L’attività lavorativa svolta durante il periodo di inabilità per precedente infortunio non integra il rischio elettivo

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Oggetto: occasione di lavoro e rischio elettivo; esito del giudizio: accoglimento; normativa di riferimento: art. 2 d.p.r. n. 1124/1965; orientamento giurisprudenziale : confermato.

Lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un soggetto in stato di inabilità per un precedente infortunio non vale ad escludere di per sé l’occasione di lavoro; questo perché lo stato di precedente inabilità non può valere ad interrompere sempre e di per sé il nesso finalistico con l’attività di lavoro

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dai Giudici di legittimità con la sentenza che si annota, i quali esortano a non pervenire a conclusioni generalizzate, evitando di confondere – come, invece, rilevato nella sentenza impugnata e cassata – l’occasione con la causa ed il rischio elettivo con la colpa del lavoratore.

Baricentro del sistema rimane pur sempre l’occasione di lavoro intesa come nesso di riferibilità funzionale del fatto all’attività lavorativa il quale, per quanto attiene alla valutazione del comportamento del lavoratore, risulta delimitato soltanto dal criterio del rischio elettivo.

Il caso

Un coltivatore diretto, che fruiva dell’indennità di temporanea Inail per un precedente infortunio, si era messo alla guida di un trattore agricolo che nel ribaltarsi gli aveva procurato delle lesioni.

La corte di appello aveva escluso l’indennizzabilità del lavoratore motivando tale epilogo processuale sulla base del seguente assunto: il secondo infortunio si era verificato a seguito di una libera iniziativa del coltivatore in un periodo in cui non avrebbe dovuto lavorare.

Tale circostanza avrebbe, pertanto, determinato la mancanza dell’occasione di lavoro e la conseguente riconducibilità della condotta nell’ambito del c.d. rischio elettivo, ovverosia di un atto volontario ed arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative.

 

La decisione della Corte

E’ tautologico affermare che “non dovendosi trovare al lavoro, perché inabile per precedente infortunio, il lavoratore si era posto in una situazione di rischio che si sarebbe dovuto prevenire evitando la stessa occasione di lavoro”.

Così ragionando – chiariscono gli Ermellini in ordine alle motivazioni della sentenza gravata – si arriverebbe a negare l’occasione di lavoro in tutti i casi in cui il lavoratore violando una qualsiasi regola precauzionale (tra cui quella di astenersi dal lavoro durante il periodo di inabilità) si ponga in una situazione di pericolo (come quando infili una mano dentro una macchina pericolosa per recuperare un attrezzo di lavoro). Logico corollario di tale assunto la negazione della tutela assicurativa Inail ogni qualvolta l’infortunio derivi da un rischio che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto evitare.

Ma così non è poiché, come ribadito nella pronuncia in commento, la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore non rileva stante il riferimento della normativa (art. 2 del d.p.r. n. 1124/65), ai fini della copertura assicurativa, alla sola “occasione di lavoro” (in tal senso Cass. n. 15312/01).

In tale contesto, la violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, sebbene integrante un comportamento illecito (in taluni casi sanzionato dalla normativa di settore ove si traduca in un’inosservanza dei precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro), non preclude in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile; questo perché “la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo)” .

D’altro canto, la colpa del lavoratore può assurgere ad esimente della responsabilità datoriale ove esclusiva (o comunque ridurla, quando concorrente), escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro; così come l’azionabilità del regresso da parte dell’Inail; “ma non comporta certo, di per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’Inail”.

La colpa, anzi, si pone alla base del complessivo sistema protettivo apprestato dall’ordinamento volto, innanzitutto, a proteggere realmente il lavoratore da ogni infortunio lavorativo, ivi compreso quello derivante da colpa, e a garantirgli, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.

Come si desume dalla lettura dell’art. 65 del d.p.r. n. 1124/65 l’unica ipotesi in cui viene esclusa l’indennizzabilità da parte dell’Inail è rappresentata dall’infortunio doloso (id est secondo l’intenzione ex art 43 c.p.); infatti la norma in parola prevede la non operatività della copertura assicurativa laddove il lavoratore abbia simulato l’infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze ovvero nei casi in cui si verifichi un infortunio i cui effetti sarebbero meno gravi senza il doloso contributo pregiudizievole dello stesso lavoratore.

In definitiva, la tutela assicurativa potrà essere esclusa solo in presenza di un rischio elettivo “inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore”.

Più in particolare, il rischio in oggetto può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti fattori : a) la presenza di un atto non solo volontario (da contrapporre a quelli automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (circostanza, questa, che porta ad escludere le iniziative che per quanto incongrue e contrarie alle direttive datoriali, siano, però, motivate da finalità produttive); che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, di modo che l’evento non presenti alcun nesso di derivazione con la prestazione lavorativa.

Sulla base delle suddette coordinate esegetiche la Corte ha, quindi, cassato la sentenza rinviando la causa alla corte di appello in diversa composizione.

Sentenza collegata

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Apollonio Gianfranco

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