L’accesso civico generalizzato: il controinteressato non può essere arbitro della richiesta

Redazione 15/12/17
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di Paolo Canaparo

L’ultima parola, in tema di accesso agli atti, spetta sempre all’amministrazione. No, dunque, al diniego all’accesso agli atti motivato con esclusivo riferimento alle ragioni contrarie espresse dal soggetto controinteressato, senza ulteriori ragionamenti e controdeduzioni in termini di interesse pubblico, pur meritevoli di considerazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

La tutela dei controinteressati costituisce un aspetto qualificante del modello di accesso civico generalizzato disegnato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, analogamente a quanto peraltro già previsto per l’accesso documentale. Tale tutela implica – come evidenziato dalla recente circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che segue alle Linee guida adottate dall’ANAC con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 – che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba inderogabilmente verificare l’eventuale esistenza di controinteressati; verifica che non è evidentemente necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria, essendo stata, in questo caso, effettuata a monte una valutazione da parte del legislatore al momento della imposizione della prescrizione di diffusione sui siti.

Chi sono i controinteressati?

Devono ritenersi “controinteressati” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida ANAC., Allegato, § 9).
La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti terzi, di per sé, non implica – come sottolineato dalla detta circolare – che questi debbano essere qualificati come controinteressati. Occorre, infatti, in ogni caso valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell’accesso.

Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della domanda di accesso generalizzato.
Una volta individuati eventuali controinteressati, l’amministrazione deve comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata. La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida ANAC, Allegato, § 9).

In questo modo, è possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest’ultimo. Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e di velocizzare la procedura, è opportuno che l’amministrazione indichi nella comunicazione ai contro-interessati le modalità (anche telematiche) di presentazione dell’eventuale opposizione all’accesso.

Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida ANAC, Allegato, § 12). Anche al fine di evitare contestazioni, la circolare della Funzione Pubblica ritiene opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso contenga l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all’amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.

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