La tutela rafforzata del consumatore in materia di televendite

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In questo articolo esaminiamo la disciplina della tutela rafforzata del consumatore in materia di televendita, cioè di quella modalità di vendita in cui la presentazione del prodotto o del servizio da acquistare avviene tramite la televisione o la radio (in questo caso si parla, più correttamente, di radiovendita) e l’eventuale acquisto viene perfezionato via telefono, via fax o, finora in pochi casi, via Internet. La televendita è, pertanto, un contratto a distanza disciplinato dagli artt. da 50 a 67 del Codice del consumo (il Decreto Legislativo n° 206 del 2005). La tutela rafforzata del consumatore in materia di televendita, giustificata dalla forza di convinzione del mezzo televisivo o radiofonico, è contenuta negli artt. da 28 a 32 sempre del Dlgs 206/2005 ed ha come atto normativo di attuazione il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n° 538/01/CSP del 26 Luglio 2001 e successive modificazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Questa tutela rappresenta un rafforzamento della disciplina ordinaria o comune di questa particolare modalità di vendita che è rappresentata non solo da quella sui contratti a distanza, ma anche, e per certi versi soprattutto visto che si presta tecnicamente a facili abusi, da quella sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori di cui agli artt. da 18 a 27 del Dlgs 206/2005.

L’art. 28 del Dlgs 206/2005 stabilisce che queste norme si applicano alle televendite definite dalla lettera e) dell’art. 1° del Regolamento citato dell’AGCOM come le “offerte dirette trasmesse al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”, comprese quelle “di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti o strutturati in guisa di pronostici”. Queste norme si applicano anche agli spot pubblicitari, televisivi o radiofonici, che promuovono una televendita, i c.d. “spot di televendita”.

Le televendite devono evitare “ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura e non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza” (art. 29 del Codice del consumo). Questi obblighi e quelli che esponiamo di seguito gravano sia sull’impresa i cui prodotti o servizi sono promossi con una televendita, sia su quella che organizza (realizza) questo tipo di programma televisivo o radiofonico, sia sull’emittente televisiva o radiofonica che lo trasmette, in ragione del ruolo che ciascuna di esse svolge in questa particolare attività di vendita, ma, come vedremo tra poco, le sanzioni previste dalla legge per la violazione di queste norme gravano solo sulle imprese emittenti, cioè su quelle che trasmettono la televendita.

Sono vietate le televendite che offendono la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano convinzioni religiose o politiche, inducano a comportamenti soggettivi pregiudizievoli per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dell’ambiente. In particolare, sono vietate le televendite di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco (art. 30, 1° comma). Esse non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore i consumatori o gli utenti, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate (2° comma).

Per quanto riguarda, infine, la tutela specifica dei minorenni, la televendita non deve esortare questi ultimi a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e/o servizi. Essa, poi, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare per la loro tutela i seguenti criteri dettati dall’art. 31:

  1. la televendita non deve esortare i minorenni ad acquistare un determinato prodotto o servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;

  2. non deve esortare i minorenni a persuadere i genitori od altri ad acquistare un determinato prodotto o servizio;

  3. non deve sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

  4. non mostrare minori in situazioni pericolose.

 

Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla Delibera n° 538/01/CSP del 26 Luglio 2001 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) stabilisce, poi, che le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi chiaramente dal resto della programmazione radiofonica e televisiva attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi od acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio ed alla fine della televendita con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi trasmessi (art. 3, comma 1°). Nel corso del programma televisivo in cui si effettua una televendita deve essere inserita, in modo chiaramente leggibile, la scritta “televendita” (comma 2°).

Le televendite non possono essere presentate dal conduttore del programma in cui sono inserite, né fare richiamo a persone che presentano regolarmente i telegiornali (o i giornali radio) o le rubriche di attualità (4° e 5° comma). Le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non possono essere trasmesse prima o dopo la trasmissione di esso o durante i suoi intervalli (6° comma). Infine, nelle televendite è vietata qualsiasi forma di pubblicità clandestina o che comunque utilizzi tecniche subliminali (7° comma).

Nelle trasmissioni di eventi sportivi gli spot di televendita (cioè i messaggi pubblicitari a contenuto predeterminato che promuovono una televendita) possono essere inseriti soltanto negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo alla fine di quest’ultimo. Essi non devono interrompere l’azione sportiva e, durante i tempi regolamentari delle partite di calcio, possono essere massimo in numero di sei, computati assieme agli spot pubblicitari normali (art. 4, comma 5°).

La durata degli spot di televendita è sempre computata ai fini del calcolo dei limiti temporali dell’affollamento orario della pubblicità televisiva di cui al comma 2° dell’art. 38 del decreto Legislativo n° 177 del 2005, “Testo unico della radiotelevisione” (art. 5 – bis, comma 6°). Per la pubblicità radiofonica non è prevista una norma simile, ma riteniamo che quella per la pubblicità televisiva sia applicabile ad essa per analogia.

Le televendite non possono interrompere i programmi per bambini di durata inferiore a trenta minuti (ciò, però, è possibile per le sole emittenti televisive locali) ed i programmi di cartoni animati destinati sempre ai bambini (art. 4, commi 6°, 7° e 9°).

 

Le trasmissioni di televendita (o radiovendita) possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché questi siano chiaramente distinti dalla trasmissione per mezzo di mezzi ottici od acustici di evidente percezione (art. 5 – bis, comma 1°).

Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico effettuate durante una televendita devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche. L’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza di cui al Dlgs 206/2005 (commi 2° e 3°).

L’emittente televisiva o radiofonica deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto Legislativo n° 114 del 1998 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il suo numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della sua partita IVA (comma 4°).

Ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti (comma 5°).

L’art. 5 – ter del Regolamento citato prevede poi che nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie, e altri giochi similari (compresi quelli di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” – conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one” e “hot line”) è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, oppure numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica (comma 1°).

Queste trasmissioni, la pubblicità e le telepromozioni relative ai servizi citati non devono:

  1. trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

  2. sfruttare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2°).

 

Queste trasmissioni di televendita non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7,00 e le ore 23,00 mentre la pubblicità e le telepromozioni1 dei servizi citati non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7,00 e le ore 24,00 (commi 3° e 6°).

Infine, per quanto riguarda le sanzioni previste per chi contravviene gli obblighi elencati in questo paragrafo sulle modalità di effettuazione delle televendite, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le disposizioni specifiche in materia di pubblicità, l’art. 32 del Dlgs 206/2005 prevede che in questi casi si applichino le sanzioni amministrative previste dalla lettera c) del comma 20° dell’art. 2 della Legge n° 481 del 1995 e dal comma 31° dell’art. 1° della Legge n° 249 del 1997. Esse vengono irrogate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

La lettera c) del comma 20° dell’art. 2 della Legge 481/1995 prevede una sanzione il cui importo va da 25.823 a 154.937.070 Euro per chi non rispetta i provvedimenti inibitori dell’Autorità, per chi non ottempera alla richieste di essa relative ai controlli od alle sue richieste di informazioni e per chi le fornisce documenti od informazioni non veritiere. In caso di reiterazione della violazione, l’AGCOM può, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio radiotelevisivo, sospendere l’attività dell’impresa emittente fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente (quello dello Sviluppo Economico) la sospensione o la decadenza della concessione televisiva o radiofonica.

Il comma 31° dell’art. 1° della Legge 249/1997 prevede invece una sanzione da 10.329 a 258.228 Euro per coloro che non ottemperano agli ordini ed alle diffide dell’AGCOM. Costoro non possono essere che le imprese che hanno trasmesso la televendita irregolare.

Da ultimo, si applica alle televendite anche l’art. 62 del Dlgs 206/2005 che commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 5.165 Euro al fornitore – venditore che viola le norme di cui agli artt. da 45 a 67 dello stesso Decreto sui contratti a distanza, per esempio non fornendo o fornendo informazioni parziali od errate al consumatore od ostacolando l’esercizio del diritto di recesso da parte di questo o non rimborsandogli le somme eventualmente pagate (1° comma). I limiti della sanzione raddoppiano in caso di particolare gravità o di recidiva, che si ha quando il professionista (cioè l’operatore economico professionale: impresa o libero professionista) commette la stessa violazione per due volte in un anno (2° comma).

 

 

Dr. Gianfranco Visconti

Consulente di direzione aziendale in Lecce

 

1 Per telepromozione si intende quella forma di pubblicità solo televisiva consistente nell’esibizione di prodotti con contestuale presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica nell’ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti (lettera f dell’art. 1° del Regolamento AGCOM citato). Si distinguono dagli spot pubblicitari per il fatto di durare più di trenta secondi (la durata massima di uno spot televisivo) e dalle televendite per il fatto di essere più brevi (di solito, non durano più di novanta secondi) e di non segnalare quasi mai numeri telefonici od altri recapiti dove acquistare il prodotto o il servizio.

Visconti Gianfranco

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