La condizione sospensiva nella successione
La giurisprudenza ha ribadito che l’eredità condizionata non è una persona giuridica, ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell’avverarsi della condizione, con la conseguenza che l’amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentante di un altro soggetto, ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato (33). La nomina non è stata ritenuta necessaria dalla giurisprudenza nel caso in cui il de cuius abbia attribuito al l’erede sotto condizione sospensiva l’immediato godimento dei beni mediante un legato di usufrutto, ritenuto compatibile con l’istituzione di erede sospensivamente condizionata dello stesso soggetto (34). Il parallelismo della disciplina con quella dettata in tema di eredità giacente è reso evidente, sul piano del diritto positivo, dal richiamo operato dall’art. 644 cod. civ., quanto allo statuto degli amministratori, alle regole previste per il secondo istituto (35). L’erede condizionato, pertanto, non ha l’amministrazione dei beni oggetto di delazione testamentaria, fermo restando il potere di richiedere misure cautelari o conservative.
Tra l’altro, l’erede può anche agire nei confronti dell’amministratore. In giurisprudenza, ad es., si è ritenuto che, qualora l’amministratore di un’eredità condizionata abbia conseguito dal giudice, in esito al procedimento camerale all’uopo previsto, l’autorizzazione ad alienare determinati cespiti, provvedendo poi a tale alienazione, mediante l’occultamento fraudolento al giudice medesimo dell’effettiva consistenza di detti beni, nonché mediante una falsa rappresentazione dell’effettiva situazione dell’eredità e della destinazione delle somme da ricavare, deve riconoscersi all’erede condizionato, ovvero a chi subentri nella carica di amministratore dell’eredità, la facoltà di agire, in sede contenziosa e senza termini di prescrizione, per far valere l’invalidità di quella autorizzazione, e, in via derivata, di quella vendita, anche nei confronti dei terzi acquirenti che non risultino in buona fede alla data dell’acquisto, tenuto conto che la suddetta domanda si traduce in una denuncia di nullità per un vizio di legittimità del provvedimento autorizzativo, derivante dallo sviamento della volizione dell’organo decidente per errore indotto dall’altrui dolo (36). La medesima decisione ha anche riconosciuto, superando un precedente orientamento (37), la legittimazione dell’erede a proporre domanda risarcitoria nei confronti dell’amministratore, nel caso in cui questo si sia reso inadempiente al compito di protezione e conservazione del patrimonio. Il secondo comma dell’art. 641 cod. civ. prevede la nomina di un amministratore anche nell’ipotesi in cui l’erede o il legatario non adempiano all’obbligo di prestare la garanzia prevista agli artt. 639 e 640 cod. civ.
In tale ipotesi, la nomina, è stata ritenuta meramente eventuale (38), e realizza, ben più che un’esigenza sanzionatoria verso l’inadempiente, una funzione di garanzia per i chiamati in subordine (39). Secondo l’opinione prevalente, in questo caso la nomina è necessariamente dativa (40), ossia presuppone l’accertamento, da parte dell’autorità giudiziaria, dell’inadempimento dell’obbligo di prestazione della garanzia. L’accertamento si giustifica, per ragioni di certezza nei rapporti giuridici, dal momento che, mentre in caso di eredità sotto condizione sospensiva, il terzo è a conoscenza dell’amministratore, in quanto l’eredità è sin dal principio condizionata, nell’ipotesi in questione, egli potrebbe non essere a conoscenza dell’inadempimento (41). Secondo una diversa opinione, la discrezionalità del giudice, nel contesto procedimentale delineato dall’art. 750 cod. proc. civ. si dispiega in ordine alla determinazione della opportunità e alla entità della garanzia, mentre l’art. 641, secondo comma, non lascia margini per una valutazione discrezionale, quanto alla nomina dell’amministratore in caso di inadempimento (42). Il giudice, peraltro, non è vincolato al rispetto dell’ordine dei soggetti indicato dall’art. 642 cod. civ. (43). Quest’ultima disposizione indica i criteri per l’individuazione del soggetto chiamato ad amministrare i beni ereditari. In particolare, sono indicati: i sostituti di cui agli artt. 688 ss. cod. civ.; i coeredi o i collegatari aventi diritto all’accrescimento; il presunto erede legittimo, nel caso in cui non è prevista la sostituzione o mancano coeredi a favore dei quali possa verificarsi accrescimento.
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L’amministrazione degli eredi
Si è osservato che l’amministrazione spetta ai potenziali eredi, che si gioverebbero del mancato avveramento della condizione (44). Il testatore stesso, tuttavia, potrebbe nominare amministratore un soggetto diverso dai precedenti, avendo la norma natura suppletiva (45). Approfondendo un tema sopra appena accennato, si osserva che, secondo una parte della dottrina (46), non sarebbe necessario un provvedimento dell’autorità giurisdizionale, operando direttamente la legge. Siffatta interpretazione è fondata: a) sulla lettera della legge, secondo la quale l’amministrazione «spetta» ai soggetti ivi indicati; b) sul disposto del comma terzo dell’art. 642, che autorizza l’autorità giudiziaria a provvedere altrimenti solo in presenza di giusti motivi (47); c) sulla necessità di immediatezza dell’intervento in chiave amministrativa, al contrario rallentato dal ricorso all’autorità giudiziaria (48). Secondo altri autori (49), almeno nell’ipotesi dell’art. 641, secondo comma, sarebbe comunque necessario un provvedimento del giudice che accerti l’inadempimento dell’obbligo di prestare la garanzia. Gli amministratori designati dalla legge sono investiti di un ufficio di diritto privato (50). In ogni caso, non sussiste, tuttavia, alcun obbligo di assumere l’incarico da parte del designato, il quale può anche rifiutare (51). Con riguardo ai poteri dell’amministratore, si è osservato in dottrina che, nonostante il richiamo dell’art. 644 cod. civ. alla disciplina previ
sta in tema di curatela dell’eredità giacente, sarebbe in contrasto con la condizione dell’eredità e gli scopi dell’amministrazione ritenere che i poteri dell’amministratore siano tanto ampi da abbracciare tutti gli atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria, conservativi e migliorativi, sino a giungere alla liquidazione dell’eredità (52).
Il presente contributo è tratto
L’eredità giacenteLa trattazione delle questioni legate alla giacenza dell’eredità presuppone l’esame di alcune problematiche di carattere generale, che il Legislatore e gli operatori cercano di risolvere con l’applicazione delle norme in materia.La questione della situazione che si crea tra il momento dell’apertura della successione e l’accettazione non è evidentemente risolta dalla regola per la quale l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Invero, la finzione della retroattività, al pari della attribuzione dei beni, in assenza di eredi allo Stato (art. 586 cod. civ.), non elimina le questioni poste dalla vacanza di un titolare del patrimonio che possa compiere atti gestori, e nei confronti del quale possano essere esercitate le pretese dei terzi.Il presente volume, con un serio approccio di studio, ma senza trascurare l’aspetto pratico, vuole essere uno strumento per il Professionista che si trovi a risolvere questioni ereditarie in cui manchi, seppur temporaneamente, un titolare, con tutte le problematiche che ne derivano, nel tentativo di tutelare gli interessi del proprio assistito, sia esso erede, legatario o creditore del defunto.Giuseppe De MarzoConsigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano. Giuseppe De Marzo | 2019 Maggioli Editore 24.00 € 22.80 € |
Ciò posto, l’amministratore può, senza bisogno di alcuna autorizzazione, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e impiegare le rendite nelle spese necessarie per la fruttificazione e la conservazione dell’efficienza produttiva dei beni (53). Il compimento degli atti di straordinaria amministrazione utili o necessari per la conservazione del patrimonio, richiede, invece, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a norma degli artt. 782 e 783 cod. proc. civ. Più complesso è il tema della liquidazione. Secondo una condivisibile prospettazione dottrinale (54), se l’erede ha accettato puramente e semplicemente, omettendo di prestare cauzione, con conseguente nomina dell’amministratore, poiché viene in questione una situazione provvisoria suscettibile di risolversi, sia i creditori personali dell’erede sia quelli ereditari possono chiedere di essere soddisfatti sui beni ereditari, ma il loro diritto è condizionale, perché essi potrebbero subire il concorso di altri creditori: essi potranno, pertanto, ottenere un pagamento provvisorio, prestando a loro volta cauzione. In questo caso, poiché i beni ereditari continuano ad essere vincolati al soddisfacimento dei creditori ereditari, i pagamenti possono essere eseguiti dall’amministratore opportunamente autorizzato. Ad identiche conclusioni si giunge per il caso di accettazione beneficiata, dal momento che, poiché l’eredità può essere perduta dall’erede risolubile e acquistata puramente e semplicemente dall’erede in subordine, l’amministratore deve procedere al pagamento dei creditori come se fossero creditori condizionali, richiedendo idonea garanzia (art. 502 cod. civ.). Per il resto gli obblighi dell’amministratore sono identici a quelli del curatore dell’eredità giacente. È pertanto sufficiente rinviare a quanto verrà indicato infra. Deve solo sottolinearsi che l’amministrazione cessa: a) quando, nel termine fissato dal testatore, l’evento previsto non si è verificato o quanto è certo che tale evento non si potrà avverare; b) quando la condizione si verifica, poiché, in tale caso muta la situazione giuridica; c) nel caso di amministrazione disposta per la mancata prestazione di garanzia, quando quest’ultima viene, sia pure tardivamente, prestata.
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