La tutela delle vittime di abusi sessuali nel diritto comunitario ed internazionale

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Un primo intervento concreto posto in essere dagli Stati membri dell’Unione europea al fine di contrastare il dilagare dei delitti inerenti la sfera sessuale della persona1 è da ricondursi all’Azione Comune n. 97/154/GAI adottata dal Consiglio d’Europa il 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini2, attualmente non più in vigore in quanto abrogata dalla decisione-quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 20033.

L’Azione si pone come obiettivi principali quello di concordare le definizioni giuridiche di “tratta di esseri umani” e “sfruttamento sessuale dei minori”4, sicché possano essere tradotte in fattispecie di reato nelle legislazioni nazionali; quello altresì di rafforzare la cooperazione giudiziaria in questo ambito per migliorare la risposta repressiva.

Pur tuttavia essa è risultata essere poco efficace, sia perché troppo generica sia perché non prevede soglie minime di punibilità5.

Il Parlamento europeo, in particolare, nella sua Risoluzione n. A5-0052/2000, relativa alla comunicazione della Commissione sull’attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia, considerando la portata preoccupante assunta negli ultimi tempi dal fenomeno del turismo sessuale minorile6 e riaffermandone la profonda incompatibilità con la dignità e il valore della persona umana, ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di Decisione-Quadro che stabilisse le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia minorile7.

In analoga prospettiva, non può trascurarsi la Decisione-Quadro 2000/375/GAI del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet, volta ad obbligare gli Stati membri a dotarsi di strumenti idonei a prevenire e combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia minorile8.

La Decisione de qua, tra le «misure appropriate, di tipo volontario o coercitivo, atte ad eliminare la pornografia infantile su Internet» indica anche quelle mirate a sollecitare i fornitori di servizi Internet a «conservare […] i dati relativi a tale traffico […] per il tempo eventualmente specificato nella legislazione nazionale applicabile al fine di rendere tali dati disponibili per essere esaminati dalle autorità preposte all’applicazione della legge, secondo le norme procedurali applicabili»9.

La Decisione-Quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 200310 rappresenta un’ulteriore tappa della guerra contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in generale, e la pornografia minorile, in particolare11.

Un punto essenziale riguarda la estensione della definizione di “bambino” sino a comprendere «ogni persona d’età inferiore a diciotto anni»12.

Successivamente, precisa la portata del concetto di «pornografia infantile13»; delinea le figure di illecito rientranti nelle definizioni di “Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini” e “Reati di pornografia infantile”14.

In conclusione, il minore vittima di reati relativi allo sfruttamento sessuale deve essere considerato come un soggetto estremamente vulnerabile e il suo intervento nel procedimento penale deve essere circondato da norme dirette a garantirne l’incolumità fisica e psichica. In questo quadro, gli Stati membri devono porre attenzione anche alla famiglia della vittima sia in senso assistenziale che in merito alla ricerca di eventuali responsabilità penali15.

Fra gli atti comunitari più recenti in materia deve essere segnalata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale del 25 ottobre 200716.

Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei sexual offenders, nonché per la tutela delle vittime.

Le principali disposizioni concernono lo “Statuto” del minore – testimone17, la posizione della vittima nel procedimento18, la necessità che l’avvio e la prosecuzione delle indagini avvenga senza ritardi ingiustificati19 e senza ostacoli (rappresentati dalle condizioni di procedibilità o dall’intervento della prescrizione20) e la possibilità per i servizi investigativi di identificare le vittime mediante disamina del materiale pedopornografico (fotografie, registrazioni audiovisive, ecc.)21.

Mette conto di evidenziare che la Convenzione in esame è l’unica ad affermare che le misure procedurali adottate nell’ottica della prevenzione del rischio di recidive nella commissione dei crimini sessuali a danno dei minori non debbano porsi in contrasto con il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza e i principi dell’equo processo22.

La Convenzione di Lanzarote rappresenta il testo ispiratore della nuova Direttiva Europea 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 13 dicembre 2011, che tutti i Paesi membri dovranno recepire entro il 201323.

Tale Direttiva sostituisce la Decisione-Quadro 2004/68/GAI24, con l’obiettivo di garantire una legislazione più incisiva contro gli abusi sessuali a danno dei minori. La Direttiva armonizza una serie di reati e ne inasprisce il trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto nella Decisione-Quadro del 2004: da un lato, stabilisce delle norme minime riguardo alla definizione dei reati e delle sanzioni da comminare ai rei di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; dall’altro, introduce disposizioni tese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle piccole vittime.

La novità assoluta contenuta nella Direttiva riguarda senz’altro la introduzione del “Reato di adescamento di minore”, anche attraverso l’utilizzo della rete Internet (c.d. “grooming” on line)25.

Tra gli atti internazionali sulla tutela dei bambini rientra la Dichiarazione finale della Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 199626.

In essa sono stati definiti alcuni concetti relativi all’abuso sessuale sul bambino, tra cui quello dello “sfruttamento sessuale a fini commerciali” che «comprende l’abuso sessuale da parte dell’adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale che come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea»27.

Nello stesso documento è stato sottolineato che lo sfruttamento sessuale dei minorenni può comportare gravi conseguenze in grado di compromettere il loro sviluppo psicofisico, spirituale, morale e sociale28.

Sulla stessa scia si pone, infine, la Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Yokohama, adottata il 20 dicembre 2001, con la quale i Paesi europei riaffermano e rinforzano l’impegno globale di protezione dei fanciulli da tutte le forme di violenza e abuso sessuale29.

1 Anche se, in realtà, già nel 1996 la Commissione europea aveva istituito il programma STOP (Azione Comune n. 96/700/GAI), programma di incoraggiamento e di scambio per l’attuazione di un sistema per le azioni di formazione, informazione e di studio destinato ai soggetti responsabili della lotta contro la tratta di essere umani e lo sfruttamento sessuale dei minori nel contesto di un approccio “coordinato e multidisciplinare”.

2 In G.U.C.E., 4 marzo 1997, n. 63/L.

3 In G.U.C.E., 20 gennaio 2004, n. 13/L, p. 44 s. L’art. 11 ha infatti espressamente abrogato l’Azione comune 97/154/GAI del 24 febbraio 1997.

4 Secondo l’Azione Comune, «e fatte salve le definizioni più specifiche esistenti nelle legislazioni dei singoli Stati membri», lo sfruttamento sessuale in danno di minori comprende: 1) l’istigazione o la costrizione di un bambino «a dedicarsi ad un’attività sessuale illegale»; 2) lo sfruttamento del bambino «a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali»; 3) lo sfruttamento del bambino «ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico, compresi la produzione, la vendita e la distribuzione o altre forme di traffico nonché il possesso di tale materiale». Tali comportamenti devono essere «passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive».

5 In questo senso si veda Commissione delle Comunità europee, Relazione alla proposta di Decisione Quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani, COM (2000) 854 finale, Bruxelles, 21 dicembre, p. 4.

6 Poiché la diminuzione dei prezzi nel settore dei trasporti ha reso possibile per chiunque recarsi in vacanza all’estero, aumentando così la disponibilità a viaggiare.

7 Risoluzione del Parlamento Europeo A5-0052/2000, il cui testo è consultabile in Camera dei deputati, Misure contro la pedofilia. A.C. n. 311 e abb., Dossier n. 85, a cura del servizio studi, Roma, 29 marzo 2004, p. 470 ss.

8 Pubblicata nella G.U.C.E. 9 giugno 2000, n. L 138.

9 Art. 3 lett. c) della Decisione 2000/375/GAI.

10 Ai sensi dell’art. 12, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente Decisione-Quadro entro il 20 gennaio 2006.

11 Per una trattazione più approfondita delle norme contenute nella decisione-quadro 2004/68/GAI, cfr. Aa. Vv., Trattato di diritto penaleParte speciale Vol. VIII: I delitti contro l’onore e la libertà individuale, UTET, 2010, p. 319 ss.

12 V. art. 1 della decisione-quadro 2004/68/GAI.

13 Il primo punto della lett. b) dell’art. 1 identifica come materiale illecito quello che ritrae o rappresenta visivamente «un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica».

Il secondo punto, inoltre, fa rientrare nella definizione di materiale pornografico infantile anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente immagini di «una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta».

Secondo una terza ed ultima specificazione, è materiale pornografico infantile quello che ritrae o rappresenta visivamente «immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta».

14 Ai sensi dell’art. 3 della Decisione-Quadro, ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché le suddette condotte intenzionali, attuate o meno per mezzo di un sistema informatico, siano rese punibili come reato, quando queste non siano autorizzate.

Rientrano nella definizione data tutte le condotte che ruotano attorno allo sfruttamento del materiale pornografico infantile dal momento della produzione, passando per la distribuzione, diffusione o trasmissione per giungere sino all’acquisto o al semplice possesso.

A queste ipotesi si devono aggiungere anche quelle contenute nell’art. 4 che impone l’adozione delle misure necessarie a rendere punibili l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso nelle predette ipotesi di reato relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile.

Di estrema rilevanza appaiono, inoltre, le disposizioni dirette a delineare delle eccezioni che gli Stati membri possono adottare per escludere la responsabilità penale di alcune condotte connesse alla pornografia infantile.

15 V. art. 9 della Decisione-Quadro.

16 Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, 41 Stati, tutti membri del Consiglio d’Europa, tra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Ad oggi sono 10 gli Stati che l’hanno ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.

17 Art. 35 della Convenzione di Lanzarote.

18 Artt. 31 e 36 della Convenzione.

19 Art. 33 della Convenzione.

20 La Convenzione sollecita la procedibilità d’ufficio e l’irretrattabilità della querela (art. 32), la possibilità di continuare le indagini anche dopo il compimento della maggior età da parte dell’offeso a seconda della gravità del reato per cui si procede (art. 33) e che le stesse non siano ostacolate dall’incertezza sull’età della vittima (art. 34).

21 Art. 30 della Convenzione.

22 Art. 15 della Convenzione.

23 Art. 27 della Direttiva 2011/92/UE.

24 Art. 26 della Direttiva.

25 La nuova direttiva definisce inoltre le modalità per contrastare la distribuzione di materiale pedopornografico sul web, fissando l’obbligo per gli Stati membri di assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web contenenti questo tipo di materiale e, in ogni caso, di bloccarne l’accesso all’interno dei propri confini.

Tra le previsioni più significative introdotte dalla Direttiva, vi è senza dubbio la definizione del reato di “turismo sessuale” all’interno dell’Unione, per combattere il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale a danno di minori diffusosi attraverso l’organizzazione di viaggi ad hoc, per procurarsi rapporti sessuali a pagamento con bambini e adolescenti, verso mete lontane dove la prostituzione è legalmente riconosciuta o dove, al contrario, è parte integrante di un sistema illegale.

Per scongiurare il rischio di reiterazione dei delitti, fissa altresì l’obbligo per gli Stati membri di introdurre misure interdittive ad hoc, con la precipua finalità di assicurare che l’autore di uno dei crimini sessuali oggetto della Direttiva sia interdetto quantomeno dall’esercizio di attività professionali implicanti un contatto diretto e regolare con un minore.

Inoltre, per prevenire il fenomeno, gli Stati membri sono poi chiamati a promuovere campagne educative e di sensibilizzazione, oltre a specifici interventi di formazione per gli operatori funzionale alla individuazione di casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori.

Infine, in base alla Direttiva in parola ciascuno Stato membro dell’Unione è tenuto a predisporre apposite misure per garantire sostegno e protezione alle vittime minori per tutta la durata del procedimento.

26 Cfr. G. Bellantoni, Delitti sessuali e processo, in Aa.Vv., Trattato di procedura penale, diretto da Giorgio Spangher, vol. VII. Modelli differenziati di accertamento, tomo I, a cura di G. Garuti, Torino, UTET, 2011, p. 240; nonché Romeo, Violenza sessuale e processo penale, La Tribuna, Piacenza, 2007, p. 202 ss, per il testo letterale dell’atto.

M. Helfer, Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile: una ricerca comparatistica, CEDAM, Padova, 2007, p. 7, definisce la Dichiarazione finale di Stoccolma la «Carta-madre nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei soggetti minorenni».

27 V. punto 5 della Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma.

28 V. punto 9 della Dichiarazione finale.

29 Cfr, Romeo, Violenza sessuale cit., p. 218, per il testo letterale dell’atto.

Delprete Antonello

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