L’accertamento definitivo dello stato di insolvenza del correntista non esclude la responsabilità della banca ai fini dell’azione risarcitoria

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di Roberto Di Napoli *

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza dell’8 aprile 2021 n. 9388 ha affermato un principio che appare di particolare interesse, soprattutto se si considerano i gravi pregiudizi che possono derivare all’utente da una condotta illegittima o illecita posta in essere dalla banca: danni che possono sfociare nel fallimento e, quindi, nella distruzione dell’attività di impresa.

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Il fatto

Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità –secondo quanto si desume dalla pronuncia- un imprenditore, al fine di soddisfare la pretesa avanzata dalla banca a titolo di scoperto di conto corrente, aveva conferito a quest’ultima il mandato a vendere dieci immobili cedendole anche i relativi canoni di locazione. La mandataria si impegnava a liberare il correntista da ogni debito a prescindere dall’esito delle vendite senza, però, rispettare l’accordo visto che vendeva un immobile a prezzo modesto disinteressandosi, per due anni, degli altri beni; successivamente, decideva di alienare, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, l’abitazione dell’utente il quale, tuttavia, riusciva a venderla con il consenso a poter continuare a risiedere per qualche anno. La banca, dopo essersi rifiutata di accettare il ricavato, chiedeva ed otteneva la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che, peraltro, all’esito del giudizio di opposizione, veniva definitivamente confermata. Proposta autonoma azione risarcitoria –con accertamento incidentale di insussistenza della pretesa bancaria- veniva richiesta, quindi, la condanna dell’impresa creditizia al risarcimento dei danni inclusi quelli derivanti dal fallimento.

La convenuta eccepiva il giudicato esterno in relazione alla domanda risarcitoria che era stata già proposta con l’opposizione alla sentenza di fallimento. La “nuova” domanda veniva, così, rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito con motivazione fondata sulla circostanza che, già in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, erano stati dedotti, quale causa petendi, comportamenti illeciti descritti negli stessi termini di quelli che fondavano la causa risarcitoria successivamente instaurata: essi, peraltro, erano stati ritenuti inesistenti con la sentenza divenuta definitiva. Secondo la Corte d’Appello, poi, la “manifesta irrilevanza” –riconosciuta dai giudici dell’opposizione al fallimento- di qualsiasi argomentazione relativa all’esecuzione del mandato a vendere aveva risolto definitivamente la questione relativa al nesso di causalità tra l’evento dannoso (costituito dal fallimento) e la condotta posta in essere dalla mandataria: restava coperto da giudicato, quindi -secondo i giudici di merito- anche l’accertamento incidentale riguardo la ritenuta insussistenza dell’esposizione debitoria del conto corrente “stante l’assenza di autonomia di tale accertamento rispetto a quello di esclusione di qualunque ricaduta sulla dichiarazione di fallimento della condotta della banca concernente l’esecuzione del mandato”.

Il danneggiato ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte territoriale osservando che i fatti allegati all’opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento erano stati rappresentati al fine di negare la sussistenza dello stato di insolvenza, mentre, invece, il petitum era costituito dalla revoca del fallimento e dal risarcimento per responsabilità aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., per essere stata richiesta la procedura concorsuale in assenza dei presupposti. La domanda proposta con la successiva azione risarcitoria, rigettata dai giudici di merito ed oggetto del ricorso per cassazione, aveva, invece, un oggetto più ampio visto che era stata instaurata, secondo la tesi del ricorrente, in relazione alla condotta posta in essere dalla banca tale da determinare l’insolvenza: riguardava, quindi, ogni danno determinato dalle condotte illecite.

Il ricorrente osservava, inoltre, che i fatti lamentati erano stati ritenuti come di “assoluta e manifesta irrilevanza” rispetto all’accertamento dei presupposti per la declaratoria del fallimento ma senza che vi fosse stata alcuna pronuncia in merito a detti fatti: non poteva ritenersi sussistente, quindi, alcun nesso di dipendenza tra l’accertamento dei presupposti per potersi dichiarare lo stato di insolvenza e la responsabilità della banca per avere, con condotta illecita, determinato il fallimento.

