L’acconto versato dal condomino moroso dopo l’emissione del decreto ingiuntivo ma prima della notifica dello stesso, non è sufficiente a bloccare l’ingiunzione di pagamento

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riferimenti normativi: art.63 disp. att. c.c

precedenti giurisprudenziali: Trib. Massa, Sentenza del 23/02/2017

La vicenda

Un condomino proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso il 3 gennaio 2019 e notificato il 3 febbraio 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare una rilevante somma per spese condominiali non versate. Il condomino sosteneva di aver versato in data 10 gennaio 2019 una parte della somma richiesta, con disponibilità sul conto corrente del condominio il 22 gennaio 2019, cioè alla data di richiesta di notifica del decreto; di conseguenza il moroso rilevava che la somma dovuta non era quella ingiunta ma una somma inferiore. Per il condominio, invece, il decreto era legittimo. Infatti il decreto era stato notificato al debitore il 3 febbraio, ma era stato emesso dal tribunale il 3 gennaio, alcuni giorni prima rispetto al versamento dell’acconto (10 gennaio). Pertanto, i condomini sostenevano che, alla data di redazione del decreto ingiuntivo, non potevano essere a conoscenza che il condomino debitore, successivamente all’emissione del decreto stesso, avrebbe corrisposto l’acconto sulla maggiore somma dovuta. Nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il condominio richiedeva ed otteneva l’emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c. per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione ante causam.

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La questione

È legittimo il comportamento del condominio che, dopo aver ricevuto un acconto, notifica il decreto ingiuntivo al debitore per il pagamento dell’intero credito?

La soluzione

Il Tribunale ha dato torto al condomino moroso.

Come ha notato lo stesso giudice, nonostante le diffide trasmesse dal condominio, il condomino-debitore non ha provveduto a saldare tempestivamente alle scadenze fissate dall’assemblea condominiale il debito maturato nei confronti del condominio. Per il Tribunale, però, se il debitore avesse adempiuto alle proprie obbligazioni alle singole scadenze, il condominio non sarebbe stato costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria con il procedimento di ingiunzione.

Del resto, il giudice lombardo nota che i condomini alla data di redazione del decreto ingiuntivo non potevano essere a conoscenza che il condomino debitore, successivamente all’emissione del decreto stesso, avrebbe corrisposto una somma per ridurre (in minima parte) il debito.

In ogni caso – ad avviso dello stesso Tribunale – nessun profilo di colpa o negligenza si configura nella richiesta di notifica dell’ingiunzione da parte del condominio che, comunque, considerato il pagamento parziale (minimo), in ogni caso successivo alla data di emissione del decreto, ha ridotto la pretesa creditoria, senza azionarla in sede esecutiva e dichiarando, alla prima udienza, l’importo del debito residuo. Alla luce di quanto sopra, il giudice ha confermato l’ordinanza ex art. 186-ter c.c., richiesta dal condominio in sede di opposizione, condannando il condomino al pagamento del debito residuo (oltre agli interessi legali dalle singole scadenze, alle spese liquidate in sede di ordinanza -ingiunzione, agli interessi dal dovuto al saldo).

Le riflessioni conclusive

Secondo una recente decisione – che ha richiamato principi consolidati – la fondatezza (o meno) dei motivi dell’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere valutata con riferimento non alla data di proposizione del ricorso, ma a quelle dell’emissione del decreto medesimo: che è poi, anche, la data rispetto alla quale deve valutarsi la fondatezza in fatto ed in diritto della decisione giudiziale adottata; ne consegue che ove il pagamento avvenga in data successiva all’emissione del decreto, l’opposizione ai fini di non far divenire esecutivo il titolo non è affatto necessaria, ben potendosi eventualmente far valere gli intervenuti e successivi pagamenti in sede esecutiva, ove il creditore si determinasse ad azionare il titolo senza tenerne conto. Quando invece il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba, quindi, escludersi l’indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell’ingiunto le spese del procedimento. Nel caso in questione un condominio – eseguiti in suo favore lavori straordinari in appalto – non aveva provveduto al saldo del prezzo dovuto a favore dell’appaltatore, limitandosi a versare un modesto acconto di mille euro a fronte di circa dodicimila ancora pretesi dall’appaltatore (Trib. Massa 23 febbraio 2017). Il Tribunale ha affermato i principi sopra espressi, respingendo la richiesta dell’impresa appaltatrice degli interessi di mora previsti dal D. lgs 231/2002, trattandosi di disposizione che a monte dell’art. 2 di tale testo normativo, si applica unicamente ai rapporti fra imprenditori (o liberi professionisti) e fra costoro e la pubblica amministrazione, mentre è inapplicabile al condominio, che va ascritto al genus del consumatore (Trib. Roma 19 settembre 2011 n. 17887).

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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