Lilla Laperuta
L’Inps, nella circolare n. 49 del 29 marzo 2013, ha riepilogato tutte le novità intercorse in tema di lavoro occasionale accessorio, tenuto conto in particolare delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012, nonché dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro.
Il primo comma dell’articolo 70 D.Lgs. 276/2003, alla luce delle citate modifiche, indica come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante, segnala l’Inps, l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, che attualmente sono differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro, l’Inps anticipa che, a seguito di un accordo Inail-Inps la dichiarazione preventiva di inizio prestazione in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’Inail, ma direttamente all’Inps attraverso i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede).
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