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La decisione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza che si annota, chiarisce, innanzitutto, quale debba essere la regola interpretativa del “giudicato”: esso deve essere assimilato agli elementi normativi con il conseguente, possibile, esame del Giudice di legittimità, “la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21200; 28 novembre 2007, n. 24664)”.

Nel caso di specie, la circostanza relativa all’esecuzione del mandato era stata valutata esclusivamente ai fini della verifica dello stato di insolvenza; il Tribunale, in sostanza, aveva ritenuto decisiva, per il rigetto dell’opposizione al fallimento -e, quindi, per la conferma della sentenza dichiarativa- l’esposizione debitoria, nonché l’assenza di liquidità di cassa e di credito bancario evidenziando che “ogni discettazione sulla pregressa attività di esecuzione del mandato a vendere” era di “assoluta e manifesta irrilevanza”.

L’irrilevanza della condotta tenuta dalla banca –è stato riconosciuto dagli ermellini- non era riferita alla fattispecie di responsabilità civile “quale assenza di nesso eziologico fra la circostanza in questione e la dichiarazione di fallimento, come affermato dai giudici di merito”, bensì, “allo scrutinio della impugnazione della dichiarazione di fallimento medesima” nel senso che “dirimenti per la sentenza” potevano essere ritenuti i profili dell’esposizione debitoria e della mancanza di liquidità di cassa ma non anche il diverso aspetto della pregressa condotta dell’impresa bancaria in merito all’adempimento del mandato.

La domanda risarcitoria precedentemente avanzata in sede di opposizione al fallimento –come specificato dalla Suprema Corte- era limitata al danno conseguente al fallimento di cui si era chiesta la revoca in quanto privo dei presupposti, mentre, solamente in sede istruttoria era stata richiesta una ctu per verificare il danno conseguente al dissesto e al comportamento inerte della mandataria in relazione alle vendite immobiliari. E’ stato precisato, quindi, che quand’anche una proposta domanda risarcitoria per il danno “da collegare direttamente all’attività di esecuzione del mandato” fosse stata proposta, andava ritenuto assorbente il rilievo della mancanza di una pronuncia su tale domanda e che “l’omessa pronuncia in ordine a tale ipotetica domanda avrebbe il solo rilievo di giudicato di mero rito, che non impedisce pertanto la riproposizione della domanda” né sarebbe ravvisabile –ha concluso la Suprema Corte- un giudicato implicito con riferimento alla dedotta fattispecie di responsabilità civile: ciò in considerazione della riconosciuta mancanza di un nesso di pregiudizialità logica con la fattispecie relativa ai presupposti della dichiarazione di fallimento.

 

La pronuncia (sebbene riferita ad un caso in cui, come si è accennato, la banca si era resa inadempiente nell’esecuzione di un mandato a vendere conferitole per coprire un contestato scoperto di conto corrente e aveva, poi, richiesto il fallimento del mandante-correntista) appare di particolare interesse se si considera anche l’ingente contenzioso che, da almeno un ventennio, vede contrapposti utenti e intermediari bancari relativamente a diversi vizi nei rapporti. La giurisprudenza ha registrato, ormai, un’ampia casistica in cui, all’esito di giudizi aventi ad oggetto l’accertamento negativo del credito, oppure, opposizioni a decreto ingiuntivo o all’esecuzione, la pretesa vantata dalla banca è risultata infondata o di importo inferiore a quello originariamente richiesto ([1]): spesso, è emerso, perfino, il debito –e non il credito- nei confronti dell’utente. Sono immaginabili, pertanto, i gravissimi danni che, anche nelle more del giudizio ([2]), può subire l’imprenditore a cui carico –in seguito, ad esempio, a pretese rivelatesi, poi,  infondate o ad indebite segnalazioni nelle centrali rischi e, di conseguenza, alla mancanza di liquidità- sia dichiarato il fallimento. E’ per questo che la gamma dei pregiudizi che possono derivare da una condotta inadempiente, o, comunque, illegittima posta in essere dalla banca è piuttosto variegata: si consideri, oltretutto, che accanto ai danni di carattere patrimoniale, quale può essere la perdita della proprietà di beni (anche attraverso un’azione esecutiva individuale o concorsuale) o la definitiva distruzione di un’impresa, vi possono essere rilevanti danni non patrimoniali, anche di carattere biologico, se si riflette sulle varie patologie che possono colpire chi è vittima di gravi abusi ([3]).

