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Pubblicato il 9 novembre in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che regolamenta l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri per l’impiego in lavori stagionali. Come il Decreto n. 202/2016, pubblicato nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale, il D. Lgs. n. 203 del 29 ottobre 2016 sul lavoro stagionale dà attuazione a una direttiva europea, la n. 2014/36/UE.
La nuova normativa va a modificare sostanzialmente il Testo Unico sull’Immigrazione.
Scarica il Decreto Legislativo del 29 ottobre 2016, n. 203.
La modifica delle condizioni di lavoro stagionale
Scopo principale del nuovo Decreto Legislativo è quello di riformare i contratti stagionali offerti a lavoratori stranieri a vantaggio sia di questi che dei datori di lavoro. Da un lato infatti si cerca di rendere più agevole e ben organizzato il reclutamento di manodopera stagionale, dall’altro si tenta di garantire i diritti lavorativi degli stranieri che arrivano in Italia per pochi mesi l’anno.
Nella pratica, il D. Lgs. n. 203/2016 introduce un nuovo permesso di soggiorno pluriennale e nuove modalità di assunzione e tutela.
Come funziona il nuovo permesso di soggiorno?
Il nuovo permesso lavorativo previsto per i lavoratori stagionali è riservato ai cittadini stranieri che sono già stati ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti. A questi lavoratori, nel caso di “impieghi ripetitivi”, può essere concesso un permesso pluriennale fino a tre annualità.
Il nuovo permesso di soggiorno deve contenere precisa indicazione del suo periodo di validità per ciascun anno. Nel caso in cui, tuttavia, al lavoratore stagionale venga offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, è possibile fare richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione della conversione del permesso in permesso di lavoro subordinato.
Quali sono le nuove regole per i datori di lavoro?
I datori di lavoro interessati ad assumere cittadini stranieri per contratti stagionali, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente.
Lo Sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro stagionale entro i successivi venti giorni. In caso di mancata risposta, la richiesta si considera accettata se riguarda uno straniero già autorizzato nei precedenti cinque anni a prestare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro.
Il nulla osta per lavori stagionali ha durata massima di nove mesi.
Quando viene revocato il permesso di lavoro?
Il nuovo permesso di soggiorno per lavori stagionali è rifiutato o (nel caso in cui sia già stato rilasciato) revocato quando il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare o quando non abbia rispettato i propri obblighi di previdenza sociale, tassazione e condizioni di lavoro. Inoltre, il permesso viene rifiutato quando l’impresa interessata è stata liquidata per insolvenza.
Parimenti, il permesso è rifiutato o revocato quando sia stato ottenuto in maniera fraudolenta o quando il cittadino straniero non soddisfi le condizioni di ingresso e di soggiorno altrimenti previste dal Testo Unico.
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