione tra Ente e Ministero che individua l’attività e il soggetto dell’Ente che coordina la prestazione, impartisce le istruzioni e redige una relazione finale sul lavoro svolto dal condannato)

Art. 56 D. LGS 274/2000

–         In caso di violazione degli obblighi, è prevista la reclusione fino a 1 anno

 

In quali casi si applica il LPU

 

Art. 52 D.LGS 274/2000 (GDP)

–         582   Lesione personale                                                da 20 gg   a 6 mesi;

–         590   Lesioni personali colpose

  • o gravissime                                                            da 10 gg   a 3 mesi
  • o gravi con circolaz. stradale o inf. lavoro                da 10 gg   a 3 mesi
  • o gravissime con circ. stradale  o inf. lavoro             da 20 gg   a 6 mesi

–         594 Ingiuria

  • o con fatto determinato                                           da 10 gg   a 3 mesi

–         595 Diffamazione                                                          da 10 gg   a 3 mesi

  • o fatto determinato                                                  da 10 gg   a 3 mesi

–         626   Furti punibili a querela                                          da 10 gg   a 3 mesi

–         627   Sottrazione di cose comuni                                   da  10 gg   a 3 mesi

–         631   Usurpazione                                                        da 1 mese a 6 mesi

–         632   Deviazione di acque e modif stato luoghi               da 1 mese a 6 mesi

–         633   Invasione di edifici o terreni                                  da 10 gg   a 3 mesi

–         635   Danneggiamento                                                  da 10 gg   a 3 mesi

–         636   Introduzione o abbandono di animali

  • o a fini di pascolo                                                    da 10 gg   a 3 mesi
  • o con pascolo o danni                                             da 1 mese a 6 mesi

–         638   Uccisione o danneggiam di animali altrui               da 10 gg   a 3 mesi

–         647   appropriazione di cose smarrite                            da 10 gg   a 3 mesi

  • o con conoscenza del proprietario                           da 1 mese a 6 mesi  

–         689   Somm. bev. alcol. a pers. in st di m. ubriac.          da 20 gg   a 6 mesi

 

Art. 165 c.p. (Sospensione pena)

–         E’ facoltà o obbligo del Giudice, a secona che trattasi di prima o di seconda sospensione, di subordinare la sospensione della pena all’adempimento, in alternativa, di obblighi risarcitori, ripristinatori, pubblicazione della sentenza ovvero alla “prestazione di attività non retribuita a favore della collettività” (non sono indicati soggetti beneficiari in modo specifico)

–         Tale attività ha durata “per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”

–         E’ richiesto (non il consenso, ma) che il condannato non si opponga (“se il condannato non si oppone”)

–         E’ il Giudice nella Sentenza che determina “le modalità” della pena (e dunque non il Ministero)

–         Nel caso di condanna per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., anche per la prima sospensione della pena, è previsto l’adempimento di obblighi risarcitori ovvero “se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”  

–         Né nell’art. 165 né nell’art. 635, vi è un espresso richiamo all’art. 54 D. Lgs 274/2000 (anche ai fini degli enti beneficiari)

 

Art. 73, c. 5 bis DPR 309/1990 (Stupefacenti)

–         Il condannato deve essere “persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope”

–         Il fatto commesso deve rientrare nelle ipotesi di cui al comma 5 di “lieve entità”

–         La durata della pena del LPU è “corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata”

–         Sono ammessi come enti beneficiari, oltre agli Enti dell’art. 54, anche le comunità terapeutiche (cfr.: “strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116, previo consenso delle stesse)

–         In caso di violazione degli obblighi, vi è “ripristino” della pena detentiva sostituita. 

–         Il tossicodipendente può beneficiare della sostituzione della pena “per non più di due volte”

 

Art. 55 D.LGS 274/2000 (Insolvenza GDP)

–         Mancato pag. di pena pecun. (a rich. cond.to)               da 1 mese a 6 mesi

–         € 12=1G (2 ore)

–         Vi è un espresso richiamo all’art. 54 D. Lgs 274/2000 (anche ai fini degli enti beneficiari)

 

Art. 224 bis D.LGS 285/1992 (Codice della Strada)

–         Si applica in caso di “condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice” (cfr. CDS)

–         E’ una facoltà del Giudice applicare il LPU

–         Il LPU è, in questo caso, espressamente definito “sanzione amministrativa accessoria”

–         L’attività si svolge presso “lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”

–         L’attività non può essere “inferiore a un mese nè superiore a sei mesi” (3 mesi in caso di recidiva) 

–         L’attività “è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato” comporta la prestazione di “non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato”. Se il condannato lo richiede, “il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore”

–         Il Ministro della Giustizia dovrà determinare “Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità”

–         In caso di violazione degli obblighi “si applicano le disposizioni di cui all’art. 56 D.Lgs 274/200.

 

Art. 102 L. 689/81 (Conversione di pene pecuniarie)

–         Le pene della multa e dell’ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato (cfr. Sentenza 21 giugno 1996, n. 206 Corte Cost.), si può convertire, a richiesta del condannato, “in lavoro sostitutivo” (altrimenti si convertono in libertà controllata per un periodo massimo di un anno)

–         Il condannato può sempre “far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l’ammenda”, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro sostitutivo prestato

–         La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i “sessanta giorni”

–         Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di “un’attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attività si svolge nell’ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

 

Art. 3 L. 654/75 (Discriminazione raziale)

–         In caso di condanna per fatti di discriminazione raziale, il Giudice “può” disporre l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità” (cfr. DM ex art. c. 1 ter art. 3 cit). 

 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

Struttura giuridica del fenomeno associativo

Art. 36 c.c.

–         Lo Statuto (cfr. “gli accordi tra gli associati”) regola “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute”

–         L’associazione sta in giudizio “nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione”

Art. 37 c.c.

–         L’associazione è dotato di un “fondo comune”

–         Gli associati non possono chiedere “la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso”

Art. 38 c.c.

–         Per le obbligazioni, vi è responsabilità solidale tra associazione e “le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione”

 

Art. 90 L. 289/2002

–         Le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono “con atto scritto” nel quale deve essere indicata la sede legale.

–         Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale…; c) l’ attribuzione della rappresentanza legale…; d) l’assenza di finì di lucro… ; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche social…; f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziar…; g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni.

–         È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di “ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva…”

–         Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

–         Le società e associazioni sportive dilettantistiche “devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica…”

 

Art. 7 D.L. 136/2004

–         “In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”

 

Gli Enti (privati) beneficiari dell’art. 54 D.LGS 274/2000

 

–         Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato

 

La ASD non è Ente o Organizzazione di “assistenza sociale” in quanto lo scopo delle stesse è la svolgimento di attività sportiva, concetto all’evidenza diverso dalla assistenza sociale.

 

La ASD non è Ente o Organizzazione “di volontariato” mancando nella ASD il requisito posto dall’art. 2 della L. 266/1991 “Legge-Quadro sul volontariato”, cioè l’esercizio di una attività svolta “esclusivamente per fini di solidarietà sociale”, concetto quest’ultimo riconducibile al comma 2 dell’art. 10 D.LGS 460/1997 (ONLUS): “Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi… sono dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”

 

D’altra parte, lo stesso D.M. 26.03.2002 n. 13024, nella enumerazione delle attività ammesse al convenzionamento, di cui all’art. 2, fa riferimento ad una serie di attività che, in senso stretto, poco hanno a che fare con l’attività delle ASD: 

a)         tossicodipendenti, infezione HIV, handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti, extracomunitari,…;

b)         protezione civile, tutela del patrimonio, prevenzione incendi, recupero demanio marittimo, custodia di musei,…

c)         tutela della flora e della fauna, randagismo degli animali,…;

d)         decorso di ospedali e case di cura, manutenzione di giardini pubblici,…;

e)         “altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato”

 

Sul punto della incompatibilità attuale tra ASD e registro dei Enti “ospitanti” ex art. 54 DLG 274/00, cfr. Decreto Tribunale di Como, Presidente Laudisio, 13.11.2009, R.G. 1864/09 Cron. 15338/09 che ha rigettato la domanda proposta da Albate Calcio di Como in quanto la stessa non risultava iscritta nel registro delle Organizzazioni di volontariato (come la totalità delle ASD).

 

CONCLUSIONI

Vi è la necessità di una riforma normativa che consenta lo svolgimento del LPU anche nelle associazioni sportive dilettantistiche, ambiente culturalmente e socialmente idoneo al reinserimento sociale del condannato e nello stesso tempo organizzazioni bisognose di “un volontario in più” per il perseguimento degli alti scopi sociali che esse surrettiziamente realizzano e che, quasi mai, lo Stato riconosce nella loro fondamentale valenza (cfr. rapporto Censisi-CONI 2008).

 

 

 

 

Avv. Claudio Bocchietti

 

Bocchietti Claudio

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