L’ordinanza della Corte di Cassazione appena ricordata ([4]) ha ribadito un importante principio che deve essere tenuto in considerazione nell’esame della sussistenza del “giudicato” distinguendo, come si è accennato, l’allegazione dei fatti rappresentati, nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, per  sostenere la mancanza dello stato di insolvenza -e, quindi, per domandare la revoca della sentenza dichiarativa- da quella volta a sostenere i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno per il dissesto derivatone.

La decisione appare, pertanto, di rilevante interesse nell’ottica di salvaguardia dei diritti –anche risarcitori- dell’imprenditore che sia stato sottoposto a procedura fallimentare ([5]): lo stato di insolvenza, quindi, quand’anche accertato definitivamente, non preclude la possibilità, per l’imprenditore il cui fallimento sia stato determinato dalla condotta illegittima della banca, di agire per il risarcimento dei danni ([6]).

* Roberto Di Napoli, avvocato, ha scritto, tra le varie pubblicazioni in materia di contenzioso bancario e di diritto dei consumatori: “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, VI edizione, Maggioli Editore, 2020; “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”, (R. Di Napoli- D. Rossi) Revelino Editore, 2019; “L’usura nel contenzioso bancario”, II edizione, Maggioli Editore, 2017.

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Note

[1] Alcuni dei pregiudizi potenzialmente derivanti dalla illegittima condotta della banca sono stati ricordati, sin dal 2005, dall’autore della presente nota in Anatocismo bancario e vizi nei contratti, VI edizione, Maggioli Editore, 2020, pagine 568 e seguenti.

[2] Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit., pg. 569 nota 154

[3] Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit., pagine 582 e seguenti

[4] Cass. civ., ord. 8 aprile 2021, n. 9388, cit.

[5] Si considerino, oltretutto, le limitazioni a cui il “fallito” è sottoposto, durante la procedura fallimentare, nella tutela dei diritti e del suo patrimonio; si pensi, ad esempio, all’impossibilità di impugnare, nell’ambito della procedura concorsuale, il credito ammesso al passivo o, salvo nel caso di inerzia degli organi fallimentari, a quella di proporre direttamente, in pendenza della procedura concorsuale, azione risarcitoria.

[6] E’ opportuno evidenziare, tuttavia, che particolare attenzione deve essere posta da parte dell’imprenditore che voglia evitare la prescrizione estintiva dell’eventuale diritto risarcitorio. Si segnala, tra l’altro, che, di recente, la tutela dei diritti dell’imprenditore che ha subito il fallimento è stata oggetto di altre interessanti pronunce della Corte di Cassazione che ha ricordato alcuni rilevanti principi in merito alla natura dell’azione di responsabilità proposta dalla società fallita nei confronti del curatore fallimentare e al collegamento con il rendiconto, nonché in merito alla diligenza del fallito e agli obblighi del curatore (Cass. civ. sez. III, sent. 20 giugno 2019, n. 16589). E’ stata riconosciuta, peraltro, in alcuni casi, l’inefficacia ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del curatore revocato e il danno alla curatela, dell’eventuale autorizzazione del Giudice Delegato che, può, eventualmente, essere rilevante ai fini del concorso di responsabilità (Cass. civ., sez. I, ord. 2 luglio 2020, n. 13597: (…) “ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale”.

Sentenza collegata

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Avv. Roberto Di Napoli

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