La verifica delle offerte anomale può essere effettuata anche nell’ipotesi di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare pubb

Lazzini Sonia 05/01/06
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La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalit? in ordine al rispetto della disciplina del procedimento

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 7059 del 13 dicembre 2005 ci insegna che:

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<In ordine al motivo d?appello con il quale l?appellante si duole della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il procedimento di verifica di anomalia dell?offerta effettuato in una gara incentrata sulla selezione secondo il criterio dell?offerta economicamente pi? vantaggiosa, deve essere preliminarmente osservato che il procedimento di verifica era stato previsto dal citato art. 7 del capitolato speciale e, pertanto, non appare censurabile l?operato dell?amministrazione che ha sottoposto a verifica l?offerta dell?appellata societ? ; invero, secondo la consolidata giurisprudenza la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalit? in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non pu?, pertanto, essere in alcun modo disattesa; ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12/11/2003, n. 7237; Cons. Stato, sez. VI, 25/01/2003, n. 357).>

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Relativamente alle problematiche sulle richieste di accertamenti per quanto concerne le offerte anomale, il supremo giudice amministrativo sancisce che:

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<il meccanismo di verifica delle offerte anomale (id est delle offerte che, per il fatto di non assicurare all?imprenditore un profitto ovvero un profitto adeguato, conducono ? secondo l?id quod plerumque accidit ? ad un?esecuzione non corretta del contratto di appalto) ? applicabile anche alle gare di appalto condotte secondo il criterio dell?offerta economicamente pi? vantaggiosa.

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Ben conosce il Collegio l?opposto indirizzo interpretativo (seguito, in special modo, dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado) secondo cui? nelle gare di appalto condotte secondo il criterio de quo non pu? trovare applicazione il meccanismo di verifica delle offerte anomale; tuttavia, a parere del Collegio, l?applicabilit? di tale procedimento di verifica anche nell?ambito delle gare di appalto condotte secondo il criterio dell?offerta economicamente pi? vantaggiosa ? sostenuta da argomenti di interpretazione letterale e logico-sistematica (come di recente ribadito da questa Sezione nella decisione del 25 febbraio 2004, n. 768).

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Dal primo punto di vista assume un rilievo particolare la formulazione dell?art. 25 del D.L.vo n. 157/1995 che non distingue affatto le due ipotesi di aggiudicazione (al prezzo pi? basso ovvero all?offerta economicamente pi? vantaggiosa) nell?imporre la verifica delle offerte che presentino i caratteri di anomalia individuati dal terzo comma dello stesso articolo che, infatti, testualmente si riferisce a <<tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse>>.?

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In conclusione quindi:

<la considerazione degli aspetti qualitativi dell?offerta non esclude che l?elemento prezzo debba essere valutato nella sua congruit? anche se, ovviamente, in relazione con gli altri e diversi elementi che qualificano l?offerta>

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infatti

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<Il subprocedimento di verifica dell?anomalia, invero, ? rivolto ad assicurare (attraverso le fasi della richiesta di chiarimenti, della verifica e valutazione degli stessi forniti dall?offerente, fasi ritenute adeguate e sufficienti dal legislatore comunitario e da quello nazionale), il rispetto dei principi comunitari della libert? di concorrenza e della par condicio dei concorrenti, nonch? di quelli della legalit?, imparzialit? e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall?articolo 97 della Costituzione, nell?ambito dei quali trovano adeguata tutela, com?? intuitivo, anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono state sospettate di anomalia>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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