La verificazione della scrittura privata nel giudizio arbitrale

Redazione 01/07/19
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di Andrea Casavola

Sommario

1. La verificazione della scrittura privata

2. Verificazione e procedimento arbitrale

1. La verificazione della scrittura privata

La verificazione della scrittura privata[1] è uno dei modi previsti dall’ordinamento attraverso il quale tale documento acquista in giudizio l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c.[2].

Il rimedio in esame costituisce uno specifico onere per la parte che abbia prodotto in giudizio una scrittura privata e se la sia vista disconoscere tempestivamente da controparte.

L’art. 216 c.p.c., rubricato “Istanza di verificazione” dispone che: “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore”.

La funzione del giudizio di verificazione è, dunque, quella di accertare l’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta, per consentire alla parte che vi ha interesse di giovarsene nei confronti di colui che apparentemente l’ha sottoscritta, atteso che mediante lo stesso la scrittura acquisisce una efficacia probatoria rafforzata. Anzi, nel caso di verificazione a seguito di disconoscimento, se non fosse esperito tale rimedio, la scrittura perderebbe il suo valore probatorio.

La domanda di verificazione può essere proposta in via principale, cioè tramite un giudizio autonomo, o in via incidentale, e ciò avviene quando la richiesta è fatta al giudice nell’ambito di un processo in cui la scrittura privata è stata depositata.

Più precisamente, il giudizio di verificazione in via incidentale è incardinato a seguito della domanda formulata dalla parte che intende avvalersi della scrittura non autenticata e disconosciuta, mediante un’azione di accertamento proposta in via incidentale nel processo principale[3].

Dall’analisi della disciplina specifica prevista dal codice di procedura civile, emerge come il giudizio incidentale di verificazione abbia una propria autonomia rispetto a quello principale e una funzione prettamente istruttoria, anche se termina con una sentenza di accertamento[4].

Anche la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudizio in questione abbia una finalità sostanzialmente istruttoria essendo questo preordinato all’utilizzazione della prova documentale all’interno del processo[5]. La Corte di Cassazione con la sentenza del 7/7/2004, n. 12734 ha affermato che: “il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo finalità e contenuto istruttori ed inquadrandosi nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, in quanto preordinato all’utilizzazione della prova documentale”.

[1] Andrioli V., Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960, passim; Attardi A., L’interesse ad agire, Padova, 1955, passim; Liebman E.T., Manuale di diritto processuale, II, Milano, 2002, passim; Denti V., La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957, passim; Id., Verificazione della scrittura privata, in NN.D.I., XX, Torino, 1975, p. 670 e ss; Comoglio L.P., Le prove civili, Torino, 2004, passim; Scardaccione A., Le prove, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1971, p. 196 e ss; Mandrioli C., Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 2000, passim.

[2] Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata. “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

[3] Si veda, Liebman E.T., op. cit., II, Milano, 2002, p. 346; Scardaccione A., op. cit., Torino, 1971, p. 204; Denti V., op. cit., Torino, 1957 p.163; Mandrioli C., op. cit., II, Torino, 2000, p. 214; Andrioli V., op.cit., Napoli, 1960, p. 151.

[4] Mandrioli C., op. cit., II, Torino, 2000, p. 196; Comoglio L.P., op. cit., Torino, 2004, p. 342.

[5] Cassazione civile, sezione II, 19/12/2012, n. 23450; Cassazione civile, sezione III, 7/02/2005, n. 2411.

2. Verificazione e procedimento arbitrale

In assenza di una disciplina specifica, bisogna porsi l’interrogativo se all’interno del procedimento arbitrale sia possibile per il collegio pronunciarsi sulla richiesta di verificazione della scritture privata avanzata da una parte[6].

Il dubbio circa l’esperibilità del giudizio in questione, all’interno del procedimento arbitrale, sorge dal fatto che in assenza di una norma che la autorizzi espressamente, la verificazione potrebbe essere considerata come una materia riservata alla giurisdizione statale e perciò gli arbitri non potrebbero decidere su di essa (come è il caso della querela di falso, la quale deve essere decisa dal tribunale).

