L’assegno di mantenimento può essere compensato?

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Ci si è chiesti se nel caso nel quale tra ex coniugi dovessero sorgere due reciproche e distinte posizioni di credito e di debito, si possa compensare l’assegno di mantenimento.

Allo scopo di rendere la questione più comprensibile facciamo un esempio.

Una coppia di coniugi decide di separarsi e l’ex marito viene condannato a versare all’ex moglie un mantenimento mensile.

I due avevano un mutuo cointestato per l’acquisto della casa e la banca, per garantirsi, ha chiesto la firma del contratto ad entrambi i coniugi.

La sentenza di separazione non stabilisce chi dei due debba pagare le rate del finanziamento, che restano a carico di entrambi nella stessa misura.

L’ex marito, anche se in costanza di matrimonio abbia sempre provveduto di persona a onorare il debito con la banca, adesso vorrebbe che il 50% delle rate fosse a carico dell’ex moglie, la quale,  affermando di avere difficoltà economiche, non provvede.

Con la finalità di evitare un pignoramento della casa, l’uomo decide di adempiere per intero agli obblighi con l’istituto di credito e per recuperare le quote dovute dall’ex moglie trattiene il relativo importo degli assegni di mantenimento che le avrebbe dovuto versare.

La donna, in risposta, gli fa un pignoramento.

Ha ragione l’ex marito che ha compensato il suo credito, dovuto alle rate del mutuo, dal debito dovuto a titolo di mantenimento?

Oppure ha ragione l’ex moglie, che ritiene che le somme dovute come alimenti non possano essere compensate con crediti di diversa natura?

Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26/05/2020 n. 9686.

>>>Leggi la sentenza della Corte di Cassazione<<<

     Indice

  1. In che cosa consiste la compensazione?
  2. Un credito alimentare può essere compensato?
  3. Il mantenimento con un credito può essere compensato?
  4. L’assegno di mantenimento per i figli può essere compensato?

1. In che cosa consiste la compensazione?

La compensazione è quel meccanismo in forza del quale, in presenza di due soggetti entrambi debitori e creditori l’uno dell’altro, il debito più piccolo si cancella e resta la residua parte di quello più elevato.

Esempio:

Tizio deve a Caio 200 euro per un prestito ricevuto, ma nello stesso tempo Caio deve a Tizio 100 euro a titolo risarcimento per un danno che gli è stato causato alla porta di casa.

In questo caso, resta in piedi il debito di Tizio per 100 euro, pari alla differenza tra 200 e 100 euro.

Se i due importi fossero uguali, i due debiti e i due crediti si dovrebbero estinguere in modo automatico.

La compensazione è quell’operazione matematica rivolta a “scalare” un debito che una persona ha nei confronti di un’altra dal credito che la stessa persona vanta nei confronti della seconda.

2. Un credito alimentare può essere compensato?

L’articolo 447 del codice civile stabilisce che il debito dovuto a titolo di alimenti non può essere compensato con un credito di diversa natura.

Ad esempio, se un figlio deve versare gli alimenti al genitore disabile, non può compensare il debito con un eventuale credito che vanta nei confronti del genitore stesso, perché gli alimenti servono a garantire la sopravvivenza e non si può procedere in un modo simile.

Per molto tempo questa norma è stata ritenuta applicabile anche all’assegno di mantenimento nonostante sia cosa diversa dagli alimenti.

Gli alimenti sono le somme che i familiari più stretti devono a chi si trovi in una situazione di difficoltà economica molto grave da comprometterne la stessa sopravvivenza.

Sono rivolti a garantire esclusivamente il minimo necessario per il sostentamento, come vitto, alloggio, spesa, mentre l’assegno di mantenimento è la somma che l’ex coniuge deve all’altro con il reddito più basso ed è di sicuro più elevata rispetto agli alimenti, perché deve garantire l’autosufficienza economica e non esclusivamente soddisfare i bisogni primari.

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente abbandonato questa posizione.


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3. Il mantenimento con un credito può essere compensato?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686) le somme dovute a titolo di mantenimento possono essere compensate, anche per intero, con un credito dovuto al coniuge obbligato, perché non hanno natura alimentare.

Nell’esempio fatto all’inizio dell’articolo, l’ex marito poteva smettere di pagare l’assegno di  mantenimento all’ex moglie per compensarlo con il proprio credito relativo al 50% delle rate dovute alla banca.

Secondo la Corte,

l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare”.

4. L’assegno di mantenimento per i figli può essere compensato?

La possibilità di compensare l’assegno di mantenimento vale esclusivamente per quello dovuto all’ex coniuge ma non anche per quello in favore dei figli, anche se maggiorenni, purché siano economicamente non indipendenti.

Questo ha natura alimentare, serve per garantire il sostentamento e non può essere oggetto di compensazione.

Non si può dire lo stesso del credito a titolo di mantenimento del coniuge, che non ha pari struttura, ammesso che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale relativa al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere in modo materiale alla sua persona.

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