La translatio iudicii è il trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario ad un altro a seguito di un provvedimento del giudice preventivamente adito che declini la propria competenza giurisdizionale a seguito dell’ accoglimento di un’ eccezione di difetto di giurisdizione ai sensi degli artt. 37, 38 ovvero a seguito del verificarsi di fenomeni giuridici quali quelli di cui agli artt.34,35,36,e 40del codice di procedura civile. [1]
La translatio iudicii era prevista dal codice di rito ( art.42-50) ma era limitata alla sola competenza e non anche alla giurisdizione per la quale vigeva al contrario il principio della intrasferibilità fra le diverse giurisdizioni.
Già prima della entrata in vigore della legge n.69 del 18 giugno 2009 che ha introdotto sostanziali modifiche nella materia era stata la Corte di Cassazione a prevedere la translatio, nella fattispecie dal giudizio civile a quello contabile con le ordinanze n.4109/07 e n.7446/2008 “ per consentire al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che difetti della giurisdizione indicata di poter continuare – così come è iniziato – davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia processuale, comunque iniziata, e realizzi pertanto in modo più sollecito ed efficiente il servizio di giustizia, di rilevanza costituzionale .”
Anche la Corte Costituzionale si è posta sulla stessa linea affermando la possibilità di trasferire al giudice effettivamente dotato di giurisdizione la causa promossa dinanzi al giudice privo della medesima. Nella sentenza n.77/2007 viene altresì rappresentata la necessità di uno specifico intervento parlamentare al fine di regolamentare le modalità della translatio perché mancando una specifica normativa al riguardo ai giudici viene demandato di valutare la trasmigrabilità processuale mediante strumenti ermeneutici costituzionalmente orientati . [2]
La legge citata ha introdotto importanti modifiche ; la ratio è stata quella di semplificare i meccanismi del processo civile e degli altri processi, di renderli più snelli al fine di raggiungere più velocemente la conclusione; in particolare lo scopo del legislatore è stato di ridurre sensibilmente i termini per proseguire o riassumere il processo sì da abbreviarne la durata.
Lart.59 così recita:
1.Il giudice che, in materia civile , amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica , altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2.Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al 1 comma, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato , nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’ instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3.Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate , nel processo , le sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ ufficio , con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di Cassazione , fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4.L’ inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o prosecuzione del giudizio comporta l’ estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ ufficio alla prima udienza , ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5.In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al 1comma , le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Nei casi sopraenunciati il trasferimento ad altro giudice non avviene d’ufficio ma richiede l’ iniziativa della parte del giudizio più diligente.
Il provvedimento con cui il giudice adito declina la propria giurisdizione è accompagnato dalla fissazione di un termine alle parti entro cui il provvedimento debba essere riassunto davanti ad altro giudice indicato e dalla conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Come si può rilevare la volontà del legislatore di ridurre i tempi del processo deve essere considerata in senso estremamente positivo mentre rimangono ancora molte perplessità , con riferimento alla giurisdizione contabile , circa il riferimento alle parti legittimate alla riassunzione o prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto dotato di giurisdizione.
L’ attore nel processo amministrativo contabile per il risarcimento del danno erariale non è l’ attore del giudizio risarcitorio per analogo danno patrimoniale dinanzi al giudice ordinario . Nel primo caso l’ attore è il P.M mentre nel secondo è la Pubblica Amministrazione danneggiata.
Proprio la mancata identità fra le parti attrici , quella del primo processo e quella che dopo la translatio dovrebbe riassumere o riproporre la domanda al secondo giudice ritenuto idoneo può determinare problemi sulla applicabilità della normativa medesima, proprio in virtù di questa netta separazione tra il soggetto legittimato ad agire , il PM contabile, ed il titolare del bene oggetto della tutela risarcitoria, l’ amministrazione danneggiata.
Alcuni autori [3] hanno sostenuto che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la Procura procedente nel rivestire il carattere di titolare esclusivo dell’ azione, fa valere in posizione autonoma il superiore interesse all’ integrità del pubblico erario e, compatibilmente con esso, gli interessi sostanziali dell’ amministrazione danneggiata . Si può escludere , secondo questa tesi, la pura traslazione del procedimento civile già pendente innanzi alla Corte contabile giacchè le parti mutano.
Ammettere una traslazione immediata del procedimento giudiziario vanificherebbe , di fatto, tutta la rete di garanzie processuali a difesa degli incolpati ed a garanzia dell’ accertamento dei fatti. L’ ammissione della riassunzione del processo implicherebbe conseguenze non compatibili con le finalità del processo contabile , andando a ledere valori costituzionali di difesa del singolo e giusto processo .
Altri autori[4] hanno sostenuto che sarà necessario adoperarsi perché non trascorra infruttuosamente il termine indicato dal secondo comma dell’ art.59 della citata legge n.69/2009 mediante un sistema coordinato di informazioni che consenta al P. M. contabile di esercitare innanzi alla Corte dei Conti l’azione erariale di danno già esercitata in sede civile dall’Amministrazione medesima ed all’ Amministrazione di esercitare in sede civile l’ azione di danno già esercitata innanzi alla Corte dei conti dal P.M. contabile.
Questa la ricostruzione dal punto di vista della dottrina. Una novità , sotto il profilo giurisprudenziale contabile caratterizzato negli ultimi anni da rimessioni del giudice contabile a quello orinario , la fornisce una recente sentenza della Sezione Lombarda ( sentenza n.23/2015).
Aderendo ad una delle plurime ipotesi avanzate dal PM medesimo il Collegio giudicante ha preliminarmente accertato la tempestività della riassunzione da parte del Comune ,affermato la propria giurisdizione e disposto con ordinanza la rimessione degli atti alla Procura per le conclusioni nel merito, assegnando un termine non inferiore a 180 gg.
Di fatto i giudici hanno privilegiato l’ unica strada percorribile nel caso all’esame , attesa la riassunzione tempestiva operata dall’ Amministrazione Comunale . Se avessero dichiarato il difetto di legittimazione attiva della P.A sarebbe stata vanificata e la tempestività della riassunzione con conseguente estinzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il giudizio d’altra parte era stato prontamente incardinato in ruolo, le parti sono state poste in condizione ed hanno effettivamente esplicato , compiutamente ed in dettaglio, le proprie osservazioni in rito ed in merito , individuando chiaramente l’ oggetto del processo che si intendeva proseguire; dando così la possibilità al PM di svolgere le necessarie successive indagini ai fini della ulteriore emissione dell’ atto introduttivo per la chiamata in giudizio del convenuto con l’assegnazione di un termine congruo .La titolarità dell’azione da parte del P.M. è destinata ad espandersi mentre il potere di azione della P.A ad affievolirsi fino ad annullarsi per configurarsi in questa fase nei termini di un mero eventuale intervento adesivo.
D’altronde anche gli autori che hanno escluso la pura traslazione dal processo civile a quello contabile sono giunti a concludere che rimane il fatto ineludibile della previsione legislativa sulla translatio per ogni tipo di processo e fra questi quello contabile per cui non è sostenibile una sua sostanziale disapplicazione per difficoltà obiettive di corretta interpretazione.
Non può che condividersi[5] l’ affermazione che quel che rileva è l’esigenza di una puntuale applicazione della norma, espressione di canoni fondamentali di civiltà giuridica finalizzata alla conclusione rapida del processo già iniziato.
[1] vedi Enciclopedia Treccani on line
[2] Dopo le sentenze delle Supreme Corti alcuni autori si erano posti il problema della applicabilità di detta translatio v.Antonio Ciaramella” Le decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione contabile. Possibilità di una translatio ed ancora dopo l’ emanazione della legge n. 59/2009 Stefano Imperiali “ La riforma della procedura civile ed il giudizio innanzi alla Corte dei Conti in www.anmcorteconti.it”
[3] Antonio Vetro “ La tranlatio iudicii con particolare riguardo al trasferimento del processo dalla giurisdizione contabile a quella civile in www.contabilit-pubblica.it, 1.09.2012
[4] Catia De Angelis Rilevabilità d’ ufficio in primo grado del difetto di giurisdizione e tranlatio iudicii in www.contabilita-pubblica.it, 22.11.2013
[5] Sempre A.Vetro nell’ articolo citato
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