Infatti, l’art. 819, primo comma, c.p.c. prevede l’impossibilità per gli arbitri di risolvere una questione sorta “nel corso del procedimento (…) che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale”.

La particolarità del caso in questione emerge dal fatto che, il legislatore, da una parte ritiene gli arbitri come giudici veri e propri, ma dall’altra, non conferendo ad essi alcuna pubblica funzione, li priva del potere/dovere di giudicare su alcune materie che venendo sottratte all’autonomia privata devono essere obbligatoriamente decise da un magistrato[7].

L’impossibilità di procedere alla verificazione, comporterebbe la necessità di sospendere il giudizio arbitrale in attesa della formazione di un giudicato sulla scrittura; e quindi il collegio, rilevata l’istanza di verificazione presentata da una delle parti, dovrebbe sospendere il procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 819 bis c.p.c.[8] per il tempo necessario alla parte ad instaurare un procedimento ordinario davanti al giudice competente. La procedura arbitrale potrebbe riprendere solo dopo la formazione del giudicato sulla scritture contestata.

Per capire meglio il tema in questione è necessario fare un passo indietro e chiarire la natura e gli effetti della verificazione dal momento che questa può essere chiesta sia in via principale che in via incidentale. La verificazione di scrittura privata promossa in via principale è ritenuta dalla giurisprudenza avere efficacia di giudicato sostanziale; invece la verificazione in via incidentale è ritenuta dalla stessa uno strumento meramente istruttorio[9]. Se ciò è vero, i due fenomeni vanno trattati in maniera distinta all’interno del giudizio arbitrale poiché gli effetti prodotti dall’accertamento della autenticità o meno di una determinata scrittura sono differenti.

Dalla necessità che si formi un giudicato sostanziale sulla scrittura prodotta ne deriva che non sia possibile nel giudizio arbitrale svolgere una domanda di verificazione in via principale.

Il primo motivo di tale impossibilità deriva dal fatto che la sentenza che decide sulla validità della scrittura farebbe acquisire al documento l’efficacia di prova legale ai sensi dell’art. 2702 c.c., ma affinché ciò fosse possibile, gli arbitri dovrebbero avere dei poteri specifici di cui però sono privi. Infatti, gli arbitri non possono conferire alla scrittura verificata la certezza exart. 2702 c.c., poiché non sono pubblici ufficiali e sono dunque privi dei poteri che derivano dal possesso di questa qualifica[10].

Sul punto è stato notato come la figura degli arbitri sia disegnata dal nostro legislatore in maniera particolare; infatti da una parte vengono considerati come giudici veri e propri e non come meri compositori di liti, ma da un’altra parte, il legislatore non avendo conferito ad essi alcuna pubblica funzione, non gli consente di emettere alcun provvedimento relativo a materie che sono sottratte all’autonomia privata e che devono quindi essere giudicate da pubblici magistrati[11].

Il secondo motivo è l’impossibilità per gli arbitri di sanzionare ai sensi dell’art. 220 c.p.c. la parte che ha disconosciuto il documento nel caso di accertamento della sua genuinità. Anche se è vero che il giudice non è obbligato a condannare la parte al pagamento di una pena pecuniaria, il potere sanzionatorio va ritenuto una prerogativa propria della giurisdizione statale poiché l’importanza che tale potere riveste deve essere circondato dalle tutele costituzionali che solo la giurisdizione statale può garantire.

Per quanto riguarda la verificazione in via incidentale, questa deve ritenersi possibile da parte degli arbitri[12].

Il giudizio di verificazione è possibile poiché con esso si raggiunge un accertamento circa la provenienza della scrittura sotto un profilo meramente istruttorio e quindi non operano quelle limitazioni derivanti dalla particolare natura del procedimento arbitrale[13].

Infatti, all’istanza di verificazione deve essere attribuita la natura di istanza istruttoria avendo come scopo quello di consentire alla parte l’acquisizione di una fonte di prova[14].

Dalla natura di istanza istruttoria ne deriva dunque la possibilità per gli arbitri di verificare l’autenticità della scrittura privata ai soli fini del giudizio arbitrale in corso, poiché la decisione sul punto non assumerà il valore di giudicato, essendo la valutazione fatta solo incidenter tantum[15].

A riprova di quanto esposto è di aiuto la previsione dell’art. 819 c.p.c., la quale dispone che “Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge”.

In conclusione, gli arbitri investiti incidentalmente della questione circa l’autenticità o meno di una scrittura prodotta in giudizio, saranno tenuti a valutare la sua imputabilità alla parte che la disconosce, senza che ciò comporti la formazione di un giudicato sul punto e gli effetti previsti dall’art. 2702 c.c.

[6] Punzi N., voce Arbitrato. I) Arbitrato rituale e irrituale, in Enc. giur., vol. I, Roma, 1989, p. 3 ss.; Id., Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2000, vol. I, passim; Ricci E.F., La prova nell’arbitrato rituale, Milano, 1974, passim; NICOTINA G., Arbitrato rituale e giurisdizione, Milano, 1990, passim; Auletta F., L’istruzione probatoria, in Diritto dell’arbitrato rituale, a cura di Verde, II ed., Torino, 2000, p. 197. Sammartano M. R., Il diritto dell’arbitrato, VI ed., Padova, 2005, passim; Nela P.L., Le questioni pregiudiziali nel giudizio arbitrale, in Riv. dir. proc. 1995, p.101 ss.; VERDE G., L’arbitrato e la giurisdizione ordinaria, in Diritto dell’arbitrato rituale, 2a ed., a cura di G. Verde, Torino, 2000, passim; Salvaneschi L., Commentario del codice di procedura civile. Art. 806-840. Arbitrato, Bologna, 2014, passim; Carpi F., Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile. Artt. 806-840, Bologna, 2016, passim.

[7] Montesano L., La tutela giurisdizionale dei diritti, II ed., Torino, 1994, p. 52 ss.

[8] Ai sensi dell’art. 819-bis gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata “2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato”.

[9] Cassazione civile sez. I, 10/08/1979, n. 4651; Cassazione civile sez. III, 15/09/1986, n. 5599; Cass. civile, Sez. III, 17/5/2007, n. 11460.

[10] Auletta F., op. cit., Torino, 2000, p. 206.

[11] Montesano L., op. cit., Torino, 1994, p. 52 ss.

[12] Carnacini A., voce Arbitrato rituale, in Noviss. Dig. It., I, 1957, p. 892; Satta S., Commentario al codice di procedura civile, vol. IV, 2, Milano, 1971, p. 180 – 181; Denti V., La verificazione delle prove documentali nel processo civile, Torino, 1957, p. 178; contra Ricci E.F., La prova nell’arbitrato rituale, Milano, 1974, p. 57, e Verde G., Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2004, p. 153.

[13] Punzi N., Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2000, vol. II, II ed., p . 250; Montesano L., Questioni incidentali nel giudizio arbitrale e sospensione di processi, in Riv. dir. proc., 2000, 1, 1.

[14] Si veda, Punzi N., op. cit., Padova 2000, p. 651, e Montesano L., op. cit., in Riv. dir. proc., 2000, p. 5.

[15] Ritiene invece inapplicabile il procedimento di verificazione della scrittura privata dinanzi agli arbitri, Verde G., op. cit., Torino, 2004, p. 153 il quale afferma: “Abbiamo ritenuto e, per ora, continuiamo a ritenere che non sia consentito agli arbitri un giudizio di verificazione di scritture private, non essendo abilitati a dare pubblica fede ai loro atti. Infatti, dall’art. 2702 c.c. si ricava l’equiparazione al documento pubblico e, quindi, al documento dotato di pubblica fede, della scrittura “legalmente considerata come riconosciuta” e Ricci E.F., op. cit, Milano, 1974, p. 55 e ss